Commissione Tributaria Regionale per il Molise, sezione 1, sentenza n. 499 depositata il 4 settembre 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
.., come in atti rappresentato e difeso, ha proposto appello ( .) con riassunzione della causa a seguito di annullamento di altra sentenza della CTR ( .) da parte della Corte di Cassazione con sentenza n. con la richiesta di annullare o riformare gli avvisi di accertamento per cui è processo.
Nell’appello l’appellante riprende le argomentazioni già spese ed i principi di diritto statuiti dal giudice di legittimità.
Chiede pertanto in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento dell’appello con vittoria delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Si costituisce in giudizio l’Agenzia delle Entrate di Isernia che chiede il rigetto dell’appello con vittoria di spese, ribadendo i motivi già presentati nelle precedenti memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
Nel merito questo giudice è vincolato dai principi di diritto fissati nella sentenza della Cassazione.
Dalla sentenza citata è dato leggere tra l’altro che secondo il consolidato orientamento della Cassazione nel caso di permuta di cosa esistente con cosa futura la plusvalenza si ritiene conseguita nel momento in cui la cosa futura viene ad esistenza, quindi nel caso di permuta del terreno verso un fabbricato quando la costruzione è realizzata. Nella fattispecie concreta de qua dunque sia il giudice di primo grado sia quello di secondo grado hanno evidentemente errato nel ritenere legittimo l’avviso dell’ufficio sul presupposto che la plusvalenza tassabile si sia realizzata al momento della conclusione del contratto.
Parimenti errata era la precedente sentenze della CTR laddove ometteva di considerare la richiesta diretta alla riduzione della maggiore IVA richiesta per effetto di compensazione del credito IVA riportato nel rigo VL39 della dichiarazione presentata nel 2006.
Gli altri motivi dedotti restano assorbiti posto che da tale pronunzia deriva l’annullamento dell’avviso per cui è causa.
Ne deriva per tutto ciò l’accoglimento dell’appello. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Commissione accoglie l’appello e condanna l’appellata alle spese di lite che liquida complessivamente in euro 3000,00 in favore dell’antistatario.
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