Commissione Tributaria Regionale per il Molise sezione VI sentenza n. 692 depositata il 16 settembre 2019
Condono – Cd. “pace fiscale” – Cartelle esattoriali – Importo fino a mille euro – Stralcio integrale – Tassa automobilistica – Eccezione di incostituzionalità – Non sussiste
Sentenza
Con ricorso in appello depositato il 5 giugno 2012 la Regione Marche ha impugnato la sentenza n. 117/1/2011 con cui la CTP di Ancona accoglieva il ricorso presentato dalla signora C. avverso la cartella esattoriale recante carico per tasse automobilistiche, anno 2001. Il carico complessivo recato in cartella è pari ad € 930,60, ed include il tributo, le sanzioni, gli interessi, gli oneri, ed i compensi di riscossione. Il ruolo è stato reso esecutivo il 3 luglio del 2007. Nel presente giudizio d’appello la contribuente non si è costituita. Oltre al ricorso in appello, Regione Marche ha depositato, in proposto data 29 nel 2012, aprile 2019, “Memorie per l’udienza del 22/01/2019”, in cui insiste per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate. All’udienza del 22 maggio 2019 questo Collegio ha disposto il rinvio alla data del 17 luglio 2019, onde consentire all’appellante di approfondire la questione relativa agli effetti, nel presente giudizio, della sopravvenienza del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, con la legge n. 136/2018. La predetta normativa, all’art. 4, ha stabilito lo stralcio integrale di tutte le cartelle esattoriali inferiori o pari ai 1.000,00 euro, senza necessità che il contribuente si attivi in alcun modo ovvero sia soggetto ad oneri di alcun tipo. In data 26 giugno 2019 la Regione Marche ha depositato memoria in cui argomenta sulla natura del tributo “tassa automobilistica”, ritenendo finalmente che le disposizioni ex art. 4 del d.l. n. 119/2018 non siano applicabili alla presente fattispecie, in ragione della natura di “tributo proprio derivato della Regione”. Rilevato che il Legislatore del condono ex d.l. n. 119/2018 non ha adottato 590/12 alcun specifico provvedimento in materia di tassa automobilistica, ritiene non applicabile alla presente fattispecie le disposizioni di cui all’art. 4 del citato d.l.. Pertanto, richiamando il ricorso introduttivo, insiste per l’accoglimento dell’appello, con vittoria di spese ed onorari. In subordine, la difesa regionale formula istanza ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953, con cui eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 4 ult. cit., disposizione ritenuta rilevante ai fini della decisione. Chiede, perciò, che si proceda in via incidentale ad accertare la legittimità costituzionale dell’indicata norma di legge, anche alla luce delle notevoli minori entrate che la sua applicazione procurerebbe al bilancio della Regione Marche, calcolate dalla Commissione Affari Finanziari della Regione in € 38.325.863,88.
DIRITTO
L’esame del Collegio va condotto, in via preliminare, sulla memoria del 26 giugno 2019, depositata dall’appellante.
Al riguardo, si osserva che gli argomenti ivi sviluppati dalla Regione Marche sarebbero dovuti essere oggetto, più propriamente, di motivi aggiunti, sopravvenuti per effetto della nuova disciplina normativa, e non di memorie illustrative, segnatamente per quanto attiene all’eccezione di incostituzionalità sollevata in via incidentale. In ogni caso, in riferimento alla detta eccezione, va rilevato che, in generale, le Regioni dispongono di uno strumento tipico per impugnare innanzi alla Corte Costituzionale leggi dello Stato o altri atti aventi pari valore: si tratta dell’impugnativa in via “principale” (e non incidentale) prevista dall’art. 127, co. 2°, della Costituzione. Impugnativa che è sottoposta al termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto che si intende impugnare. Da tanto discende che l’eccezione sollevata hic et nunc in via incidentale dalla Regione Marche va rilevata come manifestamente inammissibile, atteso che l’Ente non ha ritenuto di promuovere tempestivamente la questione di legittimità costituzionale in via principale, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge n. 136/2018 di conversione, pubblicata in G. U. n. 293 del 18 dicembre 2018. La scadenza del detto termine decadenziale rende l’atto (legislativo) “definitivo”, e dunque inoppugnabile da parte dell’unico soggetto in Regione Marche – legittimato al gravame in via principale, posto che consentirne l’impugnativa incidentale si tradurrebbe in una sostanziale elusione del principio costituzionale disegnato dall’art. 127 Cost..
Oltre a ciò, e per così dire, ad abundantiam e nel merito dell’eccezione proposta, si osserva che lo stralcio delle cartelle esattoriali recanti carico fino a 1.000,00 euro non sembra incidere sulla potestà legislativa della Regione appellante, visto che la fonte in parola (d.l. n. 119/2018) ha come oggetto principale “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”: in particolare, l’art. 4 è rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”. Ciò premesso, si rileva che: A) per un verso, l’attività di riscossione rientrante senz’altro nell’ambito del “sistema tributario” previsto dall’art. 117, co. 2, lett. e), Cost. – è affidata ad uno specifico Ente dello Stato (Agenzia delle Entrate-Riscossione, così come in precedenza Equitalia Spa), con l’effetto di rendere costituzionalmente legittimo, almeno prima facie, il dedotto art. 4; B) per altro verso, la portata generale della disposizione, che non opera alcuna distinzione tra le cartelle in relazione all’origine del carico recato, non consente all’interprete di effettuare alcun distinguo circa la natura ed il soggetto creditore del debito portato dalle dette cartelle.
Tutto ciò premesso, da ultimo ed in limine litis, in punto meramente prospettico sembra potersi dire che l’intervenuto annullamento “automatico” di tutti i debiti affidati agli agenti della riscossione, disposto dalla legge a far data dal 31 dicembre 2018, verosimilmente legittimerebbe la Regione Marche, giust’appunto per la sua portata generale, a sollevare conflitto di attribuzione tra Stato e Regione ai sensi dell’art. 134 Cost. innanzi alla Corte Costituzionale – mezzo distinto dall’impugnazione in via principale di cui s’è già detto -; conflitto disciplinato dall’art. 39 della citata legge n. 87/1953, il quale dispone che “(…). Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.”. Così statuito in riferimento alle illustrate questioni preliminari e pregiudiziali, non resta al Collegio che applicare la vigente legislazione, e per l’effetto, dichiarare l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di causa vengono compensate in ragione dell’annullamento della impugnata cartella, e del conseguente venir meno, ope legis, della materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
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