Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte sentenza n. 177, sezione 2, depositata il 5 febbraio 2020
Non è valida la notifica dell’intimazione di pagamento eseguita attraverso posta elettronica certificata ad un indirizzo per il quale non risulti l’autorizzazione a ricevere le notifiche da parte del contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 settembre 2017 l’Ufficio inviava al sig. T. a mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Torino, l’intimazione di pagamento n. xxxx/2017 relativa a cartelle esattoriali aventi valore pari a complessivi euro 81.047,77.
Verso la fine del mese di ottobre 2017 il sig. T. accedendo ad una casella di PEC da tempo in disuso verificava tale invio. A seguito di una verifica presso l’Agenzia delle Entrate il difensore del contribuente appurava che le suddette cartelle di pagamento erano state notificate mediante deposito di copia dell’atto presso il Comune di Rivalta, dove il ricorrente risiedeva prima del suo trasferimento in Francia dal febbraio 2014, e conseguente – contestuale istanza di iscrizione all’AIRE (concessa dal 22/9/2014).
Avverso l’intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento il sig. T. proponeva ricorso innanzi la CTP di Torino, sostenendo: l’inesistenza e/o nullità dell’intimazione di pagamento n. xxxx/2017, per asserita inesistenza e/o nullità della notifica della stessa a mezzo PEC, in quanto asseritamente eseguita in violazione dell’art. 4 D.P.R. n. 68/2005 e dell’art. 14 D.L. 159/2015; l’inesistenza e/o nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento de quibus effettuate presso il Comune di Rivalta, per asserita violazione dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, asserendo di essere stato residente all’estero e come tale iscritto all’AIRE, con effetto dal 22 settembre 2014; l’asserita decadenza dell’Amministrazione dal potere di esercitare la pretesa portata dalle cartelle di pagamento impugnate per non aver rispettato i termini di notifica della cartelle previsti dall’art. 25 d.P.R. 602/1973. Il contribuente richiedeva quindi l’annullamento dell’intimazione di pagamento nonché delle cartelle di pagamento impugnate e, in via cautelare, la sospensione dell’esecuzione delle stesse.
L’Ufficio, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che la notifica dell’intimazione di pagamento doveva ritenersi perfezionata a mezzo PEC in data 12 settembre 2017 e pertanto il ricorso era stato notificato tardivamente anche con riferimento alle cartelle di pagamento impugnate. Con riferimento all’asserita nullità dell’intimazione di pagamento per asserita invalidità della procedura di notifica a mezzo PEC, l’Ufficio sosteneva che tale procedura è consentita, per tutti gli atti della riscossione, dall’art. 26 d.P.R. 602/1973. In merito all’asserita irritualità della procedura di notifica delle cartelle mediante deposito presso la Casa comunale, nonostante l’intervenuta iscrizione all’AIRE del contribuente, replicava che il contribuente risultava aver compilato le proprie dichiarazioni fiscali fino all’anno 2016, indicando la propria residenza in Rivalta, risultante anche dalla scheda anagrafica e dunque la notificazione doveva ritenersi perfezionata presso tale indirizzo. Confutava la decadenza dell’Amministrazione dal diritto di esercitare la pretesa ritenendo le cartelle ormai definitive in quanto correttamente notificate e non impugnate entro il termine di legge.
La CTP di Torino con la sentenza n. 306/05/2019, pronunciata il 31 gennaio 2019 e depositata in data 21 febbraio 2019, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza l’Ufficio propone l’appello all’odierna discussione sostenendo, relativamente alla notifica a mezzo PEC dell’intimazione di pagamento, la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 49 e 50 d.P.R. 602/1973 e conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo ex art. 21 D.Lgs. 546/1992, sul presupposto che le norme richiamate dal Giudice di primo grado sarebbero state superate dall’art. 7 quater D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 255/2016, con il quale sarebbero state ridefinite le modalità di notifica mediante PEC. In punto notifica delle cartelle di pagamento eccepisce la violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c. e la conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992. Chiede che sia dichiarata la legittimità dell’intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali oggetto di impugnativa, poiché i ruoli e la notifica delle cartelle devono ritenersi tempestivi. Il contribuente, costituitosi in giudizio, controdeduce ai motivi d’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi d’appello dell’Ufficio non sono condivisibili.
Nella sentenza appellata è stato correttamente rilevato che il sig. T. non è titolare di un’impresa individuale, né trattasi di ente o società. Il contribuente non risulta svolgere attività libero professionale ma, al contrario, dal mese di febbraio 2014 ha definitivamente cessato la propria attività di consulente agronomo con conseguente cessazione della propria partita IVA dal 31/12/2014, per essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una società avente sede in Francia, Stato in cui egli si è trasferito definitivamente ed in cui risiede.
La circostanza per cui il sig. T. cessata la partita IVA detenuta come libero professionista, abbia conservato l’indirizzo PEC attivata al tempo in cui esercitava la libera professione stessa è irrilevante, in quanto non avendo più alcun obbligo di avere un indirizzo PEC, nei suoi confronti non potrà ritenersi applicabile la notifica a mezzo PEC prevista dall’ultimo comma dell’art. 60 del D.P.R. 29/09/1973. Non risulta che il sig. T. abbia espressamente autorizzato e/o richiesto le notifiche al suo indirizzo di posta elettronica certificata con la conseguenza che la notifica dell’intimazione di pagamento N. xxxxxxxxxx/2017 al medesimo effettuata mezzo PEC deve ritenersi inesistente ai fini giuridici. Pertanto, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Parimenti non accoglibile è la doglianza relativa alla ritenuta violazione dell’art. 60 D.P.R. 600/1973. Il sig. T. risulta residente in Francia ed è iscritto all’AIRE con “effetti giuridici sin dal 22 settembre 2014” come provato e come correttamente confermato nella sentenza appellata. Il contribuente è persona fisica nei cui confronti trova applicazione la normativa relativa alle notifiche a persone non residenti nel territorio dello Stato italiano e che siano iscritti all’AIRE, secondo una procedura nella fattispecie non seguita dall’Ufficio (su analoga fattispecie cfr. Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 8619 del 15.04.2011). Peraltro, neppure l’indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi può essere qualificato come “elezione di domicilio” ai sensi di legge.
In conseguenza, l’accertata inesistenza della notifica sia dell’intimazione di pagamento, sia delle cartelle esattoriali quali atti presupposti di tale intimazione, con la conseguenza dell’inosservanza dei termini di decadenza di notifica al ricorrente, comporta l’impossibilità dello scrutinio sulla legittimità dell’intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali oggetto del contenzioso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
PQM
Respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.000,00= (tremila/00) oltre oneri ed accessori.
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