Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte sez. 1 sentenza n. 30 depositata il 9 gennaio 2019
MASSIMA
Il diritto a portare in detrazione le imposte sul reddito pagate all’estero è soggetto a prescrizione decennale.
Svolgimento del processo:
il contribuente ha presentato la dichiarazione per l’anno 2011 portando in detrazione imposte sul reddito pagate nel 2007 e nel 2008 negli Stati Uniti d’America. L’ufficio negava questa possibilità per cui veniva emessa cartella di pagamento contro cui veniva proposto ricorso introduttivo.
La CTP accoglieva il ricorso sulla base del fatto che non sussiste una decadenza prevista dalla legge per richiedere tali detrazioni di imposta.
Ora l’ufficio presenta appello per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 165 del Tuir: le imposte pagate nel 2007 e 2008 andavano detratte nelle dichiarazioni di quegli stessi anni a pena di decadenza,in quanto i tempi del fisco non possono essere decisi dal contribuente ma dalle norme. Inoltre avendo ricevuto il contribuente in data 18/11/2010 la certificazione di quanto pagato negli Stati Uniti avrebbe semmai dovuto chiedere il credito nella dichiarazione per il 2010 anziché in quella per il 2011.
Controdeduce il contribuente:
falsa applicazione dell’art. 165 del Tuir: in tale articolo non vi è alcuna decadenza indicata per poter usufruire della detrazione di imposte pagate all’estero,come era precedentemente previsto dall’art. 15 ora abrogato. L’unica condizione è che le imposte portate a credito siano calcolate sull’anno di competenza, cosa che il contribuente ha fatto.Si applica quindi l’art. 2946 del c.c. in merito alla prescrizione decennale. Violazione degli artt.3 e 53 della Costituzione:seguendo la tesi dell’ufficio si compierebbe una doppia imposizione sui redditi degli anni 2007 e 2008.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 ter dpr 600/73.
Motivi della decisione:
L’art. 165 del Tuir nel prevedere come procedere in caso di imposte pagate all’estero non pone alcun “sbarramento” al limite temporale entro cui il contribuente deve richiedere le detrazioni. Unico limite è il calcolo che deve essere effettuato tenendo conto dell’anno di competenza in cui si sono formati i redditi, cosa che il contribuente ha fatto (a differenza della versione precedente della norma che all’art. 15 prevedeva “a pena di decadenza” il termine entro cui richiedere la detrazione fiscale). Il legislatore ha espunto quindi dal panorama normativa il vincolo della decadenza (che era il termine per la dichiarazione dell’anno immediatamente successivo) per cui rimane il limite temporale previsto dal c.c. art. 2946,che è decennale. Anche numerose sentenze della Cassazione (per es. sent. 27/081del19/12/2014), nonché numerosa giurisprudenza,sono concordi sulla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 del c.c. Appare corretto l’operato del contribuente.
PQM
La Commissione conferma la decisione impugnata e respinge l’appello. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive euro 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Torino,11/12/2018
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