Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione 3, sentenza n. 198 depositata l’ 11 febbraio 2020 – Le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo