Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione 3, sentenza n. 198 depositata l’ 11 febbraio 2020
prescrizione – crediti erariali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi dell’appello del contribuente per impugnare la sentenza n. 174/8/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che respinse il ricorso proposto dal sig. M. limitatamente alle pretese erariali per l’importo di euro 128.686,09 – rappresentato dalle cartelle di pagamento:
– A – 110 2003 data notifica 05/01/2004 euro 3.157,66 per IRPEF e IVA anno d’imposta 1997.
Intimazione di pagamento che la CTP ritiene essere stata notificata in modo rituale in data 02/12/2016
– C – 110 2004 data notifica 20/05/2005 euro 3.794,30 per sanzioni IVA anno d’imposta 2003 La CTP: la cartella è stata ritirata il 01/06/2005 e non è stata impugnata Intimazione di pagamento che la CTP ritiene essere stata notificata in modo rituale in data 02/12/2016
– D – 110 2004 data notifica 14/06/2005 euro 112.599,36 per IVA-IRAP-Addizionali IRPEF anno d’imposta 1999.
La CTP: la cartella non è stata impugnata Intimazione di pagamento che la CTP ritiene essere stata notificata in modo rituale in data 02/12/2016
– F – 110 2008 data notifica 14/0312008 euro 9.134,68 per recupero somme I. 350/03 art. 2 e I. 289/02 art. 9 anno d’imposta 2004 La CTP: la cartella non è stata impugnata
Intimazione di pagamento che la CTP ritiene essere stata notificata in modo rituale in data 02/12/2016 dell’intimazione di pagamento n. 110 2017 notificata in data 7 febbraio 2018 emessa per l’importo complessivo di euro 146.922,91, ivi incluse pretese contributive, camerali ed altro per complessivi euro 18.236,82 di cui alle cartelle di pagamento da rubricarsi come B-E-G-H.
Il contribuente appellante, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata e chiedere l’annullamento e/o nullità e/o comunque inefficacia dell’intimazione di pagamento accertata la prescrizione del diritto dell’ente riscossore di procedere ad esecuzione forzata per le cartelle di cui alle lettere “A”-“C”-“D”-“F”, dichiarata non dovute per prescrizione del diritto le somme ivi pretese, pari ad euro 128.686,09, ritiene di aver dato prova con la documentazione versata in atti che tra la data di notificazione delle cartelle – divenute definitive per mancata opposizione – e la data di notifica della relativa intimazione di pagamento è decorso oltre un quinquennio e, in ogni caso, oltre un decennio, pertanto, i crediti sottesi agli anzidetti atti risultano prescritti. la prescrizione dei crediti di ci alle cartelle di pagamento elencate nel “dettaglio del debito” dell’impugnata intimazione di pagamento, è maturata successivamente alla notifica delle cartelle medesime e non è stato frattanto validamente notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
La cartella esattoriale, una volta notificata al contribuente, è soggetta ad un termine di prescrizione e, quindi, se la cartella non è seguita dall’esecuzione forzata il concessionario perde il diritto di riscuotere le somme dell’Ente Creditore.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016, hanno chiarito che la cartella esattoriale, anche se notificata e non impugnata, non può mai essere paragonata ad un provvedimento giudiziale e non acquista quindi, al pari di quest’ultimo, la cosiddetta efficacia di giudicato. Di conseguenza, per il calcolo del termine di prescrizione di una cartella esattoriale, occorre sempre fare riferimento al tributo/credito che ne è oggetto, non potendosi automaticamente trasformare in termine lungo di prescrizione (decennale) un termine più breve, valido per ogni tipo di credito/tributario.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la prescrizione decennale decorre solo dal passaggio in giudicato di una sentenza, cioè dal suo essere divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini. La conversione della prescrizione da breve ad ordinaria (decennale) è legittima soltanto per effetto di:
. sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale;
. decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello del contribuente è fondato e, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo del signor M e annulla l’intimazione di pagamento per quanto riguarda i crediti erariali pretesi da parte appellata, e la condanna del contribuente alle spese del primo grado di giudizio.
I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397 depositata in data 17 novembre 2016, hanno chiarito che le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame il credito erariale portato dall’avviso d’intimazione per cui è giudizio deve intendersi prescritto per l’importo di euro 128.686,09, e ciò con riferimento alle quattro cartelle di pagamento sopra descritte.
Detto credito erariale era già inesistente per intervenuta prescrizione in data anteriore allorquando sarebbe stata notificata in data 2 dicembre 2016 una precedente intimazione dì pagamento, giacché non risulta frapposto altro atto interruttivo della prescrizione dalla data di notificazione (A – 05/01/2004; c – 20/05/2005; D – 14/06/2005; F – 14/03/2008) di dette quattro cartelle di pagamento (A – 110 2003 ; c – 110 2004 ; D -110 2004 F – 110 2008 ).
Il collegio, considerata la natura della vicenda e le questioni trattate, ritiene ricorrano giustificati motivi per compensate le spese di lite dell’intero procedimento.
P.Q.M.
La Commissione in riforma della sentenza impugnata annulla la pretesa erariale. Spese compensate.
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