Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte sezione 4 sentenza n. 1191 depositata il 11 novembre 2019
Detrazione IVA per lavori svolti su beni immobili non di proprietà
E’ pienamente legittima la detrazione dell’IVA per i lavori di ristrutturazione effettuati su beni immobili di proprietà di terzi ove sussista, in concreto, la strumentalità, anche solo potenziale o di prospettiva, dell’immobile all’attività d’impresa o professionale svolta dal contribuente.
Il signor impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria con ricorso n. 129/12 R.G.R. l’avviso di accertamento n. T7J-2011 emesso dall’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Alessandria per maggiore IVA accertata per l’anno 2006 e con ricorso n. 213/12 R.G.R. l’avviso di accertamento n. T7J-2011 emesso dal medesimo Ufficio per maggiori IVA, IRPEF ed IRAP accertate per l’anno 2007.
Il ricorrente (affittacamere in locali da lui detenuti in qualità di comodatario e da lui trasformati per poter esercitare tale attività) nel ricorso n. 129/12 R.G.R. eccepiva l’illegittimità dell’accertamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 56 D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, avendo l’atto opposto fatto riferimento ad una sua istanza di rimborso IVA, l’Ufficio, per esprimere il proprio diniego, non avrebbe dovuto emettere l’avviso di accertamento impugnato, ma avrebbe dovuto procedere ai sensi del D.P.R. n. 443/1997 e che le spese di trasformazione, miglioramento ed ampliamento di beni di terzi, concessi in uso o comodato ed utilizzati per operazioni rientranti nell’oggetto dell’attività, sono detraibili. Inoltre il contribuente eccepiva l’illegittimità dell’accertamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 30, terzo comma, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 e chiedeva di dichiararsi la nullità ovvero l’annullamento dell’atto opposto, con vittoria delle spese di lite.
Nel procedimento n. 129/12 R.G.R. l’Ufficio si costituiva in giudizio sostenendo, preliminarmente, di avere correttamente proceduto ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; affermando, nel merito, che non può essere riconosciuto il rimborso dell’IVA assolta sulle spese per la realizzazione, su immobili concessi in uso o comodato, di opere inseparabili dai beni a cui si riferiscono; chiedendo la conferma dell’avviso di accertamento impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Nel ricorso n. 213/12 R.G.R. il signor XXXX esponeva le medesime argomentazioni difensive svolte nel ricorso n. 129/12 R.G.R. (aggiungendo quelle riferite all’IRPEF ed all’IRAP) e chiedeva di dichiararsi la nullità ovvero l’annullamento dell’atto opposto, con vittoria delle spese di lite.
L’Ufficio, il 10 maggio 2012, si costituiva in giudizio con atto nel quale ribadiva la correttezza del proprio operato e chiedeva la conferma del provvedimento opposto, con vittoria delle spese processuali.
La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, con sentenza n. 140/04/14 del 17 febbraio-15 aprile 2014, rigettava i ricorsi riuniti, compensando le spese di lite.
I Giudici di prime cure affermavano (richiamando la Risoluzione ministeriale n. 179/2005) che la detraibilità dei costi delle opere realizzate su beni altrui e fmalizzate all’esercizio dell’attività d’impresa sussiste solo se tali opere si estrinsecano in beni materiali che al termine del periodo d’uso o del comodato, possono essere rimossi, in quanto suscettibili di fruizione autonoma, e che tutto ciò non era stato provato in causa dal contribuente.
Avverso tale sentenza, il 2 novembre 2014 ha proposto appello il signor on atto nel quale ha sostenuto che i Giudici di prime cure non si sono pronunciati su tutte le eccezioni da lui svolte avanti a costoro; ha ribadito nel merito le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado; ha riproposto le eccezioni di nullità e di illegittimità degli avvisi di accertamento opposti; ha chiesto l’accoglimento del gravame, con vittoria delle spese di lite.
Il 30 gennaio 2015 si è costituito in giudizio l’Ufficio con atto con il quale ha chiesto la conferma della pronuncia gravata, con vittoria delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
L’ 11 novembre 2016 l’appellante ha depositato memorie illustrative nelle quali ha ribadito le proprie difese e all’udienza del successivo 24 le parti hanno chiesto ed ottenuto un rinvio della causa al fine di esperire un tentativo di conciliazione, risultato senza esito.
Il 6 settembre 2019 il signor XXXXX ad ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni, ha depositato ulteriori memorie illustrative.
La causa è stata discussa all’udienza del 18 settembre 2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11533 dell’ 11 maggio 2018, sul tema della detrazione dell’IVA per i lavori di ristrutturazione effettuati su beni immobili di proprietà di terzi, hanno precisato che, ai fini di tale detrazione, deve sussistere in concreto la strumentalità (anche solo potenziale o di prospettiva) dell’immobile (a prescindere dalla categoria catastale attribuitagli) all’attività d’impresa o professionale svolta dal contribuente.
Più precisamente i Giudici di legittimità, con l’anzidetta pronuncia, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se – per cause estranee al contribuente – la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi”.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 179/E del 27 dicembre 2005, ha riconosciuto la detraibilità dell’IVA “sulle spese di trasformazione, miglioramento ed ampliamento di beni di terzi, concessi in uso o comodato, in quanto l’imposta è afferente a beni destinati ad essere utilizzati per operazioni – rientranti nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa- che conferiscono il diritto alla detrazione”.
In considerazione di tutto ciò, dunque, atteso che dalle risultanze di causa emerge che il signor XXXX ha effettuato gli interventi di ristrutturazione sull’immobile da lui detenuto in qualità di comodatario e da lui trasformato per poter esercitare (così come è avvenuto) l’attività di affittacamere, appare evidente come il contribuente, nel caso che qui occupa, abbia diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese relative a tali lavori.
Inoltre neppure con riguardo all’IRPEF ed all’IRAP per l’anno 2007 appare fondata la pretesa dell’Ufficio, stante la carenza di motivazione del provvedimento opposto.
In ragione, pertanto, di tutto quanto sin qui esposto l’appello va accolto e l’Agenzia delle Entrate, oltre ad essere tenuta alla restituzione delle somme versate in pendenza di giudizio, in ragione della sua soccombenza viene condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
Sezione IV
In riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello del contribuente.
Condanna l’Agenzia alla restituzione delle somme versate in pendenza di giudizio.
Condanna altresì l’Agenzia al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00, oltre oneri di legge.
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