Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione 6, sentenza n. 53 depositata il 14 gennaio 2020
L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è illegittima
IRBA – Illegittima l’imposizione se non sono previste le “finalità specifiche” cui è destinata
Massima:
L’IRBA trova la sua origine nel D.Lgs 398/1990 il quale conferisce alle Regioni il potere di istituire tale tributo. La Regione Piemonte ha istituito l’imposta con la L.R. n. 47/1993 modificata dalla L.R. n. 11/2011, dispone che il “gettito derivante dall’applicazione dell’imposta è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale” La norma comunitaria, all’art.1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE recepita nell’ordinamento nazionale con D.Lgs 29/3/2010 n. 48, prevede che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulteriori purché il relativo gettito sia vincolato ab origine ad una finalità specifica. Nel nostro caso la destinazione del gettito di imposta, non mira propriamente ad una riduzione dell’impatto ambientale dei combustibili liquidi o a una qualche finalità di salute pubblica riconnessa al consumo di carburante: la semplice destinazione “al finanziamento di interventi a fronte di eventi calamitosi verificatisi nella regione” non consente di stabilire un nesso diretto tra l’uso del gettito della predetta imposta e le finalità (ambientali e di salute pubblica) alle quali dovrebbe essere destinato. Pertanto l’imposta non rispetta le condizioni previste dall’ U.E., senza finalità specifiche se non di bilancio è tecnicamente una accisa, quindi illegittima.
La Regione Piemonte appellante chiede a questa Commissione Regionale di annullare la sentenza n. 317/2018/07 della CTP di Torino con vittoria di spese , diritti ed onorari che l’Amministrazione regionale si riserva di quantificare .
La società appellata chiede a questa Commissione Regionale respinga l’appello proposto dalla Regione Piemonte e per l’effetto confermi la sentenza di imprime cure
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società -srl opera nel settore della grande distribuzione di generi alimentari e ed è presente nella provincia di Novara con un punto vendita ad insegna ” XXXXX Per l’esercizio di detta attività, l’Ufficio delle Dogane di Novara in data 6.8.201 citata ditta la licenza con codice IT00NO XXXX
In base alla normativa vigente e cioè :
-Legge 158 del 16.6.1990
– D.Lgs 398/21.12.1990
-Legge Regionale 47/31.8.1993 come modificata dalla Legge Regionale n. 11 del 26/7/2011
-dalla delibera della Giunta Regionale 51-2907 del 14.11.2011
La società è tenuta a pagare l’IRBA nella misura di centesimi di 2,60 al litro sulla base del quantitativo di prodotto erogato dall’impianto nell’anno precedente.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2 della legge regionale n. 11 L 26.7.2011, il gettito derivante dall’IRBA ” è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatesi sul territorio regionale”.
La citata società ignorando la normativa citata ometteva il pagamento dell’ IRBA per il periodo Agosto 2015 Maggio 2016.
Il 13.6.2016 ed il 4/7/2016 provvedeva al pagamento dell’imposta , delle sanzioni ed interessi di mora per un totale complessivo di euro 81.20 l,17.
Con istanza indirizzata alla Regione Piemonte ed all’Ufficio delle Dogane di Novara presentata in data 15.2.2017 la società-eccepiva l’illegittimità del prelievo in quanto nella legge regionale n. 11 del26/7/2011 non sarebbero ravvisabili le finalità specifiche in conformità dell’art. l paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE. La società chiedeva l’annullamento del provvedimento prot. Al l 03A della Regione Piemonte col quale era stato comunicato il diniego al rimborso dell’IRBA nonché l’annullamento della Delibera della Giunta regionale 51.2907/2011 nella parte in cui veniva previsto che il gettito dell’imposta è destinato ” al finanziamento egli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatesi sul territorio regionale ” e la disapplicazione e/o declaratoria dell’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della Legge Regionale n.47 del 31.8.93 come modificata dall’art. 2 della Legge Regionale n. 11 del 26.07.2011 .
La domanda è fondata e , quindi, è illegittimo il prelievo in quanto nella legge regionale non sarebbero ravvisabili le ” finalità specifiche ” in conformità dell’art. l paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE
La normativa istitutiva dell’IRBA si rinviene nella legge 158/1990 ed all’art. l recita : l’autonomia finanziaria delle regioni è garantita da a) tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere tutte le funzioni normali compresi ei servizi di rilevanza nazionale “.
Con l’art. 17 del D. Lgs 398/12.12.1990 viene concessa alle regioni la facoltà con proprie leggi l’IRBA fissarne l’aliquota in maniera diversa.
Con sentenza n. 317/18 la CTP di Torino accoglieva il ricorso con spese compensate
In data 9/11/2018 la Regione Piemonte presenta appello a questa Commissione Regionale e pone i seguenti motivi:
le determinazioni della Commissione non condivisibili nonché le motivazioni della sentenza si fondano sull’assunto che l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione sarebbe una imposta indiretta gravante su un prodotto già colpito da accisa per cui dovrebbe trovare applicazione l’art. l par. 2 della direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008 che richiede come condizione la finalità specifica. Ritiene, invece , la ricorrente che l’imposta in argomento sia una accisa regionale sulla benzina , per la quale non è necessaria una fmalità specifica.
In data 18 ottobre 2019 la società XXXX Sppa insiste affinché questa Commissione respinga l’appello proposto dalla Regione Piemonte e, per l’effetto confermi la sentenza di primo grado dichiarando la illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, previa conferma della disapplicazione dell’art. 5 Legge Regionale per il contrasto col diritto dell’Unione europea e rinvio alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle norme su dette – per i profili indicati nella memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA SENTENZA
In data del 6 febbraio 2017 la società XXXX Spa chiedeva il rimborso dell’Imposta Regionale sulla benzina per autotrazione versata dalla medesima per gli anni 2015 e 2016. La domanda era fondata unicamente sulla pretesa illegittimità del tributo in parola non avente finalità specifica.
La domanda è fondata e, quindi, è illegittimo il prelievo in quanto nella Legge Regionale del Piemonte non sarebbero ravvisabili le finalità specifiche in conformità dell’art. 1 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE
In data 14 febbraio 2017 veniva comunicato il provvedimento di diniego avverso il quale veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino.
Le motivazioni della sentenza provinciale si basano sull’assunto che l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione sarebbe un imposta indiretta (non armonizzata) gravante su un prodotto già colpito da accisa , per cui dovrebbe trovare applicazione l’art. l, paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE del 6 dicembre 2008 che richiede ” la finalità specifica”. Questa Commissione conferma detto orientamento.
L’IRBA trova la sua origine nel D.Lgs 398/1990 il quale conferisce alle Regioni il potere di istituire tale tributo. La Regione Piemonte ha esercitato tale potere istituendo l’imposta con la Legge Regionale 47/1993 modificata dalla Legge Regionale n. 11/ del 26 luglio 2011 ed in particolare l’art. 5 della Legge Regionale 47, modificato dall’art. 2 della legge n.11/2011 dispone che il ” gettito derivante dall’applicazione dell’imposta ” è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale “.
Il legislatore comunitario, riconoscendo la necessità di conservare agli Stati membri i fondi per perseguire le diverse politiche nazionali, dà ai medesimi, la possibilità di istituire altre imposte indirete non armonizzate.
Il Decreto Legislativo 26.10.95 n. 504 ( Testo unico sulle accise ) è stato modificato dal decreto legislativo 2/2/2007 n. 26 ha invece recepito la Direttiva 2003/96/CE; il Decreto Legislativo n.48/29.3.2010 ha, invece recepito la Direttiva 2008/118/CE
Per quanto riguarda l’IRBA, sia per la natura, la gestione condivisa tra Regioni beneficiarie del gettito ed Agenzia delle Dogane portano a ritenere l’imposta “un’accisa sulla benzina”.
La tassa sulla benzina è sotto accusa dalla Commissione Europea che ha trasmesso la comunicazione della presunta illegittimità della tassa in un bollettino delle procedure di infrazioni in corso. Nella nota contro l’imposta sul carburante è riportata la legge comunitaria di riferimento che dice chiaramente che” Gli Stati membri possono prelevare altre Imposte Indirette sui prodotti sottoposti ad accisa purchè siano rispettate due condizioni:
l) La tassa è utilizzata per fini specifici
2) La tassa sia conforme “alla normativa dell’Unione Europea in materia di accise o di Imposta sul Valore Aggiunto.
In entrambi i casi la tassa sulla benzina risulta illegittima e la Commissione ritiene che, nel caso dell’IRBA questi due requisiti non sono soddisfatti. Gli Stati membri, afferma la Commissione Europea , possono prelevare altre Imposte Indirette sui prodotti sottoposti ad accisa purchè siano rispettati le due condizioni.
In breve la tassa regionale sarebbe contraria al diritto dell’UE perché senza finalità specifiche se non di bilancio è tecnicamente una accisa perché la base imponibile resta l’unità di prodotto.
PQM
LA COMMISSIONE Conferma la Sentenza di primo grado – Spese compensate.
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