COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Trentino-Alto Adige sentenza n. 25 sez. II depositata il 23 aprile 2019
Spese riqualificazione energetica – Comunicazioni preventive di inizio lavori – Non più necessarie
Svolgimento del processo
Con sentenza nr. 73/2018 la Commissione Tributaria di 1° grado di Bolzano accoglieva i ricorsi riuniti proposti da B.A. e V.E. avverso le cartelle di pagamenti n. (omissis) e (omissis), emesse in seguito al disconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica ai sensi della legge 296/2006 per l’anno 2011.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate deducendo che l’articolo 1 del Decreto interministeriale 18 Febbraio 1998 n. 41, richiamato nel Provvedimento dd. 2 novembre 2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, esclude il diritto all’agevolazione se manca la prova della comunicazione all’Asl dell’inizio dei lavori, comunicazione mai esibita dagli appellati.
B.A. e V.E. si costituivano resistendo chiedendo la rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
All’udienza pubblica del 12 aprile 2019 i rappresentanti delle parti si richiamarono alle deduzioni e conclusioni in atti e la causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.
Diritto
L’appello è infondato e va respinto.
L’articolo 1 comma 344 – 349 della Legge 296/2006 ha introdotto una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici esistenti. Il comma 348 precisa che “la detrazione fiscale … è concessa con le modalità di cui all’articolo 1 della legge 27/12/1197 n. 449 … e dalle norme di attuazione previste dal regolamento di cui al DM 18 febbraio 1998 n. 41”.
L’articolo 1 del DM 41/98 prevedeva che “i soggetti che … intendono avvalersi della detrazione … sono tenuti a:
a) trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori
b) comunicare preventivamente all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori.”
Con DM 19 febbraio 2007 è stato introdotto un nuovo regolamento per l’applicazione della detrazione attuativo della Legge 296/2006.
L’articolo 4 del DM, intitolato “Adempimenti”, non richiede più né la preventiva comunicazione di inizio lavori al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, né quella all’Asl.
Ne consegue che le due comunicazioni prima obbligatorie non sono più necessarie.
In tal senso si è espressa anche la stessa Agenzia delle Entrate con Circolare 31 maggio 29P7/n. 36 “… tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni normative sopra descritte, sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale … L’aspetto di maggior rilievo è rappresentato dalla eliminazione dell’obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. L’effettuazione dei lavori, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria, né dall’invio della comunicazione all’inizio lavori all’ASL. Quest’ultimo adempimento, naturalmente, si renderà necessario in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro nei cantieri”.
Interpretazione confermata dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 5 luglio 2007 n. 152 e riportata anche nel “Vademecum” messa a disposizione dei contribuenti.
La novità e particolarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite anche di questo grado d’appello.
Per le stesse ragioni non sussistono i presupposti per una riforma della sentenza di prima grado in ordine alle spese, riforma del resto non ritualmente richiesta.
P.Q.M.
Respinge l’appello. Spese compensate.
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