Commissione Tributaria Regionale per il Veneto sez. 3 sentenza n. 82 depositata il 18 gennaio 2022
In tema di agevolazioni relative alla tassa automobilistica, l’esenzione prevista per i veicoli destinati al trasporto del disabile deve essere interpretata alla luce della finalità obiettiva e specifica del veicolo. Pertanto, quando tale finalità coincide con il trasporto di un soggetto disabile, si concretizza la condizione per l’applicazione dell’agevolazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ATTO CONTESTATO: avviso di accertamento n. 136290772017/TA relativo alla riscossione della tassa automobilistica per l’anno 2014, fondato sulla circostanza che, ad avviso della regione Veneto, l’art. 8 della l. n. 449/1997 dispone che le agevolazioni fiscali si applichino soltanto ai veicoli direttamente intestati al disabile od ai familiari di cui esso sia fiscalmente a carico, circostanza non ricorrente nel caso di specie atteso che il veicolo era intestato alla madre del disabile, odierna ricorrente. Inoltre, l’iscrizione nell’elenco delle esenzioni era cessata nel 2009.
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: la Commissione tributaria provinciale di Venezia ha accolto il ricorso, annullando il predetto avviso ed affermando l’esenzione dal tributo per la sussistenza del requisito oggettivo dell’adattamento speciale del mezzo e della presunzione del trasporto del figlio disabile da parte della madre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
Il Collegio condivide la decisione dei giudici di prime cure.
In particolare, la finalità dell’agevolazione riferita all’esclusione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale per i motoveicoli ed gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 ha come riferimento perimetrale, in una interpretazione rispettosa dei principi costituzionali, la finalità oggettiva e specifica dell’autoveicolo quando lo stesso è utilizzato per il trasporto di soggetto disabile; mentre, il requisito soggettivo riferito all’intestazione del veicolo va inteso come ancorato naturalmente al portatore di handicap ovvero al nucleo familiare che lo assiste e supporta, dovendosi quindi estendere l’agevolazione anche al familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, purchè inserito nel nucleo familiare ricomprendente il familiare a carico del quale il disabile risulta essere.
Spese compensate stante la novità della questione..
P.Q.M.
Respinge l’appello e conferma l’impugnata sentenza. Spese compensate.