Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, sezione 2, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2020
In tema di ICI, ai fini della corretta qualificazione di un’area rileva la destinazione individuata dagli strumenti urbanistici vigenti e non la qualifica soggettiva del relativo proprietario
Il comune di Casale sul Sile propone appello avverso la sentenza n. 380/05/2016 depositata il12 ottobre 2016, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Centro Fornaci s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento in epigrafe indicati in materia di ICI per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, determinando il valore a metro quadro dell’area in questione in euro 30,00 al mq, compensando le spese di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, in particolare, ha escluso che l’area di proprietà del Centro Fornaci avesse i requisiti per essere definita agricola pur se condotta in locazione da un imprenditore agricolo: essa, infatti, è inserita nel P.R.G. come zona ZTO D4 e costituisce una porzione del più ampio compendio denominato “Parco tematico destinato a insediamenti produttivi con normativa speciale”; ha tuttavia riconosciuto che in considerazione della parte da cedere gratuitamente al comune per verde, parcheggi, spazi di sosta e manovra, della necessità di attuare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del perdurare della “crisi del mercato”, il valore corretto è di 30,00 euro al mq in luogo del valore di 50,00 euro al mq stabilito dal comune di Casale sul Sile.
L’appellante concorda nella valutazione come “edificabile” dell’area in questione rilevando come per gli anni immediatamente precedenti, 2007-2010, il valore attribuito dal comune era di 70,00 euro al mq, confermato anche in sede contenziosa, e come esso sia stato comunque ridotto dal comune a 50,00 euro al mq per tener conto della crisi economica, non trovando invece alcuna giustificazione l’ulteriore riduzione a 30,00 al mq decisa in sentenza. Si contesta, pure, la disposta compensazione delle spese di lite.
Con successiva memoria depositata il 17 settembre 2019 il comune ha prodotto documentazione riguardante la determinazione del valore di altre aree del medesimo
comparto da parte di altri proprietari, bonariamente o a seguito di accordo transattivo, in un intervallo compreso fra i 40,00 ed i 50,00 euro al mq.
Centro Fornaci s.r.l. resiste all’appello e propone appello incidentale, eccependo in primo luogo l’inammissibilità dell’atto di appello ex art. 53 D.l.vo 546/92 poiché mancante dei motivi specifici di impugnazione risolvendosi in una generica lagnanza secondo cui “il valore di 30 euro al mq appare più una salomonica decisione tra il valore accertato dal comune (50,00 euro al mq) e quello stimato dal perito di parte (euro 18,00 al mq) che la ricerca dell’effettivo valore venale dall’area”.
Rileva poi l’erroneità della sentenza laddove ha gravemente frainteso l’eccezione circa la natura dell’area che è a tutti gli effetti terreno agricolo e non area edificabile giacché è condotta in locazione da un imprenditore agricolo. Quanto al valore attribuito all’area difetta una compiuta motivazione sul punto e, per altro verso, essa difetta anche relativamente al non completo accoglimento dei motivi esposti in sede di ricorso e perizia.
Sono, infine, riproposte te eccezioni non esaminate dal giudice di prime cure circa la mancata allegazione dei documenti citati negli avvisi impugnati, la carenza di motivazione nell’irrogazione delle sanzioni e la mancata applicazione dell’istituto della continuazione fra le annualità contestate.
MOTIVI
Deve, tuttavia, valutarsi che gli avvisi sono stati tutti adottati il 14 ottobre 2015 ovvero a distanza di più di 5 anni rispetto alla deliberazione di cui sopra con cui veniva determinato il valore di 50 euro mq per il comparto ZTO D4 e pertanto non può concordarsi con l’appellante laddove afferma che tale valore, pur se ridotto rispetto a quello attribuito per il periodo 2007- 2010 che era di 70,00 euro al mq, tenga conto della crisi economica e corrisponda al valore venale del bene relativamente agli anni 2011-2014 oggetto di accertamento.
La stessa documentazione prodotta dal comune, a parte i casi di versamenti volontari, indica valori di transazione nell’ordine dei 40,00 euro al mq.
La decisione dei giudici di prime cure, in ragione delle motivazioni offerte circa la parte dell’area da cedere gratuitamente al comune per verde, parcheggi, spazi di sosta e manovra, nonché circa la necessità di attuare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il perdurare della “crisi del mercato”, appare ragionevole e meritevole di conferma.
Si impone, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto anche dell’appello incidentale essendo stato operato richiamo negli avvisi impugnati a disposizioni di regolamentari ovvero ad atti pubblici, agevolmente consultabili dalla parte, ed essendo state correttamente calcolate le sanzioni in ragione dell’autonomia dei periodi di imposta.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la reciproca soccombenza e la particolarità della questione, ampiamente riguardante questioni di fatto.
P.Q.M.
La Commissione, decidendo in oggetto, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così dispone:
respinge l’appello e l’appello incidentale e conferma l’impugnata sentenza. Compensa le spese di lite.
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