Commissione Tributaria Regionale per il Veneto sezione 6 sentenza n. 337 depositata il 21 marzo 2018
Taglio del cuneo fiscale per le società in regime di appalto
L’azienda di trasporto pubblico locale che riceve un mero corrispettivo chilometrico per il servizio, quale controprestazione nel sinallagma contrattuale dell’appalto, ha diritto alla deducibilità della somma forfettaria per costi del personale, riconosciuta dall’art. 1 comma 266 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296.
Esposizione in fatto
La vertenza perviene all’esame della Commissione Tributaria Regionale a seguito appello promosso dalla Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate alla sentenza n. 7 48/06/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che aveva accolto il ricorso della S.p.A. A.CTV esercente l’attività di trasporto passeggeri per vie d’acqua interne a Venezia avverso il silenzio diniego di rimborso della maggior IRAP versata per i periodi d’imposta 2008-2009-2010.
La società motivava le istanze di rimborso sostenendo che la base imponibile dalla stessa esposta nelle dichiarazioni relative alle annualità sopra indicate doveva essere decurtata dell’importo del così detto “cuneo fiscale” stante il fatto che in capo ad ACTV non sussistevano cause di esclusione del beneficio introdotto dall’art. 1 C .266 della L. n. 29612006i l’Agenzia negava invece il rimborso ritenendo la società esclusa dal beneficio della riduzione del cuneo fiscale.
l primi Giudici osservavano che la legge finanziaria in deroga al principio di indeducibilità del costo del lavoro della base imponibile l ‘p ha introdotto forme di riduzione per i datori di lavoro che impiegano personale dipendente a tempo indeterminato; che sotto il profilo soggettivo l’agevolazione compete a tutti i soggetti passivi IRAP con esclusione delle Amministrazioni dello stato, delle aziende sanitarie locali, e delle imprese operanti in concessione a tariffa nei settori dell’energia, dei trasporti ed altri comunemente chiamati “public utilities” e che a seguito chiarimenti da parte della Commissione Europea, il Governo ha specificato che l’esclusione non riguardava indistintamente tutti gli operatori, ma solo coloro che operano in regime di stretta regolamentazione e quindi in regime di concessione traslativa e di sistema a tariffa e veniva precisato che l’esclusione riguardava le impese operanti con la presenza di due requisiti: a) regime di concessione traslativa b) sistema a tariffa remuneratoria ovvero costituente un’attribuzione patrimoniale al concessionario, intendendosi per concessione traslativa un provvedimento con cui un ente pubblico conferisce ad un soggetto privato diritti e potestà inerenti un’attività economica in origine riservata alla P.A. e che la stessa non intende esercitare direttamente, e per tariffa un corrispettivo fissato dalla P.A. in misura da assicurare l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della relativa gestione che deve garantire la copertura dei costi e la remunerazione del capitale investito.
Nel caso di specie i primi Giudici ritenevano trattarsi di contratto di servizio con cui viene appaltata un’utilità (tratta percorsa, chilometri e ore di navigazione) che la società si impegna a realizzare ed un corrispettivo che il Comune le riconosce e che conseguentemente la società operava con un contratto- appalto di servizi che la obbliga ad espletare il servizio con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio con la conseguenza che non potevano ravvisarsi in capo alla società motivi di esclusione dal rimborso.
Con l’appello l’Ufficio evidenzia sussistere illegittimità della prima decisione per carenza di motivazione in quanto la prima Commissione dopo aver richiamato genericamente i concetti di “concessione traslativa” e “tariffa remuneratoria” conclude affermando apoditticamente che la società opera con un contratto appalto di servizi che la obbliga ad espletare il servizio con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio senza indicare i motivi per i quali il rapporto intercorrente tra ACTV S.p.a. e il Comune di Venezia debba essere ricondotto nella schema contrattuale dell’appalto di servizi piuttosto che nell’ambito della concessione traslativa.
Evidenzia che la differenza tra affidamento con provvedimento di concessione piuttosto che con contratto di appalto di servizio pubblico …. , può essere ravvista in una serie di elementi quali a) la natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento del servizio pubblico ;.j contrapposto al carattere negoziale dell’appalto, b) il carattere , surrogatorio dell’attività svolta dal Concessionario di pubblico servizio chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell’ente pubblico “‘ concedente, mentre l’appaltatore compie attività di mera rilevanza economica nell’interesse del committente pubblico; c) nell’appalto il potere sostitutivo è azionabile solo nel caso in cui si riscontrino delle inadempienze dell’appaltatore nelle concessioni, attesa l’esigenza primaria di soddisfare l’interesse pubblico, ed il potere sostitutivo può trovare applicazione anche in via cautelare allorché le irregolarità non si siano ancora verificate; d) l’effetto accrescitivo della concessione che attribuisce al privato concessionario una capacità estranea alla sua originaria sfera giuridica; e) il trasferimento di potestà pubbliche (autoritative o certificative) in capo al concessionario che opererebbe quale organo indiretto dell’Amministrazione mentre l’appaltatore eserciterebbe solo prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico.
In sostanza con la concessione, a differenza dell’appalto, si crea un rapporto trilatero tra pubblica amministrazione, l’affidatario del sevizio e utente finale. Ciò che consente di distinguere l’affidamento realizzato con concessione piuttosto che con autorizzazione è che solo nella prima ipotesi vi è il trasferimento in capo al privato di garantire il servizio pubblico; ove sia soddisfatto tale requisito la circostanza che l’erogazione del servizio venga di fatto disciplinata mediante la stipula di un contratto tra pubblica amministrazione e privato non è di ostacolo ai fini della conduzione del rapporto nell’ambito del regime concessorio essendo riconosciuta in dottrina e giurisprudenza l’esistenza delle così dette concessioni-contratto.
La stessa L. regionale del Veneto n. 25/1998 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto locale all’art. 30 prevede la necessità di stipulare contratti di servizio per disciplinare l’erogazione del servizio pubblico a prescindere dalle forme o modalità di affidamento del servizio al privato.
E’ pertanto la stessa legge che riconosce la compatibilità dei contratti di servizio con l’emanazione di un provvedimento concessorio del servizio pubblico. In base alla legge regionale del Veneto n. 25/1998 possono inoltre evincersi molteplici elementi che inducono a ritenere che ACTV S.p.A. svolga il servizio di trasporto pubblico locale in regime di concessione traslativa, sia pure nella forma della così detta concessione – contratto o meglio dei cosi detti accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo e del resto gli stessi contratti prodotti dalla società sono proprio intitolati “contratto di servizio per il trasporto pubblico locale” e non “contratto d’appalto di servizi” . Quanto ex lege previsto non lascia adito a dubbi sul fatto che il concessionario sia esclusivo affidatario del servizio di trasporto pubblico locale ed operi, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, nell’ambito di un mercato protetto.
Ribadisce quanto già evidenziato in prime cure e tutte le circostanze che confortano la tesi dell’Amministrazione per cui l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel caso di specie avviene nelle forme della concessione che si articola nei due momenti giuridici dell’atto amministrativo e nella convenzione privatista.
Ribadisce che la stipula di contratti di servizio assolve pure alla finalità di precostituire dei sistemi flessibili di remunerazione che siano in grado di sopperire alla rigidità della predeterminazione di una tariffa con il fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione.
Evidenzia infine che la non spettanza in capo ad ACTV S.p.A. dell’agevolazione in esame che non spetta alle Amministrazioni pubbliche indicate nella lettera e) dell’art. 3 del decr. L.vo n. 44611997 può evincersi dal fatto che ACTV debba considerarsi una così detta “società in house” partecipata da Azienda Veneziana ed in misura minore da una serie di comuni rientranti nel territorio provinciale come può evincersi dalle visure camerali.
La particolare composizione societaria anche per i poteri di direzione cui è sottoposta non può che escludere la spettanza del rimborso in capo ad ACTV in quanto detta società deve essere considerata nell”‘alveus” dei soggetti pubblici a cui è preclusa l’agevolazione richiesta.
Chiede conseguentemente la riforma della prima decisione con vittoria di spese di lite.
Con rituali controdeduzioni ACTV S.p.A. ribadisce quanto ampiamente evidenziato in prime cure procedendo ad illustrare l’insussistenza dei requisiti di concessione traslativa e tariffa remuneratoria.
Ritiene l’esame della situazione effettuato dai primi Giudici completo, esauriente ed ineccepibile illustrando l’insussistenza in capo ad A.C. T.V. dei requisiti richiesti per l’esclusione del beneficio.
Individua la fonte negoziale del servizio di trasporto svolto dalla contribuente nel territorio veneto in appalto di servizi e non in concessioni .
Ribadisce che la tariffa imposta dagli enti appaltanti ad ACTV non è . “”‘ tariffa remuneratoria o premiale e che l’insussistenza di detto requisito, da solo, ammette la partecipazione della società a godere del beneficio della riduzione del cuneo fiscale.
Chiede il rigetto dell’appello con vittoria di spese di lite .
Motivi della decisione
Osserva la Commissione Tributaria Regionale che la prima decisione risulta corretta e merita di conferma.
l chiarimenti forniti dallo Stato Italiano alla Ue in sede di vaglio di legittimità supernazionale della norma fiscale per cui si discute risultano nel caso di specie vincolati, costituendo questi una forma di interpretazione autentica.
ACTV S.p.A. non opera in base ad una concessione traslativa bensì sulla base di contratti d’appalto di servizi come disciplinati dagli artt. 18 e 19 del d.lvo n. 442/97, anche in conformità con l’avvio del processo di liberalizzazione del mercato e con il trasferimento alle Regioni delle competenze sul trasporto pubblico locale (Cass. Civile n. 22455/14).
L’appellata riceve un mero corrispettivo chilometrico per il servizio che deve ritenersi quale controprestazione nel sinallagma contrattuale dell’appalto; i contratti di servizio evidenziano che la tariffa imposta risulta tutt’altro che remuneratoria.
Non ci si trova pertanto di fronte ad un’azienda che opera in regime di “mercato protetto” ossia di quelle aziende che si avvalgono di “concessione traslativa” (quella cioè che trasferisce l’esercizio della funzione del trasporto pubblico con ampie facoltà di gestione e regolazione del servizio) e di tariffa remuneratoria (quella in grado di ripianare i costi di servizio e garantire un utile con intervento diretto dell’Ente affidante) e conseguentemente deve ritenersi che ACTV S.p.A. abbia legittimamente richiesto i rimborsi spettatile.
Attesa la particolarità e complessità della materia trattata appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
PQM
definitivamente decidendo rigetta l’appello principale e conferma la decisione di prime cure.
Spese compensate.
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