Commissione Tributaria Regionale per l’ Abruzzo, sezione n. 7, sentenza n. 324 depositata il 23 maggio 2022 – L’esenzione dall’IVA è accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, prescindendo dall’inadempimento o dall’irregolarità di taluni requisiti formali da parte del soggetto passivo, salvo l’ipotesi in cui la violazione di quest’ultimi abbia l’effetto di impedire la prova degli elementi sostanziali