Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata, sezione 1, sentenza n. 497 depositata il 4 dicembre 2019 – In virtù del principio di specialità, nel contenzioso tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello, ancorchè preeesistenti al giudizio svoltosi in primo grado, mentre, viceversa, le prove ulteriori, rispetto a quelle acquisite in primo grado, non possono esser disposte in sede di gravame, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio