Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata, sezione 1, sentenza n. 497 depositata il 4 dicembre 2019
Nuovi documenti in appello – Oneri consortili – Beneficio indiretto – Onere della prova.
Massima:
Preliminarmente va precisato che, in tema di contenzioso tributario, l’art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, consente la produzione di nuovi documenti in appello (es. perizia), al contrario delle prove ulteriori che non possono essere disposte in secondo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio. Nel merito del contenzioso, va specificato che i contributi consortili costituiscono oneri reali dovuti dal proprietario del fondo per i benefici, anche solo potenziali, delle opere eseguite dal consorzio, senza alcun onere della prova circa il beneficio in capo a quest’ultimo. L’elaborazione degli indici di beneficio è contenuta nel cd. piano di classifica deliberato dalla giunta regionale e nel piano di riparto delle spese deliberato dal Consorzio, atti pubblicati e mai impugnati. In definitiva, ove il fondo risulti compreso nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione del contribuente, si presume, qualora sia approvato il piano generale di bonifica, che i proprietari abbiano goduto del beneficio diretto delle opere. Qualora tali opere siano di difesa idraulica del territorio, il beneficio potrà essere anche indiretto, in quanto i fondi difesi da opere idrauliche acquistano, di per sé, un maggior valore.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il ricorrente impugnava innanzi alla CTP di Potenza la cartella esattoriale notificatale dalla concessionaria per la riscossione dei tributi in merito al pagamento di contributi, per un importo di euro 7.216 dovuti al Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano per gli anni 2013/14, riferiti a terreni ricadenti in agro del comune di Lavello. Avverso tale cartella proponeva ricorso eccependo la illegittimità della cartella impugnata per decadenza/prescrizione e l’assenza di un concreto vantaggio a favore dei terreni in questione. Chiedeva l’accoglimento del ricorso con condanna alle spese. Si costituiva il consorzio che sosteneva la legittimità del proprio operato. Chiedeva il rigetto del ricorso. La CTP nel merito accoglieva il ricorso ritenendo l’assenza di un benefìcio diretto; compensava le spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello il consorzio di bonifica eccependo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui nella motivazione non avrebbe compiutamente argomentato in merito alla valenza probatoria del cd Piano di Classificazione consortile e dell’inversione dell’onere probatorio in capo al contribuente che avrebbe dovuto puntualmente provare l’assenza del presunto vantaggio, soprattutto alla luce degli esiti della propria ctp. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto dal Consorzio di bonifica è fondato e deve essere accolto. Nel merito, va premesso che “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. l, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 27774 del 22/11/2017). Pertanto, “in tema di contenzioso tributario, l’art. 58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello. Ne consegue che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltasi in primo grado” (Sez. 5, Sentenza n. 16916 del 16/08/2005). Nel caso in esame, il consorzio, oltre ad aver depositato perizia che dimostrerebbe i vantaggi anche sui terreni in oggetto, ha prodotto altresì documentazione planimetrica riguardo al loro inserimento nel comprensorio consortile. Nel merito va evidenziato, che agli atti sono state prodotte dal consorzio appellante le relative visure catastali consortili dalle quale emerge chiaramente la legittimità del calcolo del contributo di bonifica nei confronti del contribuente, sulla base degli indici predeterminati dal nuovo Piano; i contributi richiesti, poi, afferiscono ai ed contributi fissi cod 660, ossia al benefìcio derivante ai beni dalla esistenza e manutenzione delle opere di bonifica ed idraulica, rispetto alla contestata esistenza dei quali, tuttavia, il consorzio ha depositato in atti relazione tecnica consortile dalla quale emerge resistenza del presupposto del beneficio anche in favore degli immobili dell’appellato. A tal proposito, va evidenziato, tuttavia, che i contributi di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l’art. 21 del r.d. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo dell’esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e trovano giustificazione nei benefìci, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest’ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l’aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l’intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (Cass. Sez. l sent. N. 23815 del 2015). L’elaborazione degli indici del beneficio che i singoli immobili ricevono dalle predette opere di bonifica è contenuta nel cd Piano di classifica approvato con le delibero consortili e delibera g.r. della Basilicata, così il piano di Riparto delle spese con la delibera consortile. Tali atti, regolarmente pubblicati e mai impugnati, sono quindi legittimi e vincolanti anche nei confronti dell’appellato, atteso che i beni ricadono all’interno del perimetro di contribuenza. Al riguardo, l’assunto per cui gli immobili dovrebbero essere oggetto di trascrizione nei registri immobiliari non trova riscontro espresso nella disciplina che regola la materia, atteso che solamente il perimetro di contribuenza, ex art. 10 r.d. 215/33 deve essere reso pubblico mediante trascrizione, non anche i singoli immobili oggetto di tributo. Inoltre, “in tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza previsto dal precitato art. l0… assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretta a soddisfare le esigenze della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza; ne consegue che , non costituendo la forma di pubblicità prescritta principio fondamentale ex art. 117 Cost. c. 3, le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia di bonifica attribuita alla legislazione concorrente, ben possono prevedere forme dello scopo (quale, nella specie, la pubblicazione sul BUR”, ex multis Cass. Sez. trib. N. 3602/17). In tema di contributi consortili, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto del benefìcio diretto delle opere realizzate dal consorzio richiedente (Cass. Sez. 6-5 ordin. N. 24356 del 2016). Riguardo a tale onere, non si ritiene che la contribuente abbia assolto in maniera piena e puntuale all’inversione dell’onere della prova su di lui gravante in conseguenza della suddetta presunzione relativa ex lege ed in considerazione degli esiti dell’elaborato del consorzio che sono particolarmente recenti come epoca di studio. Del resto, la suprema Corte ha specificato che “laddove si discorra di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il benefìcio devesi considerare intrinseco alle opere stesse, senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass. N. 7175/11, n. 14.404/13). Sostanzialmente, la riferita assenza di opere idrauliche visibili in prossimità dei terreni del contribuente, secondo quanto riscontrato dal tecnico del resistente, non inficia resistenza di un benefìcio indiretto rinveniente dalle opere svolte sull’area nel suo complesso e massima estensione, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata e come attestato dal consulente consortile. Per tutte le ragioni innanzi esposte, l’appello deve ritenersi fondato e destinato all’accoglimento; le spese di giudizio vengono compensate tra le parti attesa la mutevole giurisprudenza in materia e la soccombenza reciproca nei diversi gradi di giudizio.
PQM
Accoglie l’appello. Compensa le spese.
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