COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la CALABRIA – Sentenza 18 maggio 2018, n. 1113
Tributi – Accertamento – Tenuta delle scritture contabili con sistema solo informatico – Sanzioni per irregolare tenuta – Esclusione
Svolgimento del processo
con ricorso in appello depositato il 21/10/2015, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza, Ufficio legale, ha proposto appello avverso la sentenza n. 4977/04/14 del 1/9/2014, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, la quale ha accolto il ricorso presentato dalla “Società C.G. s.r.l. in liquidazione”, avverso l’avviso di accertamento n. 8140302003012005, relativo ad IVA, IRPEG ed IRAP dell’anno 1998 e la successiva cartella di pagamento n. 03420060080098851000. Deduce l’appellante l’errata e carente motivazione della sentenza appellata la quale risulterebbe genericamente motivata con riferimento alla esclusività del riferimento da parte dell’atto impugnato ad un verbale di constatazione della Guardia di Finanza; rappresenta poi la genericità della sentenza stessa per la parte in cui applicherebbe sanzioni riferibili alla esclusiva tenuta delle scritture contabili solo su supporto informatico, rappresentando come, in realtà, le sanzioni abbiano riguardato anche la tardiva annotazione di operazioni. Inoltre, secondo l’appellante, la sentenza risulterebbe genericamente motivata con riferimento alla documentazione esaminata e prodotta dal contribuente la quale giustificherebbe l’annullamento della parte dell’atto impositivo riferito al recupero di tassazione per disconoscimento di costi, posto che difetterebbero le ragioni logiche, giuridiche e fattuali di esame della documentazione.
Chiede, quindi, la riforma della sentenza appellata, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per il contribuente appellato vittorioso in primo grado.
Motivi della decisione
1. L’appello, per quanto di ragione, è parzialmente fondato e va accolto.
Occorre scindere i motivi di appello tra quelli afferenti la ritenuta deducibilità dei costi, contrariamente a quanto accertato dall’Amministrazione finanziaria e quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni.
In ordine alla questione della ritenuta deducibilità dei costi da parte della C.T.P., vi è che nel processo tributario, ove il contribuente assolva l’onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell’IVA mediante la produzione delle fatture, l’Amministrazione finanziaria ne può dimostrarne l’inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l’esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati (Cass. civ., Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2935).
Nel caso di specie a fronte di un dettagliato e congruamente motivato avviso di accertamento e della oggettiva impossibilità di comprendere quali costi sottostanti l’emissione delle fatture siano stati intrapresi dal contribuente, la C.T.P. si è limitata ad una analisi agnostica dell’esistenza delle fatture, delle modalità di pagamento delle medesime, senza nemmeno illustrare i passaggi logici per i quali detta documentazione condurrebbe ad un annullamento della relativa parte dell’avviso di accertamento impugnato.
Ad avviso del Collegio, la impossibilità di definire l’oggetto della prestazione/costo portato in deduzione in maniera chiara imponeva alla C.T.P. di ritenere fondate le ragioni dell’avviso di accertamento; né, infine, nel corso del presente giudizio sono state chiarite dal contribuente – rimasto contumace – le cause giustificative effettive delle fatture, in disparte la non coincidenza tra gli importi pagati e tracciabili e l’importo delle fatture.
In conclusione va accolto il motivo di appello inerente la insufficienza della motivazione della sentenza appellata in ordine alla ritenuta deducibilità di costi di impresa.
2. Quanto invece alla questione della conferma delle irrogate sanzioni, seppur nella minor somma individuata in via di autotutela nel ricorso introduttivo dell’appello, vale quanto segue:
scorgendo l’avviso di accertamento per cui è causa risultano essere state comminate 6 differenti specie di sanzioni, elencate a pag. 11 dell’avviso.
Trattasi specificamente di:
I) sanzioni per la presentazione di dichiarazione infedele per indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante (art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997);
II) sanzioni relative ad Irap ai sensi della medesima disposizione;
III) sanzioni IVA per illegittima detrazione dell’imposta assolta su alcune fatture (art. 6, comma 6 del D. Lgs. n. 471/1997);
IV) sanzioni IVA per omessa, infedele, tardiva registrazione di fatture emesse, corrispettivi, operazioni imponibili (art.6, commi 1, 4 e 5 del D. Lgs. n. 471/1997);
V) sanzioni IVA relative a dichiarazione con imposta inferiore indicata rispetto a quella dovuta (art. 5, comma 6 del D. LGs. n. 471/1997);
VI) infine, sanzioni IVA per mancata o irregolare tenuta, conservazione, rifiuto di esibire, dei registri contabili (art. 9, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 471/1997).
Ebbene con riferimento alle prime cinque categorie sanzionatorie non sorgono problemi di sorta, anche e soprattutto con riferimento alla tardiva iscrizione ed annotazione di operazioni contabili, condotta che non è esclusa dal tenore del ricorso di prime cure e la cui ricorrenza non appare sufficientemente contestata dal contribuente, finendo con il doversi ritenere avvenuta.
Diversamente per quanto concerne le sanzioni inerenti la tenuta esclusivamente informatica o telematica delle contabilità, in ordine alle quali, non essendo chiaro se l’Amministrazione finanziaria abbia o meno operato una rinuncia alle stesse, va confermata la sentenza di primo grado.
L’introduzione degli elaboratori elettronici nei sistemi di tenuta della contabilità, ha introdotto una netta separazione fra registrazione delle scritture e formazione delle medesime. Mentre nelle contabilità tenute con sistemi cartacei la registrazione a libro giornale coincideva con la sua formazione, nei sistemi computerizzati quest’ultima avviene solo in fase di stampa. Per formare un libro giornale pertanto (ma anche qualsiasi scrittura contabile cronologica) si sarebbe dovuto procedere alla sua stampa effettiva ogni lasso di tempo giudicato ragionevole ai fini civilistici, oppure ogni 60 giorni richiesti dalla normativa fiscale. Per ovviare a tali inutili aggravi di adempimenti fu emanato il D.L. n. 357 del 10 giugno 1994, con il quale veniva esplicitamente autorizzata, ad ogni effetto di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici in difetto di trascrizione su supporti cartacei, purché venissero stampati entro i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali e se ne assicurasse la stampa contestualmente ad eventuali richieste avanzate dagli organi competenti ed in loro presenza. Veniva in questo modo ricomposta la separazione fra registrazione contabile e formazione del libro contabile, in cui tuttavia la definitiva regolarizzazione avveniva (ed avviene tutt’ora ) solo una volta effettuata la stampa definitiva.
Con l’emanazione del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 si sono introdotte importanti novità in tema di validità della conservazione su supporti diversi dal cartaceo delle scritture contabili rilevanti ai fini civili e tributari. In particolar modo, con l’art. 6 è stato introdotto la possibilità per i privati di “sostituire, a tutti gli effetti “i documenti, le scritture contabili, la corrispondenza e qualsiasi altro atto di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento. Mentre con l’art. 10 sesto comma viene demandato ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’assolvimento degli obblighi ai fini di una loro validità fiscale. In particolare poi, le regole tecniche richiamate dall’art. 6 secondo comma erano quelle indicate nella deliberazione A.I.P.A n. 42 del 2001 poi integralmente sostituita dalla deliberazione CNIPA n. 11 del 2004, mentre le modalità con cui debbono essere assolti gli obblighi fiscali dei documenti informatici richiamate dall’art. 10 sesto comma sono contenute nel Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004.
Vero è che – nel caso di specie – l’accesso ispettivo da parte della Guardia di Finanza fu eseguito a dicembre del 1999, ma è pur vero che, ai fini della verifica della normativa applicabile, è al momento della formazione e notificazione dell’avviso di accertamento che bisogna far riferimento ed a quella data, anche le disposizioni di cui al menzionato D.P.R. n. 445/2000 erano entrate in vigore.
3. In conclusione l’appello va accolto eccezion fatta per la parte relativa alle sanzioni per irregolare tenuta delle scritture contabili con sistema solo informatico, che vanno invece ritenute illegittime in toto, con conseguente conferma del capo della sentenza di primo grado.
Le spese vanno compensate stante la soccombenza dell’appellante su un capo della pronuncia e la oggettiva illegittimità della sanzione di cui sopra.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente l’appello nei sensi di cui in motivazione e dichiara in parte qua la fondatezza della pretesa tributaria.
Conferma per la restante parte ed, in particolare, per quanto riguarda le sanzioni per irregolare tenuta delle scritture contabili, la sentenza di primo grado. Spese compensate.
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