COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER la Calabria sentenza n. 2 sez. 2 depositata il 8 gennaio 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, A A si opponeva alla cartella di pagamento n. ——– con la quale l’Agenzia delle Entrate , per il tramite di E E SpA, ingiungeva di pagare l’importo complessivo di ?. 22.671,00 quale iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art.36 bis del DPR n.600/73 relativo all’anno di imposta 2006 ed a seguito di decadenza della rateazione per tardivo versamento di alcune rate.
Eccepiva il ricorrente l’illegittimità della cartella impugnata per:
– violazione e falsa applicazione dell’art.3 bis del DLgs n.462/97
– violazione e falsa applicazione dell’art.26 DPR 602/73 perché notificata da soggetti non abilitati.
Chiedeva l’accoglimento del ricorso.
Si costituiva l’ufficio finanziario chiedendo la legittimità del proprio operato, in particolare preliminarmente rilevava l’improcedibilità del ricorso perché proposto in violazione del disposto dell ‘art.18 comma 2 lett.c del DLgs 546/92 e nel merito sottolineava che il tardivo pagamento anche di una sola rata determinava la decadenza dal beneficio della rateazione.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì E E Spa, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione per tutti i crediti non aventi natura tributaria, chiedeva l’estromissione per carenza di legittimazione ed il rigetto del ricorso relativamente alla eccezione di illegittimità della cartella per violazione delle norme sulla notificazione.
La Commissione Tributaria adita, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente ai contributi previdenziali riportati e richiamati nella cartella impugnata e dopo aver rigettato l’eccezione del ricorrente in merito alla irregolarità della notifica della cartella, con sentenza n.668/05/13 del 20/07/2012 accoglieva il ricorso ravvisando che il tardivo pagamento di una rata non determinava la decadenza della rateazione.
Si appella a questa Commissione l’Agenzia delle Entrate la quale ripropone le ragioni fatte valere nel primo grado di giudizio e contesta la sentenza impugnata perché viziata nella motivazione in ordine all’asserita illegittimità dell’iscrizione a ruolo dei crediti a seguito della revoca della rateizzazione e perché è in aperto contrasto con le norme che sorreggono il beneficio della rateazione del pagamento delle imposte. Chiede l’accoglimento dell’appello.
Si costituisce il contribuente intimato proponendo i motivi già dedotti e coincidenti con la prima fase del giudizio, contesta le censure mosse alla sentenza dei primi giudici ed in particolare eccepisce la violazione dell’art.3, comma 2 del DLgs. N.472/97 invocando il principio del “favor rei” nonché l’illegittimità della cartella per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis. del DLgs. 462 /1997. Chiede il rigetto dell’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello e i motivi delle controdeduzioni di parte appellata, in ragione dell’intima connessione, possono essere unitariamente esaminati.
Orbene, fino all’emanazione del decreto legislativo 159/2015, che in attuazione della delega fiscale, ha introdotto il <>, va detto che nell’ordinamento non esisteva alcuna previsione secondo la quale delle lievi irregolarità commesse da un contribuente non avessero alcun rilievo. L’Agenzia delle Entrate con la circolare 27/2013° aveva, tuttavia, previsto che versamenti insufficienti di piccole somme o ritardi di qualche giorno non facessero decadere il contribuente dagli istituti deflattivi del contenzioso.
Con una successiva circolare 29/04/2016 n.17/E interpretativa del nuovo decreto citato, l’Agenzia delle Entrate chiarisce appunto che la disciplina del lieve inadempimento è applicabile a decorrere dal 22 ottobre 2015 (entrata in vigore della norma) e con riferimento a tutti gli istituti detlattivi del contenzioso, inclusa acquiescenza, adesione, avvisi bonari, conciliazione e mediazione.
Sotto il profilo sostanziale, il nuovo art.15-ter, D.P.R. 602/1973 stabilisce che in caso di rateazione delle somme dovute a seguito di:
a) controlli automatizzati e/o formali viene meno il beneficio della rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo dei residui importi, in caso di mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva;
b) nell’accertamento con adesione viene meno il beneficio della rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo dei residui importi, in caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.
Il comma 3 dell’art. 15-ter in esame dispone che il contribuente non decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” determinato da:
? insufficente versamento di una rata, per un importo non superiore al 3% della stessa e comunque non superiore a 10.000,00 euro;
? ritardo nel versamento della prima rata non superiore a 7 giorni.
Tali benefici si applicano non solo ai pagamenti rateali, ma anche a quelli in unica soluzione legati agli avvisi bonari ed all’accertamento con adesione.
Nei casi previsti dal suddetto comma 3 ed in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il term’ine di pagamento della rata successiva si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata.
In proposito, è principio pacifico secondo l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, “(..L’art.15 ter dP.R. 29settembre 1973 n.602, introdotto dall’art.3 del dlgs. 24.9.2015 n.159,vigente dal 22.10.2015, non è applicabile retroattivamente all’anno di imposta 2002 come si evince dalla disposizione transitoria dettata dall’art.15 comma 4 del citato d.lgs. n.159 del 2015 .. .)” (Cass. n.9176/16).
I giudici di legittimità esprimendosi in modo alquanto rigoroso nell’interpretare la norma di cui sopra, hanno escluso l’applicazione retroattiva della disciplina del lieve inadempimento e hanno affermato, diversamente da quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, che in ogni caso è applicabile solo per gli avvisi bonari e per le adesioni degli accertamenti, escludendo così l’acquiescenza e anche conciliazione e mediazione.
In considerazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n. 9176/16, cui la Commissione intende uniformarsi, nel caso che ci occupa, il mancato tempestivo pagamento di due rate, anche se rientra nell’ipotesi di lieve inadempimento, porta il contribuente a decadere dal beneficio della rateazione.
Vi è che, applicando tali principi di diritto alla fattispecie in esame, risulta evidente che, non essendo dipeso da un errore della Amministrazione, o da obiettive condizione di incertezza della norma, bensì dal comportamento negligente del contribuente che non è possibile sanare, a benché lieve, secondo la normativa applicabile ratione temporis, se non violando il disposto normativa richiamato dall’ufficio appellante, consegue che il mancato pagamento di due rate, anche diverse dalla prima, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo d’imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Per le su esposte motivazione l’appello deve essere accolto e, fatto salvo il difetto di giurisdizione limitatamente ai crediti non aventi natura tributaria, la sentenza impugnata deve essere riformata con conseguente rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, al minimo, come in dispositivo, sulla base del valore dichiarato dall’appellante e giusta i parametri di cui al D .M. 5 5/2014 e ridotte del 20% quanto all’Agenzia delle entrate, in applicazione dell’art.l5, comma 2-sexies del D. Lgs. n.546/1992.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale per la Calabria, Sezione II, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti sull’appello, proposto da dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di A A , avverso la sentenza deliberata inter partes addì 20/07/2012 disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, cosi provvede:
1. accoglie l’appello e, per l’effetto in riforma della sentenza appellata, fatto salvo il difetto di giurisdizione limitatamente ai crediti non aventi natura tributaria, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.
2. Condanna A A al pagamento delle spese per il primo grado di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in ?.500,00 ed in favore di E SP A, che liquida in ?. 400,00 oltre accessori, se dovuti; nonchè al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in ?. 1.800,00 oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Catanzaro il giorno 21/03/2017.
Depositato in segreteria il 08/01/2018.
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