Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sez. 1 sentenza n. 235 depositata il 26 febbraio 2018
ACCERTAMENTO – RINNOVAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNULLATO IN AUTOTUTELA – ANCHE SENZA SOSTANZIALI ELEMENTI DI NOVITA’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza impugnata, n.5185/6/2015, emessa in data 17.9.2015 e depositata il6.10.2015, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza:
“Il sig. P P , in qualità di titolare della ditta individuale A di P P , presentava a questa Commissione il ricorso n. 3300/I 5 depositato in data 8/6/2015.
Detta impugnativa veniva proposta avverso l’avviso di accertamento n. TD avente ad oggetto il recupero a tassazione dell’IRPEF e delle relative addizionali, dell’IVA e dell’IRAP per l’anno di imposta 2009 per un importo complessivo pari ad euro 351.958,47. Il ricorrente eccepiva la nullità dell’avviso de quo per violazione dell’art. 43 del DPR 600173, in quanto l’accertamento rimesso nel presente ricorso non è fondato sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ma è fondato sull’originario PVC assunto a base di un precedente accertamento, emesso per la medesima annualità, regolarmente impugnato e conclusosi con la sentenza N. 51815/2013, che ne ha dichiarato la cessata materia. Tale accertamento non rientrerebbe, a detta del ricorrente, nella tipologia dell’accertamento integrativo, poiché non contiene al proprio interno elementi sostanziali nuovi. Il ricorrente eccepiva la nullità dell’atto impugnato per carenza di motivazione, poiché lo stesso è stato emesso per mera relationem sulla scorta delle risultanze che militari della Guardia di Finanza hanno riportato nel PVC, rinunciando l’Ufficio all’esercizio del potere di accertamento riconosciutogli dalla legge. L ‘atto impugnato è nullo perché sottoscritto da soggetto privo della qualifica dirigenziale in violazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 3 712015 della Corte Costituzionale. Nel merito il ricorrente evidenziava una macroscopico errore di valutazione da parte dell’Ufficio che avrebbe considerato ricavi omessi gli importi in negativo della cassa. Tuttavia, precisava lo stesso, la presenza di una cassa negativa può essere il risultato di molteplici conseguenze: dalla errata digitazione dell’importo delle scritture contabili, all’impiego di conti di transizione, alla registrazione di maggiori operazioni contabili con segno negativo, tutte queste circostanze che l’Ufficio avrebbe dovuto verificare prima di giungere alla conclusione che la società avrebbe omesso di contabilizzare i ricavi.
Si costituiva l’Ufficio, il quale, con propria memoria, si richiamava quanto già eccepito in fase di accertamento, sostenendo la liceità del proprio operato, sia per quanto attiene l’emissione di un nuovo avviso di accertamento, sia per quanto attiene alle modalità di riscontro utilizzate. L ‘ufficio inoltre evidenziava la legittimità dell’atto, anche se sottoscritto da soggetto privo di potere, poiché la questione della delega attiene rapporti interni e non inficia la validità degli atti presso terzi.”
Con la sentenza sopra indicata, la Commissione accoglieva il ricorso, reputando che l’atto impugnato era stato emesso in palese violazione del disposto dell’art. 43 DPR 600/1973, non rivestendo la natura di accertamento integrativo perché fondato sui medesimi rilievi contenuti nel PCV della Guardia di Finanza, e posto a fondamento dell’accertamento già definito con sentenza di cessata materia del contendere.
Inoltre rilevava che l’accertamento era stato effettuato per mera relationem.
Annullava l’accertamento e compensava le spese del giudizio.
Con atto spedito il 5 aprile 2016, ricevuto il 6 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate, impugnava la predetta decisione rilevando che non si era formato alcun giudicato solo formale sul merito del rapporto tributario sicché l’Ufficio ben poteva procedere alla correzione dei vizi mediante un nuovo atto.
Evidenziava ancora che era del tutto legittimo il ricorso alla motivazione per relationem e l’accertamento era motivato.
Nel merito, evidenziava che l’onere della prova circa i componenti negativi del reddito spettava sul ricorrente, che nulla aveva dimostrato.
Chiedeva, pertanto, l’accoglimento dell’appello.
Si costituiva il contribuente, contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto.
Proponeva appello incidentale in relazione all’asserito difetto di delega da parte del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento.
In particolare specificava che non si trattava di un’ipotesi in cui era possibile emettere un accertamento in autotutela sostitutiva.
Ribadiva anche le censure di merito.
All’udienza del 31.1.20 18, la causa era decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
Con il primo motivo l’agenzia ha sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 43 DPR 600/1973, sulla base del quale la commissione ha ritenuto non reiterabile l’avviso di accertamento, perché precedentemente annullato in via di autotutela.
Il primo motivo di impugnazione è evidentemente fondato, poiché l’atto di autotutela era stato emesso solo perché l’accertamento era stato notificato prima del decorso del termine previsto dall’art. 12 comma 7 L 212/2000, e non per motivi di merito riguardo ai quali pertanto alcun giudicato può essersi formato in conseguenza della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, la suprema Corte ha precisato che “L’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente modificazioni dell’avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell’ufficio, non opera con riguardo ad avviso annullato in sede di autotutela, alla cui rinnovazione l’Amministrazione è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l’atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell’eventuale giudicato formatosi sull’atto nullo.” (Cass. 21820/20 17); inoltre, “in tema di contenzioso tributario, nel caso in cui l’ avviso di accertamento sia annullato in via di autotutela, in quanto illegittimamente adottato senza rispettare il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del2000 (nel testo vigente “ratione temporis”), la rinnovazione dell’avviso resta soggetta solo all’originario termine decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, non potendosi far decorrere un nuovo termine dalla rimozione dell’atto.” (Cass. 5023/16).
È inoltre fondato anche il secondo motivo di appello, atteso che è del tutto pacifica la possibilità di motivare l’accertamento per relationem, e che comunque lo stesso contiene tutti gli elementi sulla base dei quali è stato emesso l’avviso di rettifica.
Nel merito, conformemente a quanto eccepito dall’agenzia con il proprio appello, va osservato che – per giurisprudenza costante (cfr. per tutte Cass 12330/2001 e 1298/2001)- in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compreso il requisito dell’inerenza, incombe al contribuente che invoca la deducibilità.
A detto onere la controparte si è del tutto sottratta, deducendo elementi del tutto ipotetici (l’Ufficio che avrebbe considerato ricavi omessi gli importi in negativo della cassa …. mentre la presenza di una cassa negativa può essere il risultato di molteplici conseguenze: dalla errata digitazione dell’importo delle scritture contabili, all’impiego di conti di transizione, alla registrazione di maggiori operazioni contabili con segno negativo … ), rimasti privi di alcun riscontro documentale.
Del tutto infondato infine il motivo relativo al difetto di idonea sottoscrizione, atteso che l’atto di accertamento risulta sottoscritto dal direttore provinciale dell’ufficio di Cosenza.
Consegue l’accoglimento dell’appello.
Il Contribuente va condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza avverso la sentenza n. 5185/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza nei confronti di P P in qualità ogni contraria eccezione, deduzione e difesa respinta, così provvede:
accoglie l’appello per l’effetto rigetta il ricorso proposto in primo grado.
Condanna P P al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi €15.000,00 oltre accessori come per legge.
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