Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sezione 4 sentenza n. 2434 depositata il 28 agosto 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C F impugnava l’atto di contestazione, relativo all’anno di imposta 2001, con il quale veniva sanzionata la violazione dell’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi ed eccepiva la nullità del provvedimento in quanto non sottoscritto dal Direttore
dell’Ufficio e la illegittimità ed infondatezza dell’accertamento; chiedeva, pertanto che il provvedimento fosse dichiarato illegittimo e che l’Ufficio venisse condannato al pagamento delle spese di lite.
L’Agenzia delle Entrate , ritualmente costituitasi, ribadiva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con sentenza in data 13.10/02.12.2014, rigettava il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto de1 18.02.2015, C F il quale lamentava il difetto di motivazione della decisione di primo grado e ribadiva l’eccezione di nullità per intervenuta prescrizione dell’azione non potendo operare nel caso in esame il raddoppio dei termini dell’attività impositiva; chiedeva, conseguentemente, la riforma della decisione e l’annullamento dello atto di contestazione.
L’Agenzia delle Entrate resisteva al gravame, del quale chiedeva il rigetto, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese.
All’odierna udienza la causa era decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
Va, anzitutto, ricordato che la disposizione di legge la quale consente all’Ufficio di procedere all’accertamento parziale dell’imposta o della maggiore imposta dovuta ovvero del minor credito spettante (sulla base di elementi che consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti) è norma procedurale che attiene all’accertamento, per la quale vale il principio “tempus regit actum” (così Cassazione civile, sez. trib., 27/08/2001, n. 11274).
Ciò premesso, rileva la Commissione che i termini ordinari per l’accertamento tributario di cui agli art. 43 commi 1 e 2 d.P.R. n. 600 del 1973, e 57 commi 1 e 2 d.P.R. n. 633 del 1972, sono raddoppiati per il periodo d’imposta in cui sia stata commessa una violazione che comporti obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, anche qualora detta notizia di reato emerga successivamente allo spirare del termine decadenziale ordinario per l’accertamento fiscale, purché sia comunque addebitabile al contribuente soggetto all’accertamento e sempre che il fatto acclarato integri concretamente tutti gli elementi costitutivi di uno dei reati di cui al d.lg. n. 74 del 2000.
Peraltro, ai fini dell’operatività della proroga dei termini per l’accertamento disposta dall’art. 37 decreto legge n. 223 del 2006 convertito dalla legge n. 248 del 2006, spetta al giudice tributario verificare anche nella ipotesi di archiviazione della “notitia criminis”, sia pure “incidenter tantum”, se sia configurabile il reato denunciato; e ciò perchè se il contribuente non è incorso in alcuna violazione di norme penali la proroga non può operare. Ora, nel caso in esame, alla stregua delle risultanze dello stesso processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza richiamato nell’atto impugnato, non è dato ravvisare ipotesi alcuna di reato, essendosi accertato che i capitali costituiti all’estero non erano frutto di redditi sottratti a tassazione.
Nè può operare la proroga al 31.12.2009 -invocata dall’Ufficio-, in quanto il termine per l’accertamento (a quella data) non era pendente ma già scaduto essendo l’attività ispettiva della Guardia di Finanza “iniziata in data 25/10/2010” (secondo quanto risulta a fol. 2 del relativo verbale).
L’atto di contestazione deve essere, pertanto, annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano cumulativamente, per entrambi i gradi del giudizio, in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge, da corrispondere al difensore distrattario Avv. A P
P. Q. M.
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione Quarta, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti sull’appello proposto con atto del 18.02.2015 dal contribuente C F , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – , avverso la sentenza deliberata inter partes addì 13.10.2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi provvede:
-In riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso del contribuente
avverso l’atto impositivo.
-Condanna la Agenzia delle elle entrate a rifondere a favore del contribuente le spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro tremila oltre accessori come per legge, da corrispondere al difensore distrattario, avv. A P.
Così deciso in Catanzaro, addì 9 giugno 2017
Depositato in segreteria il 28/08/2017.