Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sezione 4 sentenza n. 2621 depositata il 28 settembre 2017 – L’avvenuta produzione in giudizio della fotocopia di un documento, se impegna la parte contro la quale essa è prodotta a prendere posizione sulla conformità della copia stessa all’originale, non vincola invece il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne comunque l’efficacia rappresentativa