Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sezione 4 sentenza n. 2621 depositata il 28 settembre 2017
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato il 12/5/2015, il sig. L A , con il patrocinio del dr. P R e della rag. C R , ha proposto appello avverso la sentenza n.306/3115 del 2/2/2015, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, la quale ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso e per l’annullamento dell’avviso di intimazione n.
Lamenta l’appellante il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado la quale ha erroneamente considerato l’eccezione di difetto di notificazione della cartella di pagamento sottostante; chiede, in via preliminare, la declaratoria di nullità del ruolo di pagamento a seguito della sentenza n.3 7/2015 e, nel merito, rappresenta la irregolarità ed inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento, la mancata indicazione degli interessi sull’avviso impugnato, l’avvenuto pagamento delle imposte.
Si è costituito in giudizio, con controdeduzioni depositate a mezzo posta, l’agente della riscossione E S , con il patrocinio dell’avv. M. G , eccependo la inammissibilità della richiesta di annullamento del ruolo, in quanto dedotta per la prima volta in appello e, nel merito, rappresentando la regolarità della notifica della cartella di pagamento sottostante l’avviso impugnato.
Il 6/6/2017 l’appellante ha depositato memorie illustrative e documentazione insistendo per l’accoglimento dell’appello. All’udienza di discussione del 13/7/2017 la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va esaminata la richiesta di annullamento del ruolo a seguito della sentenza della Corte co st. n.3 7/2015 in materia di validità degli atti tributari firmati da funzionari anziché da dirigente dell’Agenzia delle entrate. La richiesta, come eccepito da parte appellata, è inammissibile in quanto sollevata per la prima volta in appello, onde costituisce jus novorum.
In questo senso la S.C. ha delineato il principio discretivo per il quale nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all’art. 57 del d. lgs. n. 546/1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale (Cass. Civ., Sez. VVI, 31 maggio 2016, n.11223).
Nel caso di specie l’intero primo motivo di appello rappresenta nuovi ed ulteriori vizi di invalidità dell’atto impositivo non rilevati nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che detto motivo appare inammissibile.
2. Occorre a questo punto schematicamente considerare che l’appellante ha impugnato la cartella esattoriale a suo carico n. della quale era venuta a conoscenza solo a seguito della notifica di una intimazione di pagamento, deducendo che la medesima non era stata validamente notificata.
I primi giudici hanno rigettato il ricorso sul presupposto che non fossero state sollevate censure specifiche inerenti la nullità dell’atto impugnato per difetto della notifica della cartella di pagamento.
Sul punto vanno richiamati i principi delle SS.RR. della Corte di Cassazione (2 ottobre 2015, n.19704 ), cui questo Collegio non può che strettamente attenersi.
Al di là di m ere qualificazioni, l’odierno appellante ha agito in giudizio nell’intento di ottenere attraverso la proposta opposizione (comunque qualificata) la declaratoria della nullità della cartella emessa a suo carico in quanto non validamente notificata e ricorre oggi dinanzi a questo giudice per ottenere l’annullamento della decisione impugnata laddove ha rigettato detta opposizione sul presupposto della avvenuta prova della notificazione della cartella esattoriale.
Occorrerà pertanto valutare la fondatezza della censura anche eventualmente rimettendo in discussione la formale qualificazione della opposizione proposta.
Come già evidenziato, al di là di ogni formale qualificazione, il contribuente appellante nella specie lamenta la invalidità della notificazione della cartella (e quindi anche del ruolo, posto che la sua notificazione coincide con quella della cartella ex art. 21 d. lgs. n. 546/1992). Pertanto occorrerà in questa sede affrontare la (diversa) questione della ammissibilità della impugnazione della cartella invalidamente notificata (e conosciuta attraverso l’intimazione di pagamento) e verificare, nella fattispecie, se la doglianza dell’appellante relativa alla mancata notificazione della cartella n. da parte del concessionario della riscossione, sia fondata.
2.2. E ha prodotto agli atti del proprio fascicolo di primo grado la prova della avvenuta notifica della cartella esattoriale de qua, allegando la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale indirizzata all’odierno appellante e firmata da un familiare convivente. Il contribuente odierno appellante ha eccepito come si tratti solo della produzione di copia fotostatica e non dell’originale, onde non potrebbe ritenersi raggiunta la piena prova della notificazione. La C.T.P. ha ritenuto che la prova della avvenuta notificazione della cartella di pagamento sia stata raggiunta con la produzione in giudizio della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento postale firmato.
Sul punto la S.C. ha chiarito (Cass. civ., Sez. V, 30 giugno 2016, n.13384) come “l’art. 2719 cod. civ. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale guanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche “aliunde” (Cass. n. 4476 del 2009); e si è altresì affermato che “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Cass. n. 4395 del 2004).”
Inoltre sempre secondo la S.C. il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art.215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa”. (Sez. III, Sentenza n. 4395 del 04/03/2004; in termini anche Cass. Sez. II, Sentenza n. 6090 del 12/05/2000; Cass. Sez. I, Sentenza n. 940 del 05/02/1996).
D’altronde, è stato anche insegnato che: “Le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi, e anche non quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante” (Cass. Sez. l, Sentenza n. 659 del 25/0 1999; si veda anche Cass. Sez. l, Sentenza n. 5662 del 13/05/1992).
Nella specie di causa, la produzione della fotocopia oggetto di contestazione era manifestamente rivolta al fine di dimostrare un fatto storico, quale appunto l’avvenuta notifica (Cass. civ., Sez. VI, 20 giugno 2014, ord. 14145), come esattamente ritenuto dalla C.T.P.
Il secondo motivo di appello va quindi rigettato.
3. Con il terzo motivo di appello viene riproposta la doglianza inerente la mancata indicazione niellato impugnato (cioè nell’intimazione di pagamento) delle modalità applicate circa l’ammontare delle imposte e la determinazione degli interessi. Il motivo è infondato e non può essere accolto posto che l’indicazione della misura e della modalità di calcolo degli interessi di mora appare contenuta nella cartella di pagamento notificata, sicché non rimaneva onere ulteriore dell’agente della riscossione indicare nuovamente tutti gli importi nell’intimazione di pagamento (in tal senso cfr. C.T.R. Lazio, Sez. XXXV, 13 gennaio 2016, n.46).
4. Le spese e competenze di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate al valore medio, come in dispositivo, in favore di E. S. sulla base del valore dichiarato dall’ appellante e giusta i parametri di cui al D.M. 55/2014. Trattandosi di appello notificato dopo il 30 gennaio 2013, segue l’accertamento dell’obbligo del soccombente di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello dovuto per F. impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., Sez. un., 18 febbraio 2014 n. 3774).
P. Q. M.
la Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Quarta Sezione, a scioglimento della riserva del 13/7/2017, rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio, liquidate in ? 9.310,00, oltre spese generali 15% per ? 1.396,50, oltre IVA e CAP in favore di E. S.
Ai sensi dell’art. 13, comma l quater, del D .P.R. n. 115/2002, accerta a carico dell’appellante l’obbligo di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello dovuto per l ‘impugnazione.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 13/07/2017.
Depositato in segreteria il 28/09/2017.
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