Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione 6, sentenza n. 2883 depositata il 1° agosto 2019
motivazione per relationem
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso l’appellante denuncia la violazione, per un verso, dell’art. 39, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973, e, per altro verso, 54, comma 3 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, ritenendo che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente sottoposto a verifica fiscale e laddove il controllo sia avvenuto nei confronti di un soggetto terzo, si determinerebbe una inversione dell’onere probatorio a sfavore del contribuente medesimo. Inoltre – secondo l’appellante – sarebbe sufficiente a fini motivazionali la riproduzione anche parziale dell’atto richiamato nell’awiso di accertamento, con la conseguenza che la C.T.P. di Cosenza avrebbe errato nel ritenere nullo l’atto impositivo non essendovi stato allegato il p.v.c. a carico della “A.I.“, nei confronti della quale parte odierna appellata avrebbe emesso fatture per complessivi euro 245.833,00 nell’anno di imposta 2001.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La S.C. ha ricordato (Cass. civ., Sez. v, 14 gennaio 2015, n. 449) come “laddove l’avviso di accertamento richiami un verbale di constatazione regolarmente notificato al contribuente, che a sua volta rinvii ad ulteriori processi verbali redatti a carico di altri soggetti non notificati al contribuente, non si ha nulltà dell’accertamento tributarie se gli atti notificati contengano comunque gli elementi necessari ad individuare la pretesa tributaria; a prescindere dalla materiale allegazione degli atti ulteriori (Cass., n. 12394/02). Analogamente, si ritiene legittimo l’avviso di accertamento motivato per relationem ad un processo verbale di constatazione riferito a documenti rinvenuti presso terzi, se essi siano resi conoscibili al contribuente tramite allegazione o riproduzione del contenuto nei processo verbale rifatti, in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 (così come, in materia di imposte dirette, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), l’Ufficio può procedere ad accertamento – a prescindere dalla previa ispezione presso il contribuente – qualora l’esistenza di operazioni imponibili risulti da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti nonché da altri atti e documenti in suo possesso; ciò in coerenza con la disciplina sull’istruttoria e sulla motivazione degli atti impositivi (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33; D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52), che consente all’Amministrazione Finanziaria anche di avvalersi dell’attività di altri organi e di parla a fondamento dell’esercizio della potestà impositiva (Cass. n. 13486/2009)”.
Nel caso di specie dalla lettura dell’avviso di accertamento si evmcono chiaramente e senza incertezze il contenuto delle contestazioni ricavat dall’esame della contabilità dell’impresa “A.I.” onde l’individuazione della pretesa tributaria rimane agevole e relativa al conseguimento di ricavi, dedotti dalla emissione di fatture, mai dichiarati. In conclusione l’appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, al minimo, come in dispositivo, sulla base del valore di causa dichiarato e giusta i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ridotte del 20% quanto all’Agenzia delle entrate, in applicazione dell’art. l5, comma 2 sexies del D. Lgs. n. 546/1992.
P. Q. M.
la Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Terza Sezione, accoglie l’appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara fondata la pretesa tributaria.
Liquida le spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante Agenzia delle entrate in euro 3.774,40, oltre spese generali (15% sul compenso totale) per euro 566,16, per il primo grado ed in euro 4.037,60, oltre spese generali (15% sul compenso totale) per euro 605,64, per il presente grado di giudizio.
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