Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 1156 depositata il 17 giugno 2020 – In tema di TARSU, il giudice tributario, nell’am­bito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il po­tere-dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, qua­lora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all’art. 5 della L. n. 2248 del 1865, All. E., con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera