Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 1156 depositata il 17 giugno 2020
Il giudice tributario, nell’ambito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale che fissa le tariffe della TARSU, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all’art. 5 della 1. n. 2248 del 1865, All. E., con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministrativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera
L’appello è fondato.
Va evidenziato che, con sentenza 3108/2017, il Consiglio di Stato, si è pronunciato sull’appello avverso la sentenza resa dal TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZIONE II, n. 00262/2011.
Ed infatti, alcune società titolari di strutture alberghiere e villaggi turistici in P unitamente ad altri operatori del settore avevano impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo della Calabria la delibera di Giunta Comunale 2008, n… di determinazione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l‘anno 2008, nella parte relativa agli esercizi alberghieri, e la successiva la delibera del Consiglio Comunale 6 giugno 2008, n. 11, che modificava il regolamento Tarsu, approvato con Delibera Consiliare del 30 giugno 1994.
Con separato ricorso, gli interessati impugnavano anche la delibera di Giunta 2009, n… che confermava per il 2009 (anche relativamente alla Tarsu) le tariffe in vigore per il 2008. Impugnavano inoltre la delibera del Consiglio Comunale 31 marzo 2009, n. 26, con cui erano stati approvati il bilancio di previsione 2009, il prospetto sui saldi programmatici, la relazione previsionale e programmatica, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2009-2011.
Impugnavano infine la delibera del Consiglio Comunale del 6 giugno 2008, n. 11, recante modifica del regolamento comunale Tarsu.
A sostegno i ricorrenti ribadivano le difese già formulate nel precedente gravame. Con successiva deliberazione del 19 dicembre 2008, n. 191, il Comune di P indicava – in ottemperanza a quanto stabilito quel giudice cautelare – le ragioni a base delle tariffe determinate con la deliberazione di Giunta n. 74 del 2008. Quindi, con deliberazione 25 giugno 2009, n. 137, confermava (ed in parte integrava) la motivazione della delibera di Giunta 19 marzo 2009, n. 45.
Con ricorso per motivi aggiunti le odierne appellanti impugnavano, nell’ambito del secondo giudizio, anche questi ultimi atti.
Con sentenza 28 febbraio 2011, n. il Tribunale Amministrativo, riuniva i ricorsi, e accoglieva il ricorso avverso le delibere di Giunta del Comune di P 2008, n. e 2008, n. , per difetto di reale motivazione; rigettava invece il ricorso per motivi aggiunti avverso le deliberazioni 2008, Il. e 2009, n. , per le quali la motivazione veniva complessivamente ritenuta sufficiente.
Avverso tale sentenza, interponevano appello le società alberghiere e il Comune di P , stante la reciproca soccombenza.
Con la sentenza sopra indicata, il C.d.S., dopo analitico esame della normativa e delle ragioni delle impugnazioni, accoglieva l’appello ed annullava anche le delibere con le quali il Comune di P aveva ritenuto di superare il difetto di motivazione delle precedenti annullate (del. 191/2008 e delibera 137/2009).
Va al riguardo evidenziato che non è seriamente dubitabile l’efficacia erga omnes della pronuncia di annullamento, anche se la società C M non ha parteci pato al giudizio amministrativo.
È noto infatti che, “In tema di giudicato amministrativo, la regola generale dell’efficacia “inter partes” subisce delle eccezioni nei casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura dell’atto – ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile – o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l’atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti” (cfr. per tutte Cass. 21000/2019).
È palese che un atto di determinazione delle aliquote TARSU ha natura di atto regolamentare per tutti i soggetti interessati.
Ciò che tuttavia occorre verificare nel presente giudizio e se possa ritenersi legittima la delibera di determinazione delle aliquote delle tariffe TARSU 2012, non oggetto di giudizio amministrativo, al fine, eventuale, di disapplicarle.
È infatti pacifico il potere – da parte del giudice tributario – di disapplicare l’atto (cf. per tutte Cass. SSUU 6265/2006 “Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli atti amministrativi illegittimi, e segnatamente di delibere comunali di approvazione di tariffe della TARSU, “presupposte” agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la cognizione, in sede di legittimità, delle delibere tariffarie: esso sussiste anche qualora l’atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l’inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con auto rità di giudicato.“; Cass. 1952/2019: In tema di TARSU, il giudice tributario, nell’ambito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il potere-dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, qualora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all’art. 5 della L. n. 2248 del 1865, All. E., con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera.”).
Tanto premesso, la delibera indicata risente i medesimi vizi delle precedenti annullate.
La sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, annullato tutte le precedenti delibere, non ritenendo un’adeguata motivazione circa i motivi per cui il Comune ha inteso superare differenze tra tipologie di locali che la legge, in via generale, riconduce nella medesima categoria di tassazione, muovendo dall’apodittico presupposto della maggiore capacità degli alberghi di riprodurre rifiuto rispetto all’abitazione privata, ma senza considerare che le strutture alberghiere mediamente presentano all’in terno estese superfici oggettivamente inidonea a produrre rifiuti e non considerando in alcun modo la stagionalità dell’attività alberghiera.
Elementi questi riscontrabili anche nelle successive delibere anni 2011 e 2012. Consegue che, previa disapplicazione della delibera n. del 2012, in accoglimento dell’appello l’atto impugnato dev’essere annullato.
Gli altri motivi possono ritenersi assorbiti.
Stante la particolarità di esecuzione e la sopravvenienza della sentenza del Consiglio di Stato, appare equa la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione, definitivamente decidendo sull’appello proposto da C M nei confronti nei confronti del Comune di P avverso la sentenza resa in causa tra le stesse parti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, in data 11.7.2016/24.10.2016, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata, previa disapplicazione della delibera comunale n. 99 del 30.12.2012, annulla l’avviso di accertamento impugnato;
- Compensa le spese del doppio grado del giudizio.