Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 1220 depositata il 23 giugno 2020
accertamento – giocate registrate nella scheda madre
Testo:
Risulta pacifico tra le parti che l’ente impositore, non potendo estrapolare i dati utili all’accertamento (ossia il numero di giocate) distinguendole anno per anno, ha considerato quale base imponibile tutte le giocate registrate nella scheda madre, senza avere alcuna contezza degli anni di riferimento.
Tanto è riconosciuto dalla stessa Agenzia che, infatti, nelle controdeduzioni all’appello scrive: ‘Al riguardo questo Ufficio oppone che la ricostruzione della base imponibile oggetto dell’impugnato avviso di accertamento è stata effettuata in conformità a quanto stabilito dalla circolare dell’AAMS n. 37878 del 5.10.2009. detta circolare dispone che, a fronte di giocate relative ad anni diversi e registrate nel medesimo apparecchio, l’atto di accertamento dovrà essere redatto per ciascun anno di imposta, mentre nel caso in cui non sia possibile individuare la raccolta per un singolo anno (ad esempio perché non possibile estrapolare le date delle giocate), l’intero imponibile determinaio, ovvero induttivamente rilevato, sarà imputato all’anno in cui è stata effettuata la lettura dei contatori.
In ossequio alle prescrizioni contenute nella sopra citata nota, questo Uffici o, ha emanato l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, oggetto dell’odierna impugnazione, prendendo in considerazione gli apparecchi per i quali, dalla lettura delle schede di gioco, effettuata in data 22, 23, 24, 25 settembre 2009 è stato possibile i dati riferibili al 31.12.2008 ed ha individuata come base imponibile nella differenza tra i dati relativa alla lettura delle giocate reali registrate nella scheda madre al 31.12.2008, compresi quelli relativi all’anno 2007 ed i dati risultanti, alla stessa data, dalla banca dati dell’AAMS. Si segnala che attraverso del software SCAAMS, è possibile rilevare esclusivamente i dati di gioco memorizzati nei contatori al momento in cui si effettua la verifica o al massimo al 31.12. dell’anno precedente a quello in cui si effettua la verifica, con impossibilità di retroagire a un periodo ancora precedente”. L’Agenzia, dunque, ci segnala che l’importo utilizzato come base imponibile non riguarda il solo anno 2008, cui si riferisce l’avviso di accertamento, ma potrebbe contenere anche importi riferibili agli anni precedenti e, dunque, anche relativi al 2006 e al 2007. Tanto viene effettivamente riconosciuto anche dal giudice di primo grado che, però, ha ritenuto tale pratica legittima.
Questa CTR ritiene però fondata la doglianza dell’appellante, non considerata dal primo giudice, là dove fa notare che la circolare ministeriale introduce una deroga alla norma che, invece, dispone che la base imponibile sia esattamente e analiticamente calcolata avendo a riferimento l’anno di imposta e facendo un calcolo induttivo in caso di mancata registrazione, ma avendo sempre a riferimento l’anno di imposta in questione.
Così, invero, recita l’art. 39 quater D.L. 269/2003: “Gli uffici dell’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato procedono a/l’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. R predetto importo forfetario o, se maggiore, l’ammontare effettivo accertato aifini della determinazione del prelievo erariale unico èposto a base delle rettifiche e degli accertamenti aifini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto”.
La nona non consente nessun cumulo di annate precedenti, per come, invece, stabilito dalla circolare.
Peraltro, ove si avallasse questo metodo di accertamento, si avrebbe una surrettizia violazione delle nonne afferenti la decadenza e la prescrizione, in quanto le somme eventualmente dovute per gli anni precedenti sarebbero “sanati” dal loro sversamento negli anni successivi.
Si consideri, inoltre, che era nelle possibilità degli accertatori stabilire il valore medio delle giocate per giornata, calcolandola sulle giocate successive di cui era certa la data, così come ricavabile dalla scheda madre.
Rimane soltanto da evidenziare che l’onere della prova quanto alla misura della mancata dichiarazione dei redditi spetta all’ente impositore.
I restanti motivi di appello restano assorbiti.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l’appello e, in riforma della decisione impugnata, annulla l’avviso di accertamento impugnato in accoglimento del ricorso;
condanna l’appellato alla refusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. G B
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