Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 2008 depositata il 14 giugno 2022
Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, l’art. 88 del D.p.r. n. 917/1986 non richiede che le passività, relative a debiti prescritti, siano rimosse dal bilancio societario per potersi considerare sopravvenienze attive, essendo sufficiente la loro sopravvenuta insussistenza.
Massima:
L’anno di competenza per operare la deduzione delle perdite sui crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono più essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi certi e precisi della loro irrecuperabilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. “Ecologia Oggi s.p.a.”, ha impugnava l’avviso di accertamento n. TDY03T101233/2018, relativo a maggiori imposte I.r.e.s., I.r.a.p. e I.v.a. per l’anno 2014, oltre accessori.
1.1. La società contribuente poneva le seguenti questioni: afferenza delle spese di sponsorizzazione (I, II e III motivo di ricorso); recupero a tassazione di sopravvenienze attive, alcune conseguenti alla sopravvenuta insussistenza di debiti taluni siccome contestati (IV motivo), talaltri poiché prescritti (V motivo) altre ad una passività ingiustificata (VI motivo); rilevanza delle sopravvenienze attive ai fini I.r.a.p. (VII motivo); legittimità delle sanzioni irrogate dall’Ufficio impositore (VIII e IX motivo).
1.2. La CTP di Catanzaro ha così statuito: “- annulla l’avviso di accertamento limitatamente al recupero a tassazione ai fini I.r.e.s. della somma di Euro 181.418,00, quale sopravvenienza attiva derivante da debiti contestati e, per l’effetto, demanda all’Agenzia delle Entrate la rideterminazione dell’imponibile I.r.e.s. nonché della maggiore imposta dovuta e la nuova determinazione della sanzione irrogata per la violazione di cui all’art. 1, comma 2, d. lgs. 471/1997; – annulla l’avviso di accertamento in relazione al maggior imponibile I.r.a.p. accertato e, per l’effetto, dichiara non dovuta l’imposta e la sanzione irrogata; – rigetta nel resto il ricorso”.
2. La sentenza di primo grado è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate che censura la sentenza in relazione ai seguenti temi: a) Sull’accoglimento di cui al punto 2.1. della sentenza di primo grado, ossia sulle sopravvenienze attive derivate da debiti contestati; b) Sulla rilevanza delle sopravvenienze attive ai fini I.r.a.p. di cui al punto 3. della sentenza impugnata.
3. Ecologia oggi ha proposto separato appello con il quale lamenta:
3.1. Illegittimità della Sentenza per violazione dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972 per infondatezza delle statuizioni circa la macroscopica antieconomicità delle spese di Sponsorizzazione. 1. Si eccepisce in primo luogo l’illegittimità della Sentenza per avere i giudici di prime cure ritenuto indetraibile l’IVA versata dalla Società in relazione alle spese sostenute per la sponsorizzazione del Cosenza Calcio, in violazione dell’art.19 del D.P.R. 633/1972;
3.2. Illegittimità della Sentenza per violazione dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972 per erronea interpretazione del concetto di afferenza o inerenza ai fini IVA.
3.3. Illegittimità della Sentenza in relazione alla pretesa tassazione ai fini IRES di presunte sopravvenienze attive connesse a debiti per i quali sarebbe intervenuta la prescrizione civilistica ex art. 2946 c.c. per violazione dell’art. 88 del TUIR.
3.4. Illegittimità della Sentenza in relazione alla pretesa tassazione ai fini IRES di presunte sopravvenienze attive connesse ad una partita contabile riferita iscritta in “avere” dello stato patrimoniale per violazione dell’art. 88 del TUIR.
3.5. Illegittimità della Sentenza nella parte in cui rigetta l’istanza di disapplicazione delle sanzioni irrogate, data la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa della normativa di interesse.
3.6. Illegittimità della Sentenza nella parte in cui rigetta l’istanza di disapplicazione delle sanzioni irrogate nell’Avviso di accertamento, visto il difetto del requisito soggettivo ex art. 5 D.Lgs. n. 472/1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’appello dell’Agenzia è parzialmente fondato.
1.1. Il primo motivo è fondato.
I funzionari verificatori contestano i costi imputati nelle voci “Forniture c/fatture da ricevere Calabria Sud” e “Forniture c/fatture da ricevere 2013 Calabria Sud” per un totale di euro 181.418,00 (documentati dalle fatture allegate al p.v.c.) in quanto costituiscono passività insussistenti da riprendere a tassazione ai fini IRES ed IRAP ai sensi dell’art. 86 TUIR come sopravvenienze attive.
Con raccomandate A/R la contribuente ha restituito ai fornitori le fatture emesse contestando espressamente la debenza dell’importo richiesto. Sulla scorta dei documenti acquisiti alla verifica, è possibile affermare che a tali comunicazioni i fornitori non hanno replicato alcunché, ammettendo e riconoscendo, per facta concludentia, l’inesistenza del debito.
A fronte di tale dato, tanto durante le operazioni di verifica che nelle osservazioni prodotte, la società non ha provato adeguatamente la sussistenza della passività, limitandosi a mere affermazioni di principio.
Da qui la fondatezza del primo motivo, in quanto la CTP ha accolto la doglianza senza considerare quanto fin qui esposto.
1.2. Il secondo motivo di appello è infondato, in quanto le deduzioni ivi esposte si mostrano per lo più assertive e in qualche maniera apodittiche, limita, in quanto affermano apoditticamente che le sopravvenienze andavano iscritte nel conto economico, senza che sia specificata la loro natura, se non genericamente.
2. L’appello di Ecologia Oggi è infondato.
A tale riguardo va preliminarmente osservato come tutti i motivi di appello non contengano censure specifiche alla sentenza impugnata, limitandosi a ribadire i motivi del ricorso, senza prendere in considerazione le ragioni del rigetto.
Ragioni che, peraltro, sono giuridicamente corrette e condivise da questa CTR.
2.1. In relazione alla violazione dell’art. 19 d.p.r. n. 633/1972 la CTP ha correttamente richiamato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in materia di I.v.a., pur dovendosi, di regola, valutare l’inerenza dei costi avuto riguardo al solo profilo qualitativo essendo, dunque, sufficiente che essi siano stati sostenuti per l’attività di impresa, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’I.v.a. assolta in relazione ai medesimi laddove, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria riesca a dimostrarne la macroscopica antieconomicità, deponendo essa per la non afferenza della spesa, spetta al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni per cui essa è stata affrontata (cfr. Cass. Civ., Sez. T., sent. n. 33574/2018).
Al contempo ha adeguatamente e condivisibilmente indicato gli elementi da cui l’Ufficio ha legittimamente tratto la macroscopica antieconomicità delle spese di sponsorizzazione.
2.2. Con riguardo alle sopravvenienze attive derivate da debiti prescritti, la CTP ha correttamente chiarito che l’art. 88 del d.p.r. n. 917/1986 non richiede che le passività siano rimosse dal bilancio per potersi considerare sopravvenienze attive ai fini della determinazione della base imponibile I.r.e.s., essendo sufficiente la loro sopravvenuta insussistenza.
Ha altresì richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale “l’anno di competenza per operare la deduzione delle perdite sui crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono più essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi ” certi e precisi” della loro irrecuperabilità” (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 23330/2017), dal quale si ricava che, una volta acquisita certezza sulla non debenza delle somme iscritte in bilancio quali poste debitorie, esse non possono più essere dedotte fiscalmente, rilevando quali sopravvenienze attive.
A tal proposito la CTP scrive: “Nel caso di specie, trattandosi di debiti per cui, nel 2014, anno di imposta oggetto di verifica, era decorso il termine di prescrizione decennale peraltro, pacificamente, non avendo a parte obiettato alcunché in proposito e, soprattutto, essendo stato dimostrato dall’Ufficio (cfr. allegati al p. v.g. n. 16) ed essendo, perciò, certo che nessuna pretesa avrebbero più potuto avanzare i creditori, la società avrebbe dovuto considerare i debiti in parola, ai fini fiscali, come sopravvenienze attive, ai sensi dell’art. 88 del d.p.r. n. 917/1986”.
Da qui l’infondatezza del motivo.
2.3. Con riguardo alla disapplicazione delle sanzioni la CTP ha correttamente e condivisibilmente spiegato che nel caso in esame non era ravvisabile quella condizione di obiettiva incertezza relativamente alla normativa in tema di detrazione dell’I.v.a. e determinazione dell’imponibile I.r.e.s ed I.r.a.p. necessaria per disapplicare le sanzioni irrogate, non dovendosi confondere la complessità della valutazione di elementi in fatto ambivalenti, dalla incertezza interpretativa del contenuto di una norma tributaria.
Quanto alla eccepita insussistenza dell’elemento soggettivo dall’art. 5 del d. lgs. n. 472/1997, la CTP ha esattamente osservato che “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell’affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, occorre che l’azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, e la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, sicché va esclusa la rilevabilità d’ufficio di una presunta carenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa” (Cass. Civ., Sez. T., sent. n. 13068/2011)”.
In applicazione di tale principio, il giudice del primo grado ha adeguatamente e condivisibilmente indicato gli elementi che l’hanno indotto a ritenere la condotta colposa della società contribuente “in conseguenza di interpretazioni errate e, comunque, imprudenti della normativa tributaria oppure di valutazioni soggettive di elementi di rilievo” sia per quanto attiene alla detrazione dell’I.v.a. sia in relazione alla mancata rilevazione, ai fini dell’imponibile I.r.e.s., delle sopravvenienze attive connesse a debiti prescritti ed alla posta debitoria ingiustificata.
Segue il rigetto dell’appello della società.
3. Le spese di giudizio vanno compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza impugnata, elimina l’annullamento disposto in relazione al recupero a tassazione ai fini I.r.e.s. della somma di euro 181.418,00, quale sopravvenienza attiva derivante da debiti contestati. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
2) rigetta l’appello di Ecologia Oggi s.p.a.
3) Compensa per intero le spese tra le parti.
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