Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 4729 depositata il 19 dicembre 2019
Il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica di un documento prodotto in giudizio non vincola il giudice
In via preliminare va accolta la richiesta di estromissione dal giudizio dell ‘Agenzia delle entrate posto che le questioni dedotte in giudizio non riguardano la debenza dell ‘imposta bensì la ritualità della notificazione delle cartelle di pagamento e, quindi , non si controverte di un rapporto tra contribuente ed ente impositore ma della regolarità e legittimità delle procedure di riscossione delle imposte.
Sempre in via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ‘appelo sollevate da parte appellata. Deduce l’appellata la mancanza di legittimazione “di chi ha rilasciato la procura a proporre appello”. L’eccezione appare manifestamente infondata posto che l’intestazione dell ‘atto reca tutti gli estremi della procura notarile la quale, essendo atto pubblico, non deve essere allegata al fascicolo essendo sufficiente la menzione completa degli estremi identificativi.
L’appello, per quanto di ragione, è fondato e meritevole di accoglimento, avendo la C.T.P. ha errato nel ritenere non provata la notificazione prodroma delle cartelle di pagamento sottostanti gli avvisi di intimazione impugnati e quella degli stessi avvisi di intimazione per non essere stata prodotto l’originale dell’avviso di ricevimento.
La S.C. ha chiarito (Cass. civ., Sez. V, 30 giugno 2016, n. 13384) come “l’art. 2719 cod . civ. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche ) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione . Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod .proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale guanto nella scrittura e sottoscrizione , se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche “aliunde” (Cass. n. 4476 del 2009); e si è altresì affermato che “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (Cass. n. 4395 del 2004)
Inoltre sempre secondo la S.C. il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa“. (Sez. Ili, Sentenza n. 4395 del 04/03/2004; in termini anche Cass. Sez. Il, Sentenza n. 6090 del 12/05/2000; Cass. Sez.I, Sentenza n. 940 del 05/02/1996)
D’altronde, è stato anche insegnato che: “Le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi, e anche non quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare unfatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 659 del 25/01/1999; si veda anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5662 del 13/05/1992).
Nella specie di causa, la produzione della fotocopia oggetto di contestazione era manifestamente rivolta al fine di dimostrare un fatto storico, quale appunto l’avvenuta notifica (Cass. civ., Sez. VI, 20 giugno 2014, ord. 14145) degli atti tributari contestati con il ricorso di primo grado sicché la C.T.P. ritenendo non sufficiente la produzione documentale ha adottato una pronuncia che non può trovare conferma.
Le spese seguono la soccombenza per ciascun grado di lite (appello e cassazione) e si liquidano come in dispositivo in favore dell ‘agente della riscossione, sulla base del valore di lite.
P. Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Terza Sezione, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, dichiara l’estromissione dal giudizio dell ‘Agenzia delle Entrate, accoglie l’appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la regolarità formale delle intimazioni di pagamento e delle sottostanti cartelle.
Liquida in favore dell ‘appellante le spese e competenze di giudizio per lil poi o grado in Euro 4.718,00, oltre spese generali per Euro 707,70, oltre IVA e Cap di legge e per la fase di appello in Euro 5.047,00, oltre spese generali per Euro 757,05, oltre IVA e Cap di legge.
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