COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la CAMPANIA – Sentenza 03 febbraio 2020, n. 1033
Tributi – IMU – Base imponibile – Rendita modificata d’Ufficio – Efficacia retroattiva – Solo dopo la notifica al contribuente
Esposizione dei fatti rilevanti di causa
Col ricorso in esame, la SO.GE.S – (…) – SpA propone appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – sentenza n. 17684, pubblicata il 20/12/2018 e non notificata – con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da Z. B. per impugnare l’avviso di accertamento n. 3204/2017, notificatole in data 25.05.2017 dall’appellante Società – nella qualità di Concessionaria per la Riscossione per il Comune di Melito (NA) – per il pagamento della differenza IMU per l’anno di imposta 2014 su vari immobili siti nel territorio del suddetto Comune di cui – ella istante – è proprietaria per intero o proquota.
La contribuente ha impugnato solo la parte dell’Avviso relativa all’immobile sito alla via (…), identificato al catasto al Foglio 4, Mappale 733, Sub. 1, cat. D/8, del quale è proprietaria al 25%, contestando la rendita catastale (euro 37.096,50) posta a base del calcolo, in quanto diversa da quella conosciuta (circa euro 7.000).
Allega l’impugnante che la CTP ha emesso una sentenza viziata nel momento in cui ha ritenuto che l’Ufficio non avrebbe provato la conoscenza da parte della contribuente della modifica della rendita, atteso che dalla visura storica emerge incontestabilmente che la suddetta rendita – presa a base per il calcolo dell’IMU – era conosciuta almeno dal 2016, “risultando l’avvenuta variazione …dal 13.09.2016 a seguito mediazione “PROT. ASP 14161/16 n. 164191.112016” conseguente a contenzioso “n. 12799412016” (pag. 2 appello), mediazione alla quale avrebbe preso parte pure la ricorrente. Poiché la modifica della rendita catastale – dopo la sua comunicazione al contribuente – è applicabile retroattivamente, non vi è dubbio – insiste l’appellante – circa la sua efficacia nei confronti della Z. per l’anno in questione (2014). Inoltre – evidenzia la Società di Riscossione – la notifica dell’atto impositivo ai fini IMU ha comportato la conoscenza legale della nuova rendita attribuita, con la conseguenza che la contribuente avrebbe dovuto contestare anche il “merito” ( an e quantum) di tale modifica – e non solo la mancata conoscenza della medesima – per impedirne la definitività. Dopo aver, poi, ribadito la legittimità dell’impugnato Avviso sia sotto il profilo della sottoscrizione – indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (Presidente della SO.GE.S) in luogo della firma autografa – sia sotto il profilo della motivazione, l’appellante insiste per l’integrale riforma dell’impugnata sentenza.
Chiede la Pubblica Udienza.
La parte appellata, nelle sue controdeduzioni, ha eccepito l’infondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto. In particolare, ha evidenziato che correttamente la CTP ha accolto la richiesta di annullamento dell’Avviso per la parte relativa all’immobile de qua, in mancanza di prova dell’intervenuta mediazione tra le parti sulla rendita catastale, così come risultante dalla visura storica e dalla Società sostenuto. A tal riguardo – evidenzia la contribuente – è stata fatta richiesta specifica agli uffici finanziari per averne copia: richiesta rimasta, però, inevasa, come dimostrato dai documenti agli atti di causa. Ancora, la Z. evidenzia che al proprio coniuge – P. G. – comproprietario al 25%, per quello stesso immobile, L’IMU per l’anno in questione è stata calcolata sulla base della rendita catastale a loro nota di circa euro 7.000.
All’esito della discussione, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2020, l’appello è stato trattenuto in decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
Verificata la tempestività dell’impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni in base alla loro priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. La vexata quaestio riguarda sostanzialmente l’applicabilità come base del calcolo dell’IMU per il fabbricato sito nel Comune di Melito (NA), alla via (…) – identificato al catasto al F. 4, l’art. 733, Sub. 1 – del quale la ricorrente è comproprietaria (25%), della rendita così come modificata dall’Agenzia del Territorio.
Dalla visura catastale agli atti di causa risulta che, per il suddetto fabbricato, 18/06/2010 è stata messa in atti la rendita di euro 7.078,00, poi variata il 6/06/2011 in euro 35.330,00, e, in seguito a mediazione del 13/09/2016, in euro 22.370,00.
La ricorrente, sin dal primo grado, assume che nessuna variazione le è mai stata comunicata e che, correttamente, ha sempre provveduto al pagamento dell’IMU sulla base della rendita a lei nota di circa euro 7.000,00. A sostegno della sua tesi, afferma che il di lei coniuge, sig. P.G., comproprietario per un ulteriore 25%, ha puntualmente pagato in considerazione della rendita suddetta, tra le altre cose, con l’ausilio della stessa Società Concessionaria. Tale ultimo assunto viene provato col deposito dell’Avviso di Accertamento n. 3305 emesso da quest’ultima a carico del P. il 21.06.2017- e, quindi, in epoca successiva a quella dell’Avviso per cui è causa – nel quale per il fabbricato de qua L’IMU viene calcolata su una rendita di euro 7.431,90.
L’appellante, dal canto suo, sostiene che di tale variazione la Z. ha avuto legale conoscenza nel corso della procedura di mediazione del 13/09/2016 e/o, comunque, con la notifica dell’impugnato Avviso: di conseguenza, non essendovi dubbi circa la sua retroagibilità, legittimamente per il 2014 L’IMU è stata calcolata sulla base della rendita così come variata.
2. A parere di questo Collegio, l’appello va rigettato per le motivazioni che si andranno ad esaminare.
Se è vero, infatti, che la disposizione dell’art. 74, comma 1, L. 342/00 va letta nel senso che l’efficacia della rendita modificata dall’Ufficio è di carattere ricognitivo-dichiarativo, non costitutivo, e che, quindi, la nuova rendita potrà senz’altro farsi retroagire al momento in cui si sono verificate le condizioni per la sua modificazione, è altrettanto vero che la notifica del provvedimento di variazione al contribuente è senza dubbio necessaria ai fini dell’efficacia dello stesso nei confronti di quest’ultimo.
La Suprema Corte, in più pronunce, ha statuito la necessità di non confondere l’efficacia della rendita con la sua applicabilità. Più volte, infatti, essa ha affermato che la rendita catastale diventa efficace solo dopo la sua notifica, anche se da quel momento diviene, poi, possibile agire anche per il tributo arretrato, a partire dalla sua messa in atti, nel rispetto, ovviamente, del termine di decadenza per il recupero del tributo, fissato dall’art. 1, comma 161, L. 296/2006 nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo è stato o avrebbe dovuto essere versato ovvero a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata (cfr, ex multis, Cass., sent. nn. 23627/2008 e 12029/2009; ord. n. 16823/2017).
Dunque, indubbia è la necessità della comunicazione al contribuente della variazione affinchè la stessa sia efficace nei confronti del medesimo: ma, nel caso specifico, tale notificazione agli atti di causa non risulta provata, non essendo mai stata depositata la citata mediazione del 13/09/2016, nonostante la CTP ne abbia ordinato la esibizione alla parte più diligente con provvedimento n.1541/2018 e nonostante la contribuente ne abbia fatta specifica richiesta all’Agenzia del Territorio in data 10 luglio 2018, come provato dalla documentazione allegata alle controdeduzioni del grado. Né la copia di tale accordo è stata allegata al presente ricorso in appello.
Di conseguenza, poiché per legge (art. 74, comma 1, L 342/00) la notifica è condizione di efficacia della variazione, non essendo stata provata tale condizione, la nuova rendita non è apponibile al contribuente.
3. Né, tampoco, può convenirsi con l’appellante che la comunicazione della nuova rendita può dirsi effettuata dalla Società con la notificazione alla Z. dell’Avviso de qua.
Sul punto la Cassazione, anche di recente, nell’ordinanza n. 3039/2019, ha specificato che solo per le variazioni ante 1° gennaio 2000, ai sensi del disposto di cui all’art. 74, comma 3, L. 342/2000, la conoscenza legale della nuova rendita può avvenire anche direttamente per il tramite dell’atto impositivo del Comune, come appunto l’Avviso di accertamento. Per le rendite messe in atti dal 1° gennaio 2000, invece, ai sensi del primo comma dell’art. 74 suddetto, la variazione è efficace solo dalla sua rituale notificazione da parte dell’Agenzia.
Si legge, infatti, nella suddetta ordinanza “l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, non obbligando l’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.546/1992 il contribuente ad impugnare l’atto presupposto, che, in quanto non notificato, neppure può divenire definitivo“.
Nel caso de qua, come risulta dalla visura storica, la messa in atti risalirebbe all’8/6/2010 e la variazione al 6/6/2011: quindi, essa rientra nella previsione di cui al comma 1 dell’art. 74 della L. 324/2000.
4. A quanto sopra, per mera completezza espositiva, va aggiunta la non corrispondenza della rendita sulla quale è stata calcolata l’IMU 2014 per il fabbricato in questione – euro 37.096,50, come risultante dall’Avviso impugnato – con nessuno degli importi indicati nella visura dalla stessa Società depositata: euro 7.078, come messa in atti dal contribuente con classamento dell’8/6/2010; euro 35.330,00, in seguito a variazione dell’Agenzia del Territorio del 6/6/2011; euro 22.370,00 dal 13.09.2016, in seguito ad accordo di mediazione.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l’appello;
condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore della contribuente per la complessiva somma di euro 400,00, con attribuzione al procuratore antistatario.
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