Commissione Tributaria Regionale per la Campania sentenza n. 3036 sez. 17 depositata il 31 marzo 2022
TARI – riduzione
Con ricorso in appello inviato, per il canale telematico, in data 24 settembre 2021, la Cxxxxxxx srl impugnava, dinanzi a questa Commissione, la sentenza 912 del 2021 della Commissione Provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso da lei promosso avverso l’avviso di accertamento TARI 2014 del comune di Nola meglio indicato in epigrafe e compensato le spese.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno escluso che potesse avere rilievo la pretesa circostanza della mancata produzione di rifiuti urbani nell’area interessata posseduta dalla Cxxxx srl in quanto è onere del contribuente dimostrare al comune interessato che in determinate aree si producono solo rifiuti speciali e la società non ha dimostrato di aver provveduto a tale adempimento.
In ordine, poi, all’aver provveduto in proprio, ed a proprie spese, allo smaltimento dei propri rifiuti speciali, la commissione provinciale ha escluso che tale circostanza possa avere rilievo allorquando il comune dimostra il regolare svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti.
Con il primo motivo di appello la società rilevava come i giudici di prime cure avessero completamente omesso di pronunciarsi su una eccezione di nullità per difetto di motivazione dell’avviso ancorché tempestivamente formulata con il ricorso introduttivo del giudizio ed alla quale si riportavano insistendo per il suo accoglimento.
L’appellante, inoltre, ribadiva la carenza del presupposto impositivo sottolineando come, a differenza di quanto affermato dai giudici di prime cure, non sussistesse alcun obbligo di preventiva denuncia della produzione esclusivamente di rifiuti speciali e che la stessa potrebbe legittimamente intervenire anche durante/tramite il giudizio.
In ogni caso, la società aveva presentato sin dal 17.11.2010 una richiesta al Comune di NOLA in cui si affermava il verificarsi del presupposto per l’esenzione o riduzione delle tributo rimasta senza esito.
Quanto al regolare svolgimento delle servizio, l’appellante evidenziava come il centro di raccolta rifiuti del comune di Nola più vicino al luogo nel quale vengono prodotti i rifiuti speciali da parte della società fosse ubicato in Via SS 7 bis al numero 73 , e cioè ad una distanza di circa sei chilometri dalla ubicazione del luogo di produzione dei rifiuti.
La società appellante concludeva, quindi, sollecitando in via principale l’annullamento dell’avviso di accertamento ed in via subordinata la riduzione della tariffa del 40 % in applicazione della legge .
Il Comune di Nola si costituiva in giudizio sollecitando, con le proprie controdeduzioni, il rigetto del gravame.
Più specificamente , l’amministrazione comunale ribadiva che eventuali riduzioni delle tariffe debbono essere espressamente richieste ( e documentate ) dall’interessato a carico del quale sussiste, come in più occasioni chiarito anche dai giudici di legittimità , un onere di informazione.
Quanto al tema del mancato puntuale svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti , il Comune di Nola affermava di aver svolto attività di raccolta dei rifiuti anche nel territorio ove è situato l’ Interporto e che nessuna segnalazione di mancato prelievo era stata avanzata dalla società ricorrente.
Ribadiva , infine, che il mancato ingresso nell’area interportuale dei mezzi comunali fosse determinato dal fatto che si tratta di area privata chiusa e delimitata senza facoltà di accesso , non espressamente e preventivamente autorizzata, degli automezzi della società affidataria del servizio pubblico.
All’udienza del 25.3.2022, il collegio – riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è parzialmente fondato.
Deve essere, preliminarmente , rigettata l’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento che , in realtà , presenta tutti gli elementi essenziali per la comprensione delle ragioni della pretesa tributaria che , di fatto , il contribuente , nell’esercizio del suo diritto di difesa , ha manifestato di avere bene inteso.
Parimenti infondata risulta l’eccezione di carenza del presupposto impositivo atteso che questa commissione non ritiene di doversi discostare dall’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le eventuali riduzioni e/o esenzioni possono essere riconosciute solo se la dichiarazione prevista dalla legge e dai regolamenti è presentata nei termini di legge anche al fine di consentire all’amministrazione le eventuali verifiche e/o contestazioni ( cfr. Cass. 9214/18 ; Cass. 3800/18 Cass. 4602/18 ).
Nel merito, inoltre, si osserva come la comunicazione del 17.11.2010, che l’appellante ha versato in atti , appare del tutto inidonea a svolgere funzioni di richiesta o dichiarazione di esenzione od esonero per mancanza di produzione di rifiuti ordinari o assimilati poiché consiste , in realtà , in una generica istanza diretta ad ottenere : ” ..le stesse riduzioni che avete accordato agli altri utenti dell’Interporto.”
Risulta, invece, fondata l’eccezione relativa alle caratteristiche del servizio di raccolta dei rifiuti fornito dall’amministrazione.
La questione, piú volte sollevata, attiene alla sussistenza dell’obbligo del pagamento della tassa sui rifiuti (TARI/TARSU) per le società e comunque per tutti i soggetti che operano all’interno del cd. “Interporto” di Nola e che si rivolgono , per il servizio , a ditte private.
All’uopo si sono sempre contrastate due opposte tesi.
La prima che esclude detto obbligo operando lo smaltimento dei rifiuti ditte private e non l’ente comunale.
La seconda per la quale la scelta del contribuente di affidare il servizio di raccolta rifiuti ad una ditta privata non giustifica l’esonero dall’ obbligo del pagamento del tributo quando sia stata provata la regolare istituzione del servizio e l’attività di raccolta dei rifiuti sia stata effettuata dal Comune in tutte le strade di collegamento all’interporto anche se non all’interno dell’interporto stesso.
La questione è stata decisa recentemente dalla Suprema Corte con tre ordinanze (Cass. ord. 17334/2020, ord. 14907/2020 e ord.9109/2020).
Con la seconda delle ordinanze citate (Cass. ord. 14907/2020) il Giudice di legittimità ha affermato i seguenti principi:” .. ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l’immobile del contribuente e quest’ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta – essendo finalizzata a consentire all’amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti – ma in misura ridotta ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.lgs n. 507 del 1993 (Cass. n. 11451 del 2015)”.
Tale principio viene ribadito (Cass. ord. 17334/2020) anche con riferimento specifico alla Tari (tassa sui rifiuti) istituita dalla l. n. 147/2013 (art. 1 co. 639 e segg.) a decorrere dal 1 gennaio 2014 e dunque anche con specifico riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio (Tari 2017) (cfr. Cass. 22130/2017; 1963/2018; 12979/2019).
In buona sostanza la Suprema Corte evidenzia come il servizio smaltimento rifiuti costituisca un servizio essenziale della P.A. competente, finalizzata ad assicurare un bisogno primario di tutta la comunità e non dei singoli individui.
Pertanto “ la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato – nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensí la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta” (cfr. Cass. ord. 17334/2020).
Pertanto qualora un soggetto decida di provvedere in via diretta ad assicurarsi per il proprio immobile l’esecuzione di detto servizio di rimozione rifiuti, il tributo non viene escluso ma il soggetto avrà diritto alla contribuzione nella misura ridotta.
Alla TARI, poi, viene estesa la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni Tarsu per il quale il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in gravi difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione e alla stregua di quanto previsto dall’art. 59 co. 4 d.lgs 507/1993 per il quale “Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2 (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa“.
Dunque l’onere probatorio ricade sul contribuente come ribadito anche dall’ord. n. 14907/2020 della Suprema Corte per la quale “In materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019)”.
Dunque costituisce principio di ordine generale quello per il quale si presume che l’Amministrazione pubblica provveda alla raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale di propria competenza.
Detta presunzione può essere vinta dal contribuente quando dimostri di aver provveduto a gestire direttamente la raccolta dei rifiuti e che l’ente locale si sia limitato alla raccolta di rifiuti nelle strade di collegamento per l’interporto ma non all’interno dell’area privata dell’interporto medesimo.
Né ha pregio il rilievo avanzato dal Comune di Nola, in fattispecie analoghe, per il quale la norma usa l’espressione “zona” da intendersi come un comprensorio piú vasto dell’area perimetrale interportuale, l’effettuazione del servizio rifiuti lungo le vie di comunicazione che servono le proprietà private dell’Interporto consente di ritenere assicurato il servizio anche a beneficio dei proprietari delle unità immobiliari ubicate all’interno della piattaforma logistica campana.
Si tratta di una interpretazione estensiva non corretta come ribadito anche dalla Suprema Corte con la recente ord. n. 9109/20 ove ha espressamente statuito che “L’assunto del Comune non può essere condiviso in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti, pur essendo stato attivato lungo le strade, non ha interessato un’area ben definita, della superficie alcuni milioni di metri quadrati, quale è quella dell’Interporto Campano che non può essere non considerata, per la sua estensione e la rilevante presenza di infrastrutture materiali, come zona a sé stante i cui bisogni vanno soddisfatti con l’approntamento di servizio di smaltimento ad hoc”.
Ebbene rilevato che la società appellante ha pienamente assolto il proprio onere probatorio poiché risulta incontestato che all’interno del cd. interporto di Nola la raccolta dei rifiuti viene svolta da soggetti privati e che il Comune di Nola si occupi solo della raccolta rifiuti nelle strade di collegamento con l’interporto, dovrannotrovare applicazione le norme che in materia di Tari prevedono una riduzione del tributo medesimo.
Nella presente fattispecie trova applicazione la norma di cui all’ art. 1 co. 657 L.cit. “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piú vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”.
Si tratta di una riduzione cd. tecnica nella quale vi è una contrazione del servizio per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti.
Ne consegue che detta riduzione è obbligatoria, qualora si verifichino le situazioni oggettive che incidono sul presupposto impositivo, e spettano ope legis, non essendo richiesta la preventiva previsione nel regolamento comunale né, infine, occorre una specifica domanda.
All’uopo come ribadito dal Giudice di legittimità (Cass. 22531/2017; Cass. ord. 9109/20) :”La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente; bensí al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddire il carattere prettamente tributario e non privatistico-sinallagmatico“.
La Commissione è quindi chiamata a determinare la percentuale di tributo dovuto dalla appellante a titolo di TARI per l’anno di imposta 2014 dovendosi annullare l’avviso di pagamento col quale il Comune di Nola richiedeva detto tributo nella misura massima.
Invero non può non richiamarsi il costante orientamento del Giudice di legittimità (Cass. ord. 1728/18) per il quale il giudizio tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria e di legalità formale, bensí di impugnazione-merito e dunque “ spetta al giudice il potere (dovere) di stabilire i limiti quantitativi di fondatezza della pretesa impositiva” cosí da “adottare una pronuncia sostitutiva sulla sussistenza ed entità dei presupposti del rapporto tributario”.
E proprio con riferimento alla TARI, come sottolineato anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 17334/2020)
“La norma prevede poi che la percentuale di riduzione venga graduata in misura della distanza dal punto di raccolta piú vicino, presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, e adeguando la riduzione al peso della carenza, parametrato in termini chilometrici. Anche in tal caso, in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito, incombendo comunque sul contribuente l’onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l’ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all’interno della zona e la loro distanza dal piú vicino punto di raccolta; in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile“.
All’uopo è lo stesso Giudice di legittimità che offre il criterio a cui il giudice del merito deve attenersi nella determinazione del tributo e proprio con riferimento specifico alla fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa CTR.
Afferma infatti sempre Cass. 17334/2020:”Nella specie risulta incontestato in punto di fatto, e quindi non necessita di ulteriore accertamento, che il Comune di Nola abbia istituito ed espletato regolarmente il servizio di raccolta lungo le strade di collegamento alla zona dell’Interporto di Nola, sino ai punti di accesso, ma non anche all’interno di essa, ove il servizio viene espletato da una società privata. Pacifico anche che l’Interporto di Nola insista su di un’area privata, con libero accesso, di vastissime dimensioni, pari a circa 3 milioni di mq. con all’interno oltre 24 km di strade e viadotti, adibita ad insediamenti commerciali, riconducibile senza necessità di ulteriore verifica al concetto di “zona” di cui al citato comma 657, avente una significativa estensione sicché tale modalità di espletamento del servizio determina in fatto l’impossibilità per le aziende che operano all’interno di fruire di un servizio di raccolta sino alla prossimità delle strutture, con la conseguente necessità di sopperire a tale carenza mediante il ricorso ad un servizio sostitutivo privato. Il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal piú vicino punto di raccolta comunale“.
Ai fini della individuazione in concreto della percentuale di riduzione del tributo dovuto dalla società appellante gli elementi da valutare sono i seguenti: a) il comune di Nola non espleta il servizio di raccolta rifiuti all’interno dell’Interporto; b) il Comune di Nola, invece, espleta regolarmente il servizio di raccolta lungo le strade di collegamento alla zona dell’Interporto e fino ai punti di accesso; c) la natura essenzialmente commerciale ed imprenditoriale delle attività che vengono esercitate all’interno dell’Interporto con le conseguenti ed evidenti ed oggettive ricadute in termini non solo economici ma anche di tutela della salute degli abitanti del comune; d) l’assenza di allegazione di circostanze di fatto idonee a graduare diversamente l’agevolazione (ubicazione dell’azienda all’interno dell’area e sua distanza dal piú vicino punto di raccolta.
Ebbene tutti questi elementi inducono questa CTR a quantificare la riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 40%.
4. I ripetuti contrasti giurisprudenziali risolti solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso in primo grado inducono la Commissione a ritenere integrati quei gravi motivi che soli possono giustificare la compensazione delle spese in deroga al principio della soccombenza che, peraltro, nella presente fattispecie è solo parziale essendo stato accolto limitatamente il gravame proposto.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata determina una riduzione nella misura del 40% del tributo TARI 2014 dovuto dalla società appellante nei confronti del Comune di Nola. Compensa integralmente le spese del grado.
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