Commissione Tributaria Regionale per la Campania sentenza n. 9515 sezione 11 depositata il 9 novembre 2017
RISCOSSIONE – NOTIFICA VIA PEC – NON VALIDA SE IL FILE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO HA ESTENSIONE DIVERSA DA “.P7M”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’impugnata sentenza la C.T.P. di Napoli rigettava il ricorso proposto dalla Srl “– Qui era presente l’immagine 0.png, che è stata rimossa dal parser. –” avverso la cartella di pagamento come da epigrafe notificata a mezzo posta elettronica certificata dalla s.p.a. Equitalia Sud per IRPEF 2012.
La società ricorrente aveva dedotto l’inesistenza di quel tipo di notifica e l’immotivazione dell’atto. La C.T.P., sulla resistenza in giudizio della s.p.a. Equitalia Sud, oggi spa Equitalia servizi di riscossione – Agenzia di Riscossione di Napoli, riteneva lecita e corretta la notifica in questione, citando all’uopo giurisprudenza (Cass. S.U. n. 7665/16), e considerava adempiuto l’obbligo di motivazione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società contribuente, reiterando le doglianze espresse in primo grado e poi allegando giurisprudenza favorevole della C.T.P. con note illustrative dell’11.05.17.
L’appellata Equitalia Servizi di Riscossione- Agenzia di Riscossione di Napoli, non si costituiva. Indi questo collegio ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all’udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all’art. 34 d. lgs. 546/92 nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
E per vero – posto che, come correttamente affermato dalla C.T.P., l’art.38 co 4 lett. b) del d.L n. 78/10 conv. con legge n. 122/10 ha aggiunto all’art. 26 del dpr n. 602/73 a mente del quale la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al dpt n. 68/05 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge – rileva tuttavia questa C.T.R. che la prova della regolarità di una notificazione col mezzo telematico è necessariamente costituita dai files informatici del messaggio inviato, e cioè dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna che contiene anche la copia del messaggio inviato (postacert.eml) e gli allegati.
Le ricevute sono caratterizzate dalla presenza di un certificato di firma del di posta, vale a dire di un certificato che attesta che quel messaggio proviene dall’ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e tali certificati si distinguono, solitamente, per la presenza di una piccola coccarda, visibile quando il messaggio stesso viene letto con un client di posta, noto essendo che cliccando su tale simbolo vengono rivelati gli estremi della certificazione e, quindi, si ottiene la certezza della genuinità del file.
Risulta quindi evidente che per fornire la prova della notificazione deve provvedersi alla produzione dei suddetti files, dopo averli salvati nel formato opportuno.
Orbene, sul punto, il Collegio condivide il pensiero giurisprudenziale (cfr. Cass. Trib. Ord. n. 20672 del 31 agosto 2017) per cui la notifica a mezzo PEC non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da “.p7m”, l’unica idonea a garantire non solo l’integrità e l’immodificabilìtà del documento informatico, ma anche la firma digitale e l’identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell’atto.
Contrariamente con la notifica in formato “.pdf “o in formato “.doc”, come nella specie, non viene prodotto l’originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale.
Va quindi ribadito che la certificazione della firma può essere attestata solo dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografata” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica del mezzo adoperato e la chiave per la verifica, il che non è dato riscontrare nel caso in oggetto.
Le spese del grado si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, anche e segnatamente per la peculiarità della questione decisa e la non univocità della giurisprudenza a riguardo.
P.Q.M.
La commissione così provvede: accoglie l’appello e compensa le spese.
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