Commissione Tributaria Regionale per la Campania sez. 10 sentenza n. 2185 depositata il 7 marzo 2018
ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – SENZA L’ALLEGAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE INDAGINI BANCARIE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/12/2015 la E. Import-Export srl impugnava l’avviso di accertamento n.T… avente ad oggetto il mancato pagamento di IRES, IVA ed IRAP per l’anno di imposta 2010.
La parte ricorrente eccepiva la nullità della notifica in quanto eseguita a soggetto estinto, la carenza di potere del dirigente firmatario, la mancata allegazione del PVC, la violazione degli artt.5 e 12 dello statuto del contribuente e l’infondatezza nel merito della pretesa tributaria azionata. Chiedeva altresì la condanna dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Il di Napoli al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Il di Napoli che chiedeva il rigetto del ricorso perchè infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, deducendo la correttezza del proprio operato.
Con sentenza n.16086 depositata il 4/10/2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ritenendo infondate tutte le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, rigettava il ricorso e compensava le spese.
In data 6/4/2017 la E. Import-Export srl presentava appello dinanzi a questa Commissione, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, riportandosi alle eccezioni già formulate nel corso del giudizio di primo grado.
Si costituiva in appello l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Il di Napoli che chiedeva il rigetto dell’appello perchè infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, ribadendo la legittimità dell’impugnato atto impositivo.
In data 26/2/2018 la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in pubblica udienza, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va pertanto rigettato.
· Nell’impugnata sentenza il Giudice di prime cure ha adeguatamente ed esaurientemente spiegato l’iter logico e giuridico sotteso alla decisione, motivando in ordine a tutte le eccezioni e deduzioni sollevate dalle parti.
Priva di fondamento è l’eccezione di nullità della notifica dell’atto impositivo eseguita quando la società era già stata estinta. A questo proposito, va rilevato che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 2/3/2015, mentre l’anno di imposta oggetto di accertamento è quello del 2010. Inoltre, la cancellazione è intervenuta pochi mesi dopo la sottoscrizione del PVC del 10/7/2014 della GdF e contestualmente alla proposizione del ricorso avverso analogo avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2009. Va inoltre evidenziato che non è sufficiente procedere alla mera cancellazione della società dal registro delle imprese per sottrarsi alle pretese del Fisco per debiti tributari sorti in precedenza. In tema di cancellazione delle società l’art.28 co.4 D. Lvo 175/2014 (entrato in vigore il 13/12/2014) ha previsto che ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi. .. l’estinzione della società di cui all’art.2495 e.e. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Nella specie, la notifica è stata ritualmente eseguita presso la sede della società. Del resto, la notifica ha anche perfettamente raggiunto il suo scopo tanto è vero che la società appellante ha tempestivamente provveduto ad impugnare l’atto impositivo, nonché a proporre impugnazione.
Allo stesso modo va respinta l’eccezione relativa al difetto di delega, atteso che non vi è dubbio alcuno sulla provenienza del provvedimento e sulla sua legittima riconducibilità all’Ufficio emittente. Inoltre, dall’atto di delega allegato agli atti si evince che la Dott.s.sa E. S. (dirigente di ruolo di seconda fascia) ha delegato la Dott.ssa C. M., funzionaria di terza area, che legittimamente ha sottoscritto l’atto impugnato.
Va rigettato anche il terzo motivo di gravame relativo alla presunta violazione dell’art.12 della L.212/2000 in quanto la verifica si sarebbe protratta oltre i 30 giorni previsti dalla vigente normativa. Al riguardo, va evidenziato che l’eventuale violazione del predetto termine non è sanzionata da alcuna nullità, trattandosi di un termine ordinatorio e non perentorio, con conseguente infondatezza della doglianza.
Anche le presunte violazioni degli artt.132 cpc e 111 Cost. sollevate dall’appellante vanno rigettate in quanto, nella fattispecie, l’acquisizione della documentazione presso le aziende ed istituti di credito sono state eseguite dalla GdF in virtù dell’autorizzazione del 20/11/2013. A questo proposito, giova richiamare il recente indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-5, Ordinanza n. 3628 del 10/02/2017) secondo cui “In tema di accertamento dell’Iva, l’autorizzazione prescritta dall’art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile “ratione temporis”), ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente”.
In ordine all’eccepita infondatezza nel merito della pretesa tributaria azionata, va rilevato che gli accertamenti bancari eseguiti dalla GdF hanno consentito di accertare una sproporzione tra i movimenti bancari e di cassa della società in esame. In particolare, sono risultate movimentazioni in accredito pari ad euro 148.109,80 ed in addebito pari ad euro 227.879,98, delle quali la parte appellante non ha fornito adeguata ed analitica giustificazione. Anche il riferimento a presunti redditi dei soci N. A. e N. R. è risultato non solo generico, ma anche inidoneo (per l’esiguo ammontare) per spiegare l’ammontare degli accrediti ed addebiti ricondotti alla società.
Al riguardo, è opportuno riportare l’orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 21303 del 18/09/2013) secondo cui “In tema di IVA, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (in virtù della quale le movimentazioni di denaro, nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente una prova ·generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale”.
In definitiva, la parte appellante non è stata in grado di fornire un’adeguata prova del fatto che le singole operazioni contestate dall’Ufficio siano estranee a fatti imponibili (cfr. Cass. Civ. sentenza n.1739/2007). Ad esempio, in merito agli assegni indicati come non incassati, l’appellante non ha neanche fornito copia degli stessi.
Infine, neanche il riconoscimento dei costi può trovare riconoscimento, stante la presunzione legale di cui all’art.32 DPR 600/1973, non trattandosi di determinazione induttiva del reddito.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta l’appello.
Tenuto conto della peculiarità e novità delle questioni trattate, nonchè dei contrasti giurisprudenziali che segnano la materia, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
PQM
Rigetta l’appello. Compensa le spese del secondo grado di giudizio.