Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione 11, sentenza n. 1824 depositata il 21 febbraio 2020 – Il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, non limitandosi alla sola legittimità dell’atto impugnato, con la conseguenza che solo quando non ritenga valido l’avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale deve esaminare nel merito la pretesa, nei limiti del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato