Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione 11, sentenza n. 7035 depositata il 23 settembre 2019

Ai fini dell’esenzione dall’imposta di bollo, per le associazioni ambientaliste, e, dunque, anche del contributo unificato sono contestualmente necessari due requisiti: la qualità di associazione di volontariato costituita esclusivamente per fini di solidarietà e la connessione dell’atto, del quale si pretende l’esenzione, allo svolgimento delle attività dell’associazione medesima.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza numero 8039/2018, depositata in data 17.7.2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sezione 2 ha rigettato il ricorso proposto dalla Onlus associazione V. e Società S. avverso l’invito a regolarizzare il contributo unificato per il ricorso RG 4411/2017. prot. n. 1678/17, del10.11.2017 corrispondendo l’importo di euro 600,00.

I Giudici di primo grado hanno ritenuto che l’esenzione dal bollo prevista per le onlus dall’art. 27 bis dell’allegato IV della L. 642/1972 non contempla gli atti processuali, siccome la norma non è suscettiva di estensione analogica e che tale interpretazione contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, appariva immune da censure di incostituzionalità, perché l’esenzione è stabilita dal legislatore in base alla natura dell’attività svolta e dell’interesse in concreto perseguito e non in ragione della qualità soggettiva del ricorrente.

Propone appello l’associazione V. e società censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che la la V. è una società senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente che ha come fine sociale la tutela dell’ambiente anche attraverso rimedi esperiti in sede giudiziaria e per essersi allineata all’interpretazione restrittiva degli artt. 10 del D.P.R. n. 115/2002 e 27 bis dell’All. B al D.P.R. n. 642/1972 fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità;

tuttavia, secondo l’appellante un diverso orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, ha affermato che l’esenzione dal pagamento del contributo unificato da parte delle ONLUS si correla non solo alla qualifica soggettiva in quanto deve essere giustificabile, alla luce dell’art. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002, anche in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell’oggetto del giudizio e di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione allorquando si tratti di organizzazioni che promuovano e tutelino interessi collettivi di rilevanza costituzionali e siano come tali riconosciute- come per la odierna ricorrente esse sono esenti dall’obbligo di pagamento del contributo unificato per le controversie relative all’oggetto della propria attività istituzionale; ciò perché la “clausola si salvezza” contenuta nell’art. 10, D.P.R. n. 115/2002 – che esenta da contributo unificato i processi già esenti dall’imposta di bollo – in combinato con l’art. 27 bis dell’Allegato B al d.P.R. n. 642/1972 – per il quale sono esenti dall’imposta di bollo gli “atti” posti in essere dalle Onlus – se interpretato alla luce della normativa e della giurisprudenza europea, consente di includere, tra gli atti delle Onlus esenti da bollo, i ricorsi giurisdizionali e comunque gli atti di natura processuale.

L’appellante, inoltre, ritiene tale interpretazione l’unica conforme alla Convenzione di Arbus, ratificata con Legge 16 marzo 2001, n. 108 la, con la quale ciascun Stato membro si impegna a prevedere l’adeguato riconoscimento e sostegno delle organizzazioni che promuovono la tutela dell’ambiente e a provvedere affinché l’ordinamento si conformi a tale obbligo, con particolare riguardo in materia di accesso alla giustizia prospettando, in caso contrario, la necessità di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale sotto il profilo della violazione degli artt. 24 e 117 Costituzione ovvero alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, affinchè la stessa si pronunci sull’interpretazione dell’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), della “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e all’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Arhus il 25 giugno 1998” (c.d., brevemente Convenzione di Arhus), ratificata ed eseguita dalla Repubblica italiana, con Legge 16 marzo 2001, n. 108, ed approvata dall’Unione Europea, con Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (art. 9) e delle Direttive europee 2003/4/CE e 2003/35/CE, e dica se il “diritto di accesso ad un giudice” e di “ricorso effettivo”, debba essere interpretato nel senso di riconoscere l’esenzione dal contributo unificato alle Associazioni medesime, all’esercizio del quale ostano i limiti posti dalle Corti nazionali, nel senso di ritenere dovuto il contributo unificato medesimo.

L’appellato decideva di rimanere contumace nel presente grado di giudizio.

Nella seduta del 20 settembre 2019 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato e può trovare accoglimento.

Secondo l’orientamento costante della Corte di Cassazione, “In materia di agevolazioni tributarie, le ONLUS non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 10 e 27 bis della tabella 8 allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, atteso che, da un lato, il termine “atti” deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un’interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali, e, dall’altro, che l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell’oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione” (Cass. n. 27331/16, 21522/13).

Secondo l’orientamento testè indicato (…) un’eventuale esenzione dal contributo unificato, in ragione della sola qualità del soggetto che agisce in giudizio, risulterebbe “distonica rispetto alla tecnica utilizzata dal legislatore nella previsione delle ipotesi di esenzione, la quale procede attraverso l’individuazione dell’oggetto dei giudizi, nei quali gli atti sono posti in essere, in base al criterio della particolare meritevolezza delle situazioni giuridiche” (Corte cost. n. 91 del 2015)” In questa ultima ordinanza la Corte ha rilevato che la prospettata (mancata) esenzione, della quale il giudice remittente si lamenta in relazione a tali disposizioni, non trova la sua diretta fonte nelle norme gravate dalla questione (l’art. 27 bis della tabella b allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, e l’art. 8 della L. n. 266 del 1991, nella parte in cui non includono tra le esenzioni gli atti di natura giudiziale e processuale posti in essere dalle organizzazioni di volontariato), bensì nell’art. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002, che direttamente disciplina i casi di esenzione dal pagamento del contributo unificato, disposizione che non era stata vagliata a tal fine né investita dalla censura di incostituzionalità.

Il Collegio perfettamente concorda con tale prospettiva metodologica, perché ai fini dell’accertamento del diritto all’esenzione da un tributo appare più corretto analizzare anzitutto il presupposto di imposta del contributo unificato e, in diretta correlazione con esso, la norma che direttamente prevede i casi di esenzione dal relativo pagamento, valorizzando il preciso disposto del citato art. 10.

Il presupposto d’imposta per il pagamento del contributo unificato non è “l’atto giudiziario”, né “l’atto processuale”, poiché, come letteralmente dispone l’art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002, il contributo unificato è dovuto “per l’iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio”. Del tutto coerentemente con la definizione del presupposto di imposta di cui all’art. 9 cit., ai sensi del successivo art. 10 l’esenzione non è accordata in relazione a determinati “atti” (“l’atto giudiziario” o “l’atto processuale”), ma per “il processo” – la norma fa rinvio ai casi in cui “il processo è esente dall’imposta di bollo” -, poiché l’iscrizione a ruolo è, appunto, l’atto che, mediante la registrazione dell’iniziativa giudiziaria nel registro del giudice adito, determina la pendenza del processo medesimo.

Non è, dunque, questione di estendere le vigenti norme di esenzione a categorie di atti diverse (appunto, l’atto giudiziario o processuale) che in sé non concretano affatto il presupposto di imposta previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 per il pagamento del contributo unificato (che è esclusivamente l’iscrizione a ruolo), ma di verificare se “l’iscrizione a ruolo” posta in essere dalle associazioni di volontariato rientri o meno nelle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 10.

Solo a questo punto della questione entrano in esame le vigenti disposizioni sull’esenzione dall’imposta di bollo accordata alle associazioni di volontariato, a cui l’art. 10 cit. fa rinvio, in quanto esse descrivono e tipizzano le ipotesi di esenzione rilevanti anche per l’esenzione dal contributo unificato; tali fattispecie vanno di seguito vagliate per accertare se esse includano o meno il caso in cui il presupposto di imposta di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 – cioè la richiesta di iscrizione a ruolo – sia realizzato dall’associazione di volontariato.

Delle due distinte vigenti previsioni in materia, la prima in ordine di tempo è costituita dall’art. 8 della L. n. 266 del 1991, legge quadro sul volontariato, che si intitola “Agevolazioni fiscali” e che dispone espressamente: “Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro”.

L’esenzione è definita, sotto il profilo soggettivo, dall’ambito delle associazioni di volontariato “costituite esclusivamente per fini di solidarietà”, e, sotto quello oggettivo, dall’ambito degli atti esenti, che sono indicati esclusivamente negli atti costitutivi e negli “atti connessi allo svolgimento delle attività” delle associazioni stesse.

Dunque, per l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dalla normativa sul volontariato due requisiti necessitano contestualmente:

1) la qualità di associazione di volontariato costituita esclusivamente per fini di solidarietà;

2) la connessione dell’atto, del quale si pretende l’esenzione – rispetto allo svolgimento delle attività dell’associazione medesima.

Conseguentemente, per effetto del rinvio dell’art. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002 a tale disposizione, nel ricorrere del requisito soggettivo, l’iscrizione a ruolo richiesta dall’associazione di volontariato dovrà considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato quando essa costituisca un “atto connesso allo svolgimento delle attività” dell’associazione stessa.

Tale connessione si potrà riscontrare ogni volta che, in base alle disposizioni statutarie e di legge vigenti, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi azionati dall’associazione con il processo costituisce uno dei fini statutari, e, dunque, in quei casi in cui il processo sia stato promosso dall’associazione stessa a tutela di un interesse a lei statutariamente affidato. Infatti, in questi casi, nei quali l’iniziativa processuale (la promozione di un giudizio, il cui atto iniziale – l’iscrizione a ruolo – costituisce presupposto di imposta per il contributo unificato) costituisce un atto strumentale all’attuazione dei fini dell’associazione, non può certo dirsi che “l’atto” di iscrizione a ruolo (che certamente rientra di pieno diritto nella ampia categoria definita dal termine “atti” utilizzato dall’art. 8 cit.) non costituisca un atto “connesso allo svolgimento della attività”, realizzandosi anzi tale connessione nel suo più forte grado, quello della diretta strumentalità ai fini dell’associazione medesima.

L’opposta tesi, oltre a non essere suffragata da alcuna adeguata argomentazione letterale, fornisce un’interpretazione d’insufficiente coerenza sistematica, e, soprattutto, rischia di privare la norma (l’art. 10 citato) di concreta possibilità di attuazione, almeno per le associazioni di volontariato che, come le associazioni di categoria, si pongono quale scopo istituzionale e principale, se non esclusivo, la tutela di determinate categorie di persone, con azioni delle quali si propongono di sostenere il peso non solo della relativa tutela, istruttoria e ponderazione in ambito stragiudiziale, ma anche della concreta difesa dei relativi interessi in sede giudiziaria. E poiché è evidente, nell’art. 8, comma 3, della L. n. 266 del 1991 e nell’art. 10 cit., che ad esso rinvia ai fini dell’esenzione dal contributo unificato, lo scopo di alleviare il peso dell’imposizione sugli atti che realizzano l’attività dell’associazione, in un’ottica di solidarietà dello Stato con gli scopi di interesse pubblico connessi al riconoscimento dell’associazione come “associazione di volontariato” e con la tutela delle categorie sociali deboli da essa rappresentate, una diversa interpretazione, che escluda gli atti di pro movimento della tutela giurisdizionale degli interessi medesimi dai “processi” esenti dal contributo unificato, risulta stridere in maniera inaccettabile con l’intenzione del legislatore, e risolversi in una previsione di esenzione priva di possibilità concreta di attuazione: non si vede, infatti, come l’attività dell’associazione finalizzata per Statuto alla tutela di determinati diritti ed interessi possa concretamente svolgersi se non (anche) con il promovimento dell’azione giudiziaria a tutela dei medesimi, o, quanto meno, non si vede come tale atto (cioè l’iscrizione a ruolo dei relativi giudizi) possa non considerarsi necessariamente connesso a tale scopo istituzionale, in quanto in tali casi esso realizza la tutela giurisdizionale dell’interesse assunto come proprio dall’associazione, in assenza delta quale nessuna tutela assume il carattere di concretezza ed effettività.

A tale previsione, nel 1998 si è aggiunta la modifica della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell’imposta di bollo, che individua “gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”; in tale elenco, l’art. 27 bis, aggiunto con il D.Lgs. n. 460 del 1997 ed in vigore dal 02.01.1998, ha incluso gli “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI” (categoria aggiunta con le modifiche introdotte dalla L. n. 282 del 2002).

In tale ulteriore previsione, ai fini del diritto all’esenzione (che, sotto il profilo soggettivo, anche qui rimane limitato all’associazione di volontariato che sia una ONLUS, cioè costituita esclusivamente per fini di solidarietà), l’atto esente non è individuato sotto un profilo funzionale, di attinenza alle attività dell’associazione, ma in base al solo fatto che i documenti (indicati in una serie di atti aventi diversa natura) siano prodotti o richiesti dalla associazione stessa. A parere del Collegio è evidente, nelle intenzioni del legislatore, l’intenzione di estendere l’ambito dell’esenzione, già prevista dalla legge sul volontariato limitatamente agli atti connessi allo svolgimento delle attività dell’associazione di volontariato (tipicamente atti propri, nei quali si concreta l’attuazione dei fini istituzionali dell’associazione, come previsti dallo Statuto), ad altri atti, con valenza più propriamente documentale o certificativa, non solo quando posti in essere, ma anche solo quando richiesti dall’associazione, perché il permanere dell’imposizione su tali atti, anche se non costituenti diretta attuazione della attività istituzionale, avrebbe in concreto ostacolato quelle stesse funzioni già ritenute meritevoli di esenzione dal tributo (si pensi, solo ad esempio, e per rimanere nell’ambito del fine della tutela giurisdizionale dei diritti, a tutta l’attività istruttoria finalizzata alla decisione di assumerne o meno la difesa in sede giudiziaria).

Tale ratio della norma da un lato è evidente dalla tempistica della sua introduzione e dalla inesistenza di alcun altro requisito per l’esenzione se non quello legato alla riferibilità soggettiva dell’atto all’associazione, e dall’altro, ai fini della applicazione del contributo unificato, evidenzia che la esenzione in parola non può ad essa fare diretto riferimento.

“L’iscrizione a ruolo”, infatti, può trovare una più adeguata collocazione, ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato, nell’art. 8 della legge su volontariato, quale atto esente in quanto connesso all’attività, manifestando tale atto non una valenza documentale, o certificativa, o istruttoria ma propriamente una volontà attuativa dei fini statutari, dunque più propriamente contemplata dal legislatore nelle previsioni della nonna ora citata.

In conclusione, ritiene il Collegio che alle associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà spetti, in base all’art. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato limitatamente ai processi intentati per la tutela giurisdizionale di diritti che rientrino in quelli la cui tutela è assunta a scopo istituzionale dell’associazione dal proprio Statuto.

Conseguenzialmente la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla S. non è rilevante, poiché in questi termini e limiti il diritto all’esenzione è direttamente previsto e accordato dall’art. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002, attraverso il rinvio mobile dei casi di esenzione dal contributo unificato alle fattispecie esenti dall’imposta di bollo.

La domanda di esenzione avanzata con il ricorso originario va, pertanto, decisa in applicazione delle suddette disposizioni, e la sentenza appellata va riformata.

La V. e Società – S. è associazione riconosciuta a carattere nazionale, con il fine di tutelare i valori paesistici, ambientali, architettonici, storici e culturali del Paese. È legittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e in base allo Statuto, art. 3, la S. promuove e favorisce le iniziative volte a garantire gli equilibri ecologici; promuove e favorisce le iniziative volte a prevenire ed a contrastare ogni genere e specie di inquinamento del! ‘ambiente e di alterazione degli ecosistemi; promuove e favorisce iniziative volte alla tutela della biodiversità e dei diritti delle altre specie viventi”;

Secondo l’art. 18 della Legge n. 349/1986, trattandosi di una Onlus riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi del precedente art. 13, la V., è legittimata ad “intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi” ovvero a promuovere giudizi quale quello in relazione al quale viene chiesto il pagamento del contributo unificato.

Sussiste, pertanto, entrambi i requisiti previsti dalla citata disposizione per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo, cioè che l’atto posto in essere sia “connesso allo svolgimento della attività”, in quanto la proposizione di atti di iniziativa giudiziaria costituisce, nella fattispecie, precipuo strumento di attuazione dei fini statutari.

Ne consegue l’esenzione dal contributo unificato dell’iscrizione a ruolo del ricorso promosso avanti TAR Campania n. 4411/2017, che è stato proposto contro il Comune di Meta e della Società S. S.r.l., per l’annullamento del Permesso di costruire 30 settembre 2016, n. 3 avente ad oggetto la realizzazione di un’autorimessa interrata per n. 33 box nel Comune di Meta e, dunque, indiscutibilmente per promuovere e difendere gli interessi ambientali oggetto dell’Associazione.

L’appello va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata La novità della questione consente di disporre la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale per la Campania – sezione IVA – accoglie l’appello e compensa tra le parti le spese di lite