Commissione Tributaria Regionale per la Campania sezione 16 sentenza n. 8501 depositata il 13 novembre 2019
L’acquisto di una pluralità di beni strumentali non integra necessariamente una cessione di azienda
In tema di accertamento dell’IVA, al fine di disconoscere la legittimità della detrazione dell’imposta versata sugli acquisti di singoli beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, sul presupposto che tali acquisti integrerebbero la fattispecie della cessione d’azienda, è necessario che gli atti traslativi abbiano ad oggetto un insieme di beni che complessivamente costituiscono un’impresa o una parte d’impresa idonea a continuare un’attività economica autonoma.
Sentenza
Con sentenza del 6.11.2017, depositata il successivo giorno 21, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, sez. 6″, ha rigettato il ricorso presentato dalla XXXXX s.r.l. avverso l’avviso di accertamento in epigrafe (IVA 2011). Il primo giudice ha ritenuto, in particolare, che l’avviso di accertamento fosse stato correttamente emesso a seguito della constatazione che i rapporti intercorsi tra la società accertata e la XXXX Electronic fossero tali da integrare una vera e propria cessione di azienda – soggetta all’imposta di registro e non all’IVA – e non una serie di cessioni di beni, così legittimando il recupero dell’IVA indebitamente detratta.
Ricorre in appello la contribuente, eccependo la nullità della prima decisione per mancato riconoscimento delle tutele procedimentali ex art. 10-bis L 212/2000 e per non aver dichiarato la nullità dell’accertamento ex art. 12 stessa legge, non avendo l’Amministrazione preso in considerazione le richieste avanzate con memorie del 5.9.2016.
Controdeduce l’Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta l’impugnata sentenza.
Si intenda qui richiamata e recepita la condivisibile motivazione della sentenza gravata.
Si osserva che la confutazione della sentenza impugnata compiuta dall’appellante si incentra su questioni formali e procedimentali, più che sostanziali.
Invero, il passaggio pressoché totale di beni ed attrezzature da una società all’altra, formalmente distinte ma aventi la stessa compagine sociale e le stesse sedi operative, non sembra possa essere qualificato altrimenti che come integrale subentro dell’una all’altra. Infatti, tema di accertamento dell’IVA, al fine di disconoscere la legittimità della detrazione dell’imposta versata sugli acquisti di singoli beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, sul presupposto che tali acquisti integrerebbero la fattispecie della cessione d’azienda, assoggettata ad imposta di registro e non ad IVA, è necessario che gli atti traslativi abbiano ad oggetto un insieme di beni, materiali ed immateriali, che complessivamente costituiscono un’impresa o una parte d’impresa idonea a continuare un’attività economica autonoma (Cass. civ., sez. V, sentenza n. 32085 del 12/12/2018, Rv. 651905- 01).
Quanto alle doglianze di merito dell’appellante, si rileva come esse intendano giustificare tale operazione con ragioni c.d. extratributarie, consistenti sostanzialmente nell’esigenza di mettere a riparo l’attività aziendale dalle controversie in materia di lavoro intraprese dai dipendenti nei confronti della XXXX Electronic. Non vi è chi non veda come una siffatta giustificazione non possa inficiare la valutazione da compiere sotto il profilo tributario della complessa operazione posta in essere, integrante appunto una cessione di azienda, che non cessa di essere tale perché scaturente da intenti elusivi non tanto nei confronti del fisco quanto verso i lavoratori. Peraltro, i dipendenti e collaboratori che non hanno instaurato alcuna vertenza sono a loro volta transitati dall’una all’altra società, così confermandosi anche sotto tale profilo la perfetta coincidenza economico-funzionale delle due entità solo formalmente differenziate e diversamente denominate.
Tali sono state le posizioni assunte dalla contribuente nel corso del procedimento amministrativo: esse sono state valutate e disattese dall’Amministrazione finanziaria, sia pure con motivazione concisa ed a volte per relationem rispetto al verbale di constatazione comunque redatto direttamente da organi amministrativi (non della G. di F.), così come risulta dagli atti acquisiti: in essi è compresa la documentazione concernente l’istanza di accertamento con adesione, definito in maniera negativa il 24.4.2017, nonché lo stesso avviso di accertamento impugnato, nel quale si dà atto dell’avvenuta presentazione di memorie in data 5.9.2016, considerate tali da non introdurre alcun elemento nuovo e non già precedentemente valutato.
Questo Collegio ritiene pertanto che tutte le garanzie endoprocedimentali sianostate attuate, con conseguente infondatezza dei motivi di appello.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.
LA COMMISSIONE Rigetta l’appello. Compensa le spese.