Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione 24, sentenza n. 3083 depositata il 5 aprile 2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2772/08/2017. emessa all’udienza del 14/02/2017 e depositata in data 05/05/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso proposto da I. G., rappresentato e difeso dall’Avv.to G. M., avverso l’avviso di intimazione di pagamento n.02820070036226460000 relativo ad ICI per l’anno di imposta 2003, compensando le spese processuali. Avverso detta sentenza – che ha rilevato come non fosse stata fornita prova della notifica dell’intimazione e che fosse decorso il termine di prescrizione della pretesa tributaria e, quanto alle spese processuali, che sussistessero giusti motivi per la compensazione – proponeva rituale e tempestivo appello I. G., rilevando la mancata applicazione del principio di soccombenza in tema di spese e chiedendo, sul punto, l’annullamento della sentenza impugnata con condanna dell’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
L’Agenzia delle Entrate- Riscossione non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza del 08/02/2019, svolta la relazione ed ammessa la parte presente alla discussione, la Commissione riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 20598 del 30/07/2008, Rv. 604398-01, hanno affermato che “Nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “pergiusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle esemplificativo – nel caso in cui sì dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà dì accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.” Sulla scorta di detta pronuncia, il successivo orientamento della giurisprudenza di legittimità, pacificamente ritiene che nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 15, comma l, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai procedimenti instaurati dopo il l° marzo 2006, si applica l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione emendata dall’art. 2, comma l, lett a), della legge n. 263 del 2005, sicché la compensazione delle spese richiede la concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”, che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto (Sez. 5, ordinanza n.2206 del 25/01/2019, Rv. 652328 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 22793 del 09/ll/2015, Rv. 637203. 01).
Nel caso in esame, quindi, non emergendo alcuna ragione specifica che potesse giustificare la compensazione delle spese processuali, attesa l’accertata prescrizione del credito tributario, l’appello va accolto, con condanna dell’Agenzia appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00. con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli
Accoglie l’appello e condanna l’Agenzia al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, così deciso nella Camera di Consiglio in data 08.02.2019.
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