Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione 27, sentenza n. 1361 depositata il 13 febbraio 2019
processo tributario – consulenza tecnica – esenzione TARSU
Con ricorso in appello R.G.A. n. 2330/2018 introdotto in data 15/02/2018 e depositato presso la Segreteria di Codesta Commissione Tributaria Regionale di Napoli in data 16/03/2018, il contribuente Sig. R. E. , rappresentato e difeso dai Dott.ri S. V. e Dott. C. A. M. ed elettivamente domiciliato nel loro studio sito in Napoli (NA) al Centro Direzionale Isola E/1, giusta procura a margine, ha proposto appello avverso la sentenza n. 12488/13/2017 pronunciata il 10/07/2017 e depositata in Segreteria il 21/07/2017, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la quale rigettava il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento TARSU n. 25680/487 per gli anni 2010, 2011 e 2012 per un ammontare complessivo di Euro. 8.369,92 dovuti dall’appellante per l’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla Via F. I., n. 394 della superficie imponibile di mq. 217 adibita ad officina meccanica, elettrauto.
Lamenta l’appellante che la Sentenza impugnata è affetta da difetto di motivazione non avendo i Giudici di prima cure considerato la planimetria versati in atti riguardante l’esatta misurazione delle superfici imponibili, per non aver rilevato la violazione dell’art. 1, co. 649 della L. 147/2013, per non aver considerato l’esenzione della tassa per produzione rifiuti speciali. Conclude con la richiesta di riforma della Sentenza con integrale accoglimento delle doglianze, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
La RTI, intimata, non si è costituita in giudizio.
La trattazione della controversia si è tenuta in Pubblica Udienza il 05/12/2018: presente il solo difensore dell’appellante.
In ordine al primo motivo d’appello secondo cui l’appellante lamenta la mancata valutazione da parte dei primi Giudici dell’allegata perizia tecnica di parte a mezzo della quale veniva quantificata in mq. 157,50 la superficie tassabile, il Collegio osserva che la Suprema Corte di Cassazione- Sezione Tributaria con la Sentenza n. 31274 depositata il 4 dicembre 2018 ha stabilito, rifacendosi a consolidata giurisprudenza, che una consulenza tecnica di parte in una causa non ha un diretto rilievo probatorio, costituendo appunto un atto elaborato nell’interesse specifico di una delle parti. Tuttavia, se la consulenza tecnica viene ritenuta sufficientemente completa e condivisibile essa può concorrere a convincere il giudice ai fini della sua decisione finale ovvero può avere un giusto peso nella sentenza finale.
Il Collegio ritiene, innanzitutto, che la perizia presente in atti, per essere oggetto di considerazione della Commissione Tributaria, debba essere quantomeno giurata al fine di far sottostare il tecnico alle conseguenze prescritte dall’art. 483 del codice penale e per quanto invocato ritiene che i Giudici di prima cure ben potevano non tener m considerazione il documento prodotto essendo Io stesso privo di valenza probatoria.
In ordine al secondo motivo d’appello secondo cui lamenta la mancata valutazione dell’invocata violazione dell’art. 1, co. 649 della L. 147/2013, il Collegio rileva che la disposizione invocata riguarda la TARI e non la TARSU oggetto d’accertamento la quale è disciplinata dal D.Lgs. 507/93. Tra l’altro secondo l’art. 11 delle Preleggi secondo cui ”la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo ” non pone dubbi che quanto invocato non può essere applicato agli anni 2010, 2011 e 2012 oggetto di contenzioso.
In ordine al terzo motivo d’appello secondo cui lamenta la mancata valutazione dell’invocata esenzione della tassa per produzione rifiuti speciali, il Collegio osserva che l’invocata esenzione per smaltimento rifiuti speciali ad opera di ditte specializzate non è dovuta poiché il ricorrente non ha dato prova di aver informato il Comune ex art. 70 del D.Lgs. 507/93, né di aver documentato con idonea documentazione le aree destinate allo stoccaggio di detti rifiuti, così come previste per Legge.
Per quanto innanzi motivato, assorbita ogni eccezione, la Commissione ritiene di rigettare l’appello.
Sussistono giusti ed equi motivi, tenuto conto che la RTI non si è costituita in giudizio, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e compensa le spese.
Così Deciso in Napoli il 05 dicembre 2018
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