Commissione Tributaria Regionale per la Campania sezione 6 sentenza n. 8254 depositata il 4 novembre 2019
Per realizzare la esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, grava sul contribuente l’onere della prova dell’assenza assoluta di colpa il quale può dirsi assolto qualora lo stesso dimostri di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’ente impositore Comune di Napoli impugna la sentenza n. 625/24/18 pronunciata dalla CTP di Napoli in data 29.11.2017 (depositata in data 23.01.2018) sul ricorso notificato dalla D. SAS DI A. D E avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni relative al tardivo pagamento della TARI anno 2014.
Nell’originario ricorso la contribuente lamentava in particolare l’irregolarità della procedura di riscossione del tributo, rappresentando che il Comune, nonostante l’esplicita sollecitazione in tal senso, non aveva provveduto ad inviare l’avviso di pagamento funzionale a determinare il numero delle rate e le relative scadenze; precisando, a tal riguardo, che un ulteriore argomento a sostegno dell’assunto era ricavabile dalla stessa legge 147/2013, che al comma 689 configurava l’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati quale vero e proprio obbligo gravante a carico degli enti impositori.
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso incentrando la soluzione della controversia proprio sotto tale specifico profilo. Osservano infatti quei giudici che il comma 69 della Legge di stabilità 2013 configuri la Tasi, al pari di quanto in passato previsto per la TARSU, non quale tributo da pagarsi in autoliquidazione ma da riscuotere d’ufficio previo l’invio di modelli precompilati; e che peraltro, anche laddove volesse accedersi ad una diversa interpretazione della normativa, non può non tenersi conto della diversa regolamentazione prevista in materia di TARSU e quindi delle difficoltà esegetiche poste dalla nuova normativa; e del fatto che, nel caso di specie, il contribuente aveva avanzato espressa richiesta dei modelli precompilati per via telematica, con conseguente onere per il Comune, proprio in un’ottica collaborativa con il contribuente, di inviare la relativa documentazione al fine di semplificare la procedura di riscossione.
Avverso la predetta sentenza muove appello il Comune di Napoli, lamentando violazione di legge, ed in particolare dell’art. 30 del Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 21.5.2014 (e modificato con deliberazione consiliare n. 46 del 7.8.2014), con cui il Comune di Napoli ha stabilito le modalità di applicazione della TARI, ai sensi del comma 662 e successivi della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), stabilendo in particolare che “[…] qualora l’invito di pagamento […] non sia stato recapitato[ … ] il contribuente avrà cura di provvedere: a) al pagamento in autoliquidazione […] del tributo dovuto […]”, così facendo venir meno l’obbligo di inviare all’interessato la comunicazione in ordine al pagamento di quanto dovuto, ovvero di modello di pagamento, trattandosi di una mera procedura facoltativa. L’appellante ha concluso pertanto per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si è costituita la parte l’appellata, che ha concluso per la conferma della sentenza con vittoria di spese del doppio grado di giudizio a favore del difensore antistatario.
L’appello è infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto premettere che seppure in ritardo la parte ha assolto il pagamento della TARI 2014, e che l’oggetto della controversia è quindi limitato alle sole sanzioni amministrative applicate dal Comune appellante.
Sulla questione sollevata dal Comune, rileva il collegio che il comma 689 della legge Finanziaria 2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, prevede che “[…] con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze […] sono stabilite le modalità di versamento/ assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati/ e prevedendo in particolare l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori […]”.
Orbene, il Regolamento I.U.C. del maggio 2014, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 21.5.2014 (e modificato con deliberazione consiliare n. 46 del 7.8.2014), con cui il Comune di Napoli ha stabilito le modalità di applicazione della TARI, sebbene preveda all’art. 30 l’invio dell’invito al pagamento, al comma 4 precisa che qualora tale invito non sia stato recapitato, il contribuente sarà tenuto al pagamento in autoliquidazione.
Appare quindi evidente che tale norma, così come congegnata – proprio in quanto non pone a carico del Comune l’obbligo di inviare all’interessato la comunicazione in ordine al pagamento di quanto dovuto, né tanto meno di spedire il modello di pagamento, trattandosi di adempimenti di natura solo facoltativa – non appare del tutto coerente con le previsione della fonte superiore, integrata dalla citata Legge Finanziaria 2014, finalizzata alla massima cooperazione e semplificazione per il contribuente a fronte della introduzione di un nuovo tributo.
Si pone pertanto il problema della eventuale disapplicazione della norma di rango inferiore in quanto si pone in insanabile contrasto con la norma primaria di rango superiore.
A tal proposito, osserva però il collegio che in tema di contenzioso tributario, il potere del giudice di disapplicare gli atti presupposti non può prescindere completamente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all’atto impugnato, dovendo essere esercitato con riferimento alla domanda del contribuente, alla luce di quanto disposto dall’art. 7, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12545 del17/06/2016).
Sicché, nel caso di specie, non avendo la contribuente posto tra i motivi d’impugnazione dell’atto impositivo la illegittimità del regolamento, quale suo atto presupposto, non è consentita a questo giudice la disapplicazione della predetta norma di rango subordinato.
Senonché,. non può però farsi a meno di osservare che nel caso di specie il Comune di Napoli ha omesso di inviare i modelli di pagamento preventivamente compilati, così come invece previsto dalla norma nazionale e come espressamente richiesto dalla odierna contribuente; e che l’Amministrazione finanziaria ha spostato per ben tre volte le date di pagamento della TARI 2014.
Vertendosi in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini della esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 può pertanto dirsi pienamente assolto l’onere gravante sul contribuente della prova dell’assenza assoluta di colpa, versando chiaramente l’odierno appellato in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza (v. Cass., Sez. 5, Ordinanza n.12901 del 15/05/2019).
La complessità e l’assoluta peculiarità delle questioni affrontate costituiscono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello e compensa le spese.
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