Commissione Tributaria Regionale per la FRIULI VENEZIA-GIULIA sezione 6 sentenza n. 83 depositata il 16 aprile 2018
RGA 598/15.
In data 27.11.2012 l’xxx SPA formulava all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gorizia istanza di rimborso dell’IRAP per l’esercizio 2008 oltre interessi, assumendo di trovarsi nelle condizioni per poter beneficiare del c.d. cuneo fiscale di cui all’art. 11 del citato D.Lgs. 446/97.
Formatosi il silenzio rifiuto presentava ricorso alla Commissione tributaria Provinciale di Gorizia per vedersi riconosciuto il rimborso assumendo che operando nel settore dei trasporti pubblici di persone non apparteneva ai soggetti esclusi dal beneficio della riduzione del cuneo fiscale difettando sia del requisito della concessione traslativa sia di quello della tariffa remuneratoria in quanto non operante ne’ in regime di concessione ne’ a tariffa.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gorizia contestando le argomentazioni della Contribuente concludendo per il rigetto del ricorso.
I giudici di primo grado con sentenza n. 111/01/15 depositata in data 27.05.2015 respingevano il ricorso dell’ xxxxx osservando che la ricorrente “svolge il servizio di TPL in via esclusiva, senza doversi confrontare sul medesimo terreno con altri operatori del settore sulla base di un rapporto di concessione di servizio pubblico instaurato con la Provincia di Gorizia a tariffa. Quanto alle eccezioni formulate dall’Ufficio, i giudici respingevano quella concernente l’irretrattabilità di una manifestazione di volontà negoziale trattandosi di scelta dell’ xxxxx in sede di dichiarazione annuale. Veniva assorbita tacitamente la questione circa la tardività dell’istanza di rimborso limitatamente all’IRAP versata nel giugno 2008.
Ha quindi proposto appello l’xxxxx S.P.A., lamentando che i primi giudici non abbiano interpretato correttamente i due concetti di “concessione traslativa” e “tariffa remuneratoria” che costituiscono il presupposto per l’applicazione del cuneo fiscale, mentre, dalla più approfondita analisi dell’attività di servizio pubblico di trasporto esercitata, si potrebbe trarre il fondato convincimento dell’applicabilità, nel caso di specie, dei benefici previsti dalla citata normativa. Conclude per la riforma della pronuncia di primo grado con vittoria di spese di lite.
Resiste l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Gorizia costituendosi in giudizio controdeducendo alle argomentazioni avversarie e proponendo appello incidentale relativamente all’irretrattabilità della manifestazione di volontà negoziale trattandosi di scelta dell’xxxxx in sede di dichiarazione annuale, nonché riproponendo la questione della tardività dell’istanza di rimborso limitatamente all’IRAP versata nel giugno 2008.
Parte Appellante deposita memoria ove ribadisce le argomentazioni sviluppate e controdeduce in merito all’appello incidentale formulato dall’Ufficio ritenuto infondato.
Udita la discussione in pubblica udienza il collegio si è riservata la decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente affrontato l’appello incidentale dell’Ufficio che risulta fondato.
Assume l’Agenzia delle Entrate che nella determinazione della base imponibile IRAP per il 2008 xxxxx decideva di applicare le disposizioni di cui all’art. 11 del D.LGS 446/97 beneficiando della deduzione di cui alla lettera a) numeri 1 e 5 , decideva conseguentemente di non applicare le deduzioni per il cuneo fiscale di cui al medesimo art. 11 lettera a) numeri 2, 3 e 4 peraltro alternative rispetto a quelle di cui al numero 5.
Va osservato che sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e come tali possano essere emendate dal contribuente in presenza di errori che lo espongano al pagamento di tributi maggiori, tuttavia, qualora la legge subordini la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente da compiersi attraverso la compilazione di un modulo, detta dichiarazione assume il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore (in quanto recante indicazioni volte a mutare la base imponibile e come tali inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale), salvo che il contribuente dimostri che lo stesso fosse conosciuto o conoscibile da parte dell’Amministrazione. Conf. Cass. Sez. 6 Ord. 18180 dd. 16.9.2015.
Va anche osservato che in tema di dichiarazione dei redditi, le manifestazioni di volontà ivi contenute, a cui il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale, hanno il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., l’essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto emendabile in corso di giudizio l’omessa tempestiva indicazione, nel quadro RU della dichiarazione di competenza, di un credito d’imposta ex art. 11 della legge n. 449 del 1997, benché il contribuente non avesse fornito alcuna prova della essenzialità ed obbiettiva riconoscibilità dell’errore commesso). Conf. Cass. Sez. 5-6- Ord. N. 20208 dd. 8.10.2015.
Nell’odierna vertenza la richiesta di rimborso si fonda essenzialmente su un ripensamento e non di un errore. Si legge infatti nell’originaria istanza di rimborso che “nel frattempo sono intervenute sentenze di Commissioni Tributarie che, in fattispecie identiche alla situazione in cui versa la Società hanno accolto le ragioni del contribuente”.
In conclusione l’accoglimento dell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Gorizia, determina per ragioni di liquidità il rigetto dell’appello principale della Società.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano a favore dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Gorizia come da dispositivo.
In accoglimento dell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Gorizia dichiara inammissibile l’istanza di rimborso della Società Contribuente che condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate in Euro 1.500,00 per il primo grado ed Euro 2.000,00 per il secondo grado, oltre al rimborso del contributo unificato prenotato a debito.
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