COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sentenza n. 437 sez. I depositata il 27 marzo 2019
Trasferimento immobiliare fra coniugi – In adempimento di accordi di separazione – A considerevole distanza temporale – Sussiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.G. proponeva ricorso avverso avviso di liquidazione emesso da Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Genova, in relazione a imposta di registro dovuta per un trasferimento di quota immobiliare, tramite atto pubblico rogato in data 6.9.2016 dal notaio ricorrente, il quale aveva provveduto alla registrazione dell’atto, il trasferimento era avvenuto in adempimento degli obblighi assunti con verbale di separazione consensuale fra le parti della vendita. L’Amministrazione finanziaria non riconosceva le agevolazioni di cui all’art. 19, L. 6.3.1987, n. 74.
La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 1131 del 5.7-19.9.2017, rigettava il ricorso, osservando che il lungo lasso di tempo trascorso (22 anni) impedisse di considerare la vendita come attuazione delle obbligazioni sorte dalla separazione, il cui termine di adempimento, stabilito convenzionalmente fra le parti al 30.6.1994, doveva considerarsi perentorio ed era ormai scaduto.
Proponeva appello il contribuente lamentando difetto di motivazione della sentenza impugnata; erronea applicazione dell’art. 19, cit., ove non si rinveniva alcun termine che condizionasse l’esenzione dall’imposta di registro ed il cui superamento era stato cagionato dalla necessità di ottenere concessione in sanatoria; l’assenza di alcun intento elusivo nel trasferimento in questione. Rilevava ancora l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto al trasferimento della moglie acquirente, invocata dall’Amministrazione finanziaria laddove era istituto nella sola disponibilità delle parti.
Sottolineava l’intento agevolativo delle crisi familiare, proprio della norma in questione, e la gratuità dell’atto posto in essere.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, contestando l’appello del contribuente e ribadendo le motivazioni espresse già nell’avviso di liquidazione e nel corso del giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’esenzione dall’imposta di registro è stata concepita dal Legislatore allo scopo di agevolare la composizione bonaria delle crisi matrimoniali. Tale composizione sovente abbisogna di divisioni o di trasferimenti immobiliari all’interno della coppia destinata a separarsi, al fine di stabilire un assetto patrimoniale fra le parti equo e definitivo. Quel che rileva, ai fini dell’esenzione, è che il negozio, altrimenti sottoposto ad imposizione, sia Cass. Sez. V, 8104/2017; 13340/2016, stipulato a tale fine transattivo e non al mero scopo di attuare trasferimenti immobiliari in esenzione d’imposta, invocando strumentalmente una procedura di separazione o di divorzio consensuali.
Se così è, non si vede per quale motivo un eventuale differimento dell’esecuzione dell’accordo – quali che ne siano le ragioni ispiratrici – dovrebbe essere, di per se stesso soltanto, rivelatore di un originario intento elusivo. Non si comprende, infatti, quale vantaggio, in termini di carico tributario, dovrebbero avere i coniugi dal differire l’esecuzione concreta del trasferimento concordato tempo prima. Pertanto, o si prova che l’intento elusivo era già presente al momento della composizione della crisi coniugale (il che nemmeno l’Amministrazione finanziaria sostiene, essendo il suo avviso di liquidazione fondato unicamente sul decorso del tempo), e allora a ben poco rileverebbero sia la tempestività che il ritardo del negozio di trasferimento. Oppure, al contrario, in assenza di tale prova, il lasso di tempo, anche considerevole, fra accordo coniugale – assimilabile ad un contratto preliminare e contratto definitivo non assume alcun rilievo ai fini fiscali (a meno che non si facciano valere fatti sopravvenuti all’accordo, sintomatici di un intento non più compositivo, bensì divenuto elusivo. Ad esempio: l’intervenuta riconciliazione fra i coniugi che priverebbe il trasferimento di qualsivoglia finalità transattiva).
Né si vede come l’Amministrazione finanziaria possa invocare la scadenza di un termine posto nell’esclusivo interesse delle parti negozianti e che esse erano del tutto libere di consensualmente differire, anche tacitamente. Ciò toglie rilievo a ogni discussione sul carattere ordinatorio o perentorio del termine in esame.
Analogo ragionamento deve essere svolto per la dedotta prescrizione, propria o impropria che essa sia, che solo la parte nel cui interesse è posta avrebbe diritto di eccepire.
La particolarità e novità della questione suggeriscono la compensazione delle spese.
La Commissione Tributaria Regionale per la Liguria
PER TALI MOTIVI
accoglie l’appello e annulla l’avviso di liquidazione impugnato. Spese compensate.
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