COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sentenza n. 468 sez. I depositata il 10 aprile 2019
Imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo – Procedimento di mediazione – Atti – Esenzione – Sussiste
L’Agenzia delle Entrate di Genova appella avverso la sentenza n. 134/6/2018 della CTP di Genova che aveva accolto il ricorso del notaio S.G. per imposta ipotecaria e catastale per l’anno 2016 eccependo quanto segue.
In data 2/11/2016 veniva sottoscritto un accordo di conciliazione tra G.G. e i signori G., S. e D. M. B., avente ad oggetto il trasferimento a favore di questi ultimi della quota di comproprietà pari a 5/12 dell’intero dell’appartamento con annesso box in Genova, via G. n. 80, già intestata al sig. G. G.
Tale accordo veniva riprodotto nell’atto autenticato dal notaio S. in data 2/11/2016, e in tale atto le parti attribuivano ai beni trasferiti il valore di Euro 43.000,00, chiedendo di avvalersi delle norme agevolative di cui all’art. 17 del D.Lgs. 28/10.
Al momento dell’autoliquidazione il notaio non versava alcun importo, e l’Ufficio, ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.Lgs. 28/2010, che limita l’esenzione d’imposta ai verbali di accordo alla sola imposta di registro e nei limiti dell’importo di Euro 50.000,00, notificava al notaio l’avviso di liquidazione con cui richiedeva il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali.
Il notaio provvedeva al pagamento del quantum liquidato dall’Ufficio in data 23/1/2017, ma in data 7/2/2017 impugnava tale avviso di liquidazione, ritenendo che per l’atto in oggetto spettasse un’esenzione non solo per l’imposta di registro, nei limiti di Euro 50.000,00, ma anche per le imposte ipotecaria, catastale e di bollo richiesta.
Come detto la CTP accoglieva il ricorso del contribuente.
Avverso tale sentenza impugna l’Ufficio, eccependo, come primo motivo di appello, violazione dell’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 e degli artt. 12 e 18 delle Preleggi.
Richiama l’art. 17 comma 3 del D.lgs. 28/2010, il quale prevede che il cd. verbale di accordo sia esentato, nel limite visto sopra, dal solo pagamento dell’imposta di registro e non dalle altre imposte quali quella ipotecaria, catastale e di bollo.
Secondo l’Ufficio, in mancanza di espressa previsione, si deve concludere che tali imposte restino dovute sia con riferimento al verbale di accordo, sia con riferimento al susseguente atto notarile di riproduzione degli accordi presi in tale sede.
Contesta la sentenza di I° grado, laddove i primi giudici affermano che la norma de qua dovrebbe essere interpretata in chiave estensiva, ricomprendendo nell’esenzione tutte le imposte.
Secondo la CTP le esenzioni previste dall’art. 17 comma 2 del D.Lgs. 28/2010 dovrebbero essere estese non solo agli atti prodromici del procedimento di mediazione ma anche al finale accordo di conciliazione.
Tale interpretazione estensiva, secondo l’Ufficio, è contraria alla norma e all’art. 12 delle Preleggi.
Richiama altresì l’art. 14 delle stesse Preleggi, secondo cui le norme penali e quelle che fanno eccezione a norme generali, come le norme tributarie, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
In applicazione di tale canone ermeneutico la consolidata giurisprudenza afferma che le disposizioni che prevedono agevolazioni tributarie o esenzioni sono norme di stretta interpretazione e quindi non suscettibili di estensione o interpretazione analogica.
Richiama giurisprudenza di merito e in particolare sentenza n. 80/3/2015 della CTP dell’Aquila, confermata in 2° grado in cui vengono recepite tutte le tesi dell’appellante Ufficio.
Come secondo motivo di ricorso eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 60 lettera o) della Legge Delega 69/2009, in base alla quale fu emanato il DL n. 28 del 4/3/2010, in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.
In particolare richiama, tra i vari principi direttivi che era previsto che il Governo fosse delegato ad introdurre forme di agevolazione fiscale a favore delle parti, assicurando l’invarianza di gettito, e pertanto si propende per un’interpretazione restrittiva della norma.
Sulle questioni non esaminate in sentenza afferma che la norma fa un netto distinguo tra gli atti del procedimento di mediazione e il verbale di accordo, per il quale è prevista solo l’esenzione, entro il limite di Euro 50.000,00, dall’imposta di registro.
Tale distinguo risulta essere assente nell’art. 19 della L. 74/1987, secondo cui gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, e pertanto le due norme sono diversamente formulate.
Alla luce di quanto sopra chiede, in riforma della sentenza impugnata, la conferma dell’avviso di liquidazione in contestazione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Controdeduce parte contribuente che richiama la Circ. n. 2/E del 21/2/2014, la quale precisa espressamente che la mediazione costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo a quello giudiziario, introdotto con l’art. 17 del DL 28/2010, con una disciplina fiscale di carattere agevolativo.
Tale regime di favore, funzionale all’istituto della mediazione, trova applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili.
Condivide le motivazioni della sentenza di I° grado e richiama l’art. 17 comma 2 del decreto in oggetto, secondo il quale tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; infatti con la parola tutti relativi al procedimento di mediazione il legislatore ha compreso anche il verbale di accordo, e l’esenzione si estende ad ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ivi comprese le imposte ipotecarie e catastali.
Pertanto contesta quanto argomentato al riguardo dall’ufficio; l’appellato afferma che, se si aderisse alla tesi dell’Ufficio, verrebbe stravolta la volontà del legislatore, che ha inteso incentivare non la mediazione in quanto tale, ma il raggiungimento dell’accordo.
Richiama parere n. 913-8/2014 della Direzione Regionale del Lazio, con cui viene ritenuto che l’esenzione prevista per il verbale di mediazione riguardi anche l’atto redatto dal notaio, se quest’ultimo recepisce i contenuti del suddetto verbale.
Richiama nuovamente il 2° e il 3° comma dell’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 e chiede la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di I° grado, con vittoria delle spese di giudizio.
DIRITTO
L’appello dell’Ufficio non è meritevole di accoglimento e pertanto deve essere confermata la sentenza di I° grado.
Al fine di esplicitare l’iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire all’esito di cui sopra la Commissione rileva che, con D.Lgs. 28/2010 è stato introdotto un regime agevolativo a favore di chi accede all’istituto della mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La Commissione richiama l’art. 17 comma 2° del D.Lgs. 28/2010, il quale prevede l’esenzione di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Poiché la norma non ha trovato ad oggi un’interpretazione univoca da parte né della giurisprudenza, né della dottrina, è necessario procedere ad interpretare la disposizione in oggetto secondo l’art. 12 delle Preleggi, in base al quale alla legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore.
Inoltre, se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo a disposizioni concernenti casi simili e materie analoghe.
Tornando al comma 2 dell’art. 17 di cui sopra i dubbi che sono sorti al riguardo concernevano il significato dell’espressione “spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura e specie, ossia se la norma potesse trovare applicazione anche con riferimento a tipologie di tributi non espressamente menzionate, come, nel caso in oggetto, le imposte ipotecarie e catastali.
La soluzione a favore dell’interpretazione estensiva e quindi dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali nei procedimenti di mediazione trae il suo fondamento dalla soluzione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità (n. 6065/2000) relativamente all’interpretazione dell’art. 19 della L. 74/1987, riguardante tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio.
I giudici di legittimità hanno affermato che la norma utilizza in senso atecnico la parola tassa, che quindi va intesa nel suo significato più ampio; non si può mancare di rilevare che l’ambito di assoggettamento delle due disposizioni è pressoché coincidente.
La stessa Amministrazione finanziaria, con CM 49/E del 2000 ha affermato che il termine tassa deve essere inteso nel senso di tributo e quindi nel significato più ampio.
Un altro aspetto estremamente delicato concerne quanto sostenuto dall’Ufficio circa il distinguo da fare tra gli atti del procedimento di mediazione, per i quali, in base a quanto previsto al comma 2, è disposta l’esenzione da bollo e tassa di ogni specie e il verbale di accordo, per il quale è prevista solamente l’esenzione dall’imposta di registro entro il limite di Euro 50.000,00.
Al riguardo la Commissione richiama il parere n. 913-8/2014 della Direzione Regionale del Lazio, secondo cui viene ritenuto che l’esenzione prevista per il verbale di mediazione riguardi anche l’atto redatto dal notaio, se quest’ultimo recepisce i contenuti del suddetto verbale, come nella fattispecie.
Coordinando tutte le disposizioni analizzate si può affermare che il secondo comma dell’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 esprime un criterio di carattere generale, in base al quale tutti gli atti del procedimento di mediazione, e quindi compreso anche l’accordo, sono esenti da ogni tassa e spesa se nel limite di Euro 50.000,00.
Oltre tale limite i verbali di accordo sono soggetti alle imposte di registro.
In assenza di giurisprudenza al riguardo, il principio che si sta affermando è quello sopra riportato.
Alla luce di quanto sopra l’appello dell’Ufficio deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza di I° grado.
Per quanto riguarda le spese di giudizio, l’estrema complessità, novità ed opinabilità delle questioni trattate ne impongono la compensazione, ex art. 15 del D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello dell’Ufficio e conferma la sentenza di I° grado. Spese compensate.