COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sentenza n. 480 sez. V depositata il 17 aprile 2019
Modello 730 – Mancata trasmissione all’Agenzia delle entrate – Ricevuta rilasciata dal Caf – Prova della presentazione – Sanzione – Annullamento – Sussiste
Con sentenza n. 498 del 20.4.2015 la C.T.P. di Savona accoglieva il ricorso proposto da B.A. avverso avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Savona con il quale veniva contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 con conseguenti sanzioni e negazione di rimborso. Le spese venivano compensate. Essendo risultato che il contribuente aveva consegnato al CAF la sua dichiarazione e che la mancata presentazione era a questi unicamente attribuibile, non avendo inviata la dichiarazione in via telematica, la C.T.P., ritenuta prevalente la buona fede del ricorrente, dichiarava non dovute le sanzioni e riconosceva il diritto al rimborso di Euro 5.563,00, “se dovuto”.
Ricorreva in appello l’Agenzia chiedendo la riforma della sentenza.
Ricordava che l’art. 3, comma 6 del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce, in caso di invio telematico del Mod. 730 presentato al CAF, che le banche e gli uffici postali rilasciano la ricevuta della presentazione e che gli intermediari devono rilasciare al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa e la copia della comunicazione dell’Agenzia di ricezione della dichiarazione, mentre l’art. 3, comma 9 del D.P.R. cit., prevede l’obbligo di conservazione per quattro anni della dichiarazione sottoscritta e di tutti i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. Inoltre al comma 10 è previsto che la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica.
La gravata sentenza aveva pertanto violato la normativa sopra ricordata ed il principio secondo cui non è ammesso ignorare la legge.
Eccepiva, quale secondo motivo, la violazione dell’art. 10 della L. n. 212/2000 per aver deciso ultra petita, con riguardo al rimborso che nel ricorso introduttivo neppure era stato richiesto, essendosi limitato a richiedere solo domande di annullamento totale o parziale dell’accertamento. Sussisteva pertanto anche la violazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992. In assenza di presentazione della dichiarazione non poteva essere riconosciuto alcun rimborso.
Cosi concludeva: “Voglia codesta Onde Commissione regionale, in annullamento/riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Savona, rigettare il ricorso introduttivo del giudizio del contribuente, confermando l’operato dell’Ufficio. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, eventualmente maggiorate del 50% ex art. 17-bis, comma 10 del D.Lgs. 546/1992.”
Si costituiva il contribuente riassumendo quanto avvenuto in merito alla tempestiva consegna al CAF della dichiarazione redditi Mod. 730/2009, consegna che risultava provata dalla relativa ricevuta rilasciata dal CAF.
La dichiarazione presentava un credito IRPEF di Euro 5.755,00, un dovuto di Euro 192,00 per Addizionale Regionale dell’IRPEF, con conseguente diritto al rimborso di 5.563,00.
Il modello 730/2009 non veniva trasmesso telematicamente all’Agenzia dal CAF.
Con avviso notificato il 26.11.2013 veniva accertata una maggiore IRPEF di Euro 3.851,00, addizionale regionale di € 120,00 con irrogazione delle sanzioni per “Omessa dichiarazione IRPEF ed Addizionale Regionale”.
Il ricorrente, con istanza ex art. 174 bis D.Lgs. n. 546/92 sosteneva l’insussistenza della violazione di omessa presentazione della dichiarazione, l’inapplicabilità di sanzioni ed interessi ex art. 10, L. 212/2000 ed il mancato conteggio degli acconti versati.
Questi ultimi venivano riconosciuti nell’ambito del procedimento di mediazione. L’Agenzia notificava proposta di mediazione con la sola riduzione delle sanzioni e rideterminazione della pretesa, cui il contribuente non aderiva.
In merito all’appello dell’Agenzia rilevava che l’art. 3 del D.P.R. 322/98, richiamato dall’Ufficio, non si applicava al Mod. 730 cui va invece applicato il “Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di Assistenza Fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituii d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 9.7.1977 n. 241”.
In proposito richiamava l’art. 13, comma 1 e l’art. 15 del D.M. 164/1999 per cui la ricevuta rilasciata dal CAF costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Ciò trovava conferma anche nella Circolare n. 11/E del 19.2.2008.
Risultava pertanto che la contestazione di omessa dichiarazione era del tutto infondata.
Quanto al motivo d’appello riguardante la ultra petizione commessa dal giudice di primo grado, lo stesso era infondato in quanto la sentenza non conteneva alcuna condanna al pagamento di somme a favore del contribuente e a carico dell’Amministrazione.
Concludeva rilevando come l’Agenzia avrebbe dovuto attivarsi nei confronti del CAF ex art. 7 bis del D.Lgs. 241/1997 richiedendo la sanzione ivi prevista per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, anziché sanzionare il contribuente incolpevole.
Così concludeva: “Voglia codesta Onde Commissione Tributaria rigettare l’appello dell’Ufficio perché infondato, confermando la sentenza n. 498/05/2015 emessa dai giudici di prime cure.
In subordine, riconoscendo la buona fede del ricorrente, dichiarare non dovute in tutto o in parte le sanzioni e gli interessi irrogati e/o non dovute in tutto o in parte le maggiori imposte accertate. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio con maggiorazione del 50% come per legge, a favore della parte appellata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
La vertenza veniva discussa all’udienza del 7.2.2019.
L’appello deve essere respinto.
Alla presentazione del Mod. 73 si applica la disciplina di cui agli artt. 13 e 15 del D.M. 164/1999, come rilevato dal contribuente e confermato dalla circolare dallo stesso citata. La dichiarazione va pertanto considerata presentata e le sanzioni per la sua asserita omissione, annullata.
La soluzione dell’interpretazione del D.M. cit. va rinvenuta nelle istruzioni al Mod. 730/99 ove è previsto che entro il 31.5.2009 il CAF (o il professionista abilitato “rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione dichiarazione e della busta da parte del contribuente” e quindi entro un termine anteriore rispetto a quello del 25.6.2009, stabilito per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dichiarazioni predisposte.
Appare dunque corretta l’impostazione dell’esame della normativa offerta dal contribuente.
Quanto al rimborso, posto che la dichiarazione è stata presentata, il relativo diritto va riconosciuto senza peraltro che si possa stabilire la relativa condanna, condanna che in effetti non è stata disposta dalla impugnata sentenza.
La sentenza va pertanto confermata, anche se con diversa motivazione, non assumendo rilevanza la buona fede del contribuente.
Le spese vengono compensate considerato che il contribuente non si è preoccupato di richiedere al CAF la prova dell’avvenuta trasmissione del Mod. 730.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza con diversa motivazione. Spese compensate.
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