Commissione Tributaria Regionale per la Liguria sezione 1 sentenza n. 1122 depositata il 26 settembre 2019
La tassa di ispezione sugli apparecchi per indagine radioscopica in dotazione a studi medici privati è indipendente dal concreto svolgimento di attività ispettive. Il presupposto dell’imposta è, invece, costituito dal mero possesso di determinate apparecchiature.
F. C. proponeva· ricorso avverso provvedimento di irrogazione di sanzioni, emesso dalla REGIONE LIGURIA, in relazione all’omesso pagamento della tassa di ispezione, per gli. anni dal 2012 al 2017, contestatogli da A.R.P.A.L (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure) con processo verbale di constatazione.
Il ricorrente lamentava la mancata effettuazione delle ispezioni, salvo un accesso nel 2017; i mutamenti legislativi che avevano condotto all’abrogazione del tributo, come deciso anche da altre Regioni; l’esclusione degli studi odontoiatrici dal tributo in questione. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con sentenza n. 1183 del 12-18.10.2018, rigettava il ricorso …. . Rilevava la Commissione Tributaria Provinciale che la tassa di ispezione era un tributo dovuto annualmente, avente come presupposto il possesso di apparecchi radiologici e non l’effettuazione di concreta attività ispettiva. Ciò in base all’art. 196, r.d. 27.7.1934, n. 1265 (t.u. leggi sanitarie), richiamato anche dall’art. 43, l. 23.12.1978, n. 833. La L. reg. Liguria 27.12.1994, n. 66 aveva poi ribadito tale obbligo tributario. Ininfluente era la considerazione sull’abrogazione di tale tributo da parte di altre Regioni.
Proponeva appello ribadendo le difese di primo grado. In particolare, sulla necessità di collegare la tassa ad una effettiva attività di ispezione, in oggi riservata dall’art. 8 d.lgs. 26.5.2000, n. 187 a specifiche figure professionali, estranee alla REGIONE. Si costituiva REGIONE, contestando l’appello del contribuente.
Né l’art. 196 t.u. leggi san., né la tariffa allegata, sub art. 4, della L. reg. 66/1994 ancorano il tributo in questione allo svolgimento concreto di un’attività ispettiva, il cui presupposto è costituito, invece, dal possesso di determinate apparecchiature. Lo stesso riferimento al 31 gennaio; quale termine per il pagamento della tassa annuale permette di comprendere che essa . è completamente disancorata dall’esecuzione concreta di un’attività ispettiva essendo, piuttosto, destinata a finanziare le attività generali di controllo svolte da A.R.P.A.L. o A.S.L. Anche l’art. 4, r.d. 28.1.1935, n. 145 (regolamento di esecuzione del t.u. leggi san.;) prevedeva un’ispezione con cadenza biennale; il che disancora la debenza annuale del tributo dalla effettiva esecuzione di un’attività ispettiva.
Né si comprende in quale modo il d.lgs. 26.5.2000, n. 187 avrebbe abrogato il tributo in questione, esplicitamente o implicitamente, non contenendo esso alcuna disposizione incompatibile con le fonti legislative precedenti, dalle quali sorge l’obbligazione tributaria. La previsione di un . sistema di controllo del rischio radiologico ad opera dello stesso esercente l’attività non determina il venir meno del potere generale di ispezione dell’autorità sanitaria pubblica.
La presente decisione si conforma ad altri· precedenti di questa stessa Commissione Tributaria Regionale, quali la n. 787 del 13-26.6.2019, ove vengono svolte argomentazioni non dissimili da quelle sopra riportate.
Né si comprende, infine, quale rilievo potrebbe avere l’abrogazione del tributo da parte di altre Regioni.
La particolarità della questione e l’esistenza di orientamenti contrastanti inducono alla compensazione delle spese.
La Commissione Tributaria Regionale per la Liguria
rigetta l’appello. Spese compensate.