Commissione Tributaria Regionale per la Liguria sezione 1 sentenza n. 1242 depositata il 25 ottobre 2019
Effetti della costituzione tardiva dell’Ufficio nel giudizio tributario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. M. P. ricorreva avverso l’avviso di accertamento I.M.U. n. 5566 del 23/06/2017, emesso dal Comune di Sestri Levante relativamente all’annualità 2012, eccependo l’illegittimità e la nullità del predetto avviso per i seguenti motivi:
1) Illegittimità dell’atto impugnato poiché emesso in violazione del principio del contraddittorio preventivo fra le parti;
2) nullità dell’atto impugnato poiché emesso in violazione dell’art 10 bis dello Statuto del contribuente – Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale – prescrive l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, a pena di nullità, per fattispecie di abuso del diritto (nel caso di specie asserita falsa residenza);
3) nullità per carenza assoluta di motivazione e/o motivazione apparente: (violazione anche dell’art. l commi 161 e 162 della Legge 296/06 richiamati nel regolamento IUC).
Con Sentenza n. 876/4/18 depositata il 14 agosto 2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, respingeva il ricorso ritenendo che:
a) non essendo le imposte locali tributi armonizzati, il contraddittorio non fosse obbligatorio;
b) l’immobile dovesse essere considerato “altro fabbricato” e non destinato ad abitazione principale non dimorando ivi abitualmente il contribuente ed i suoi familiari.
Appella il contribuente sostenendo che, avendo il Comune considerato come ”falsa” la residenza dichiarata, la questione sarebbe riconducibile ad una ipotesi di “abuso del diritto”, fattispecie per cui il contraddittorio sarebbe obbligatoriamente disposto dall’art. 10 bis della legge n. 212/2000 il quale dispone che: “l ‘abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità. Dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto”.
Inoltre, secondo l’appellante, sussisterebbe nullità dell’avviso di accertamento non avendo il Comune formulato una specifica motivazione in relazione alla presunta condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente.
Lamenta infine l’appellante che i Primi Giudici non abbiano tenuto conto della tardiva costituzione in giudizio del Comune ed abbiano addirittura integrato con la loro decisione la motivazione dell’avviso di accertamento.
Si è costituito tardivamente in giudizio il Comune di Sestri Levante depositando controdeduzioni di cui l’appellante ha eccepito l’inammissibilità.
CONCLUSIONI DELL’APPELLANTE P. M.
Chiede che Codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale di Genova voglia annullare la sentenza impugnata, in quanto ingiusta e illegittima e, in riforma della sentenza impugnata dichiarare:
1) in via principale, la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per gravi ed insanabili violazioni dei principi del contraddittorio preventivo fra le parti;
2) sempre in via principale, la nullità dell’impugnato avviso di accertamento in quanto emesso in violazione dell’obbligo di preventivo contraddittorio con il contribuente prescritto, a pena di nullità, dall’art. 10bis, Legge n. 212, del 27/07/2000 nell’ambito di contestazione di fattispecie di abuso del diritto;
3) sempre in via principale, l’illegittimità dell’impugnato avviso di accertamento per totale mancanza di motivazione e/o motivazione apparente con riguardo ai fatti contestati al contribuente e alle motivazioni logico deduttive poste alla base della pretesa del Comune, in palese violazione dell’art. 7 della Legge n. 212 del 2000.
CONCLUSIONI DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE
“Voglia l’Ill.ma Commissione Tributaria Regionale della Liguria respingere integralmente il ricorso in appello perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva il Collegio, con riguardo all’eccezione proposta dalla parte in relazione alla tardiva costituzione del Comune nel giudizio, che è principio ormai consolidato quello secondo cui l’ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all’art. 23 c. l Dlgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all’ art. 32 c. l Dlgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell’art. 23 c. 1 che non prevede, a differenza del precedente art. 22 c. 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell’inammissibilità m caso del mancato rispetto del termine indicato nonché sull’esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost.
Nel caso di specie, peraltro, il Comune non ha rispettato neppure il termine di cui all’art. 32 c. 1 Dlgs 546/1992, costituendosi e depositando memoria cinque giorni prima dell’udienza di discussione.
Il Collegio pertanto, ribadito che la sanzione processuale dell’inammissibilità della costituzione in giudizio non è prevista dalla norma e che la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell’articolo 24 della Costituzione, di partecipare alla discussione orale della causa all’udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, ritiene di dichiarare inammissibili le memorie depositate dal Comune il 25/9/2019, consentendo peraltro all’Amministrazione Comunale di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza.
Premesso quanto sopra, l’appello risulta fondato.
E’ infatti di tutta evidenza l’assoluta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, consistente unicamente nella indicazione: “falso residente”.
Detta presunta “motivazione” non assume neppure la forma di un periodo completo composto da soggetto e predicato, non permettendo al destinatario dell’atto di comprendere le ragioni di fatto e il meccanismo logico deduttivo che ha portato all’emissione dell’avviso di accertamento impugnato.
Quale violazione intendesse contestare il Comune di Sestri Levante al contribuente viene successivamente esplicitato nelle controdeduzioni, depositate in entrambi i gradi del giudizio, ma i contenuti delle stesse non possono essere presi in considerazione, sia perché non risulta possibile integrare le motivazioni dell’avviso di accertamento nel corso del giudizio, sia perché gli atti sono stati depositati, in entrambi i gradi, in violazione del citato articolo art. 32 c. l Dlgs 546/1992.
In particolare l’Ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell’accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite, atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione.
Pacifico è, poi, che alle carenze dell’Amministrazione non possa supplire il Giudice tributario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l’appello.
Condanna il Comune di Sestri Levante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in Euro quattrocento omnicomprensivi, oltre accessori di legge.
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