Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione 1, sentenza n. 59 depositata il 8 gennaio 2019
rimborso accise
OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Dogane appella avverso la sentenza n. 68/2/2016 della CTP di La Spezia che aveva accolto il ricorso della società A. E. spa esperito avverso l’avviso di pagamento n. 2015/A/706 del 16/2/2015, per Euro 5.706,18 eccependo quanto segue.
In data 6/8/2014 la società in oggetto presentava all’Ufficio delle Dogane di La Spezia istanza per ottenere il rimborso dell’importo di Euro 169.490,08, relativo ad accise sul gasolio per autotrazione utilizzato, nel 2° trimestre 2014, dalla predetta società sui propri veicoli adibiti al trasporto pubblico.
A seguito dell’istanza l’Agenzia delle Dogane emetteva in favore di A. atto di rimborso in compensazione per l’intero importo richiesto.
All’esito di controlli successivamente eseguiti dall’Ufficio rimborsi della Dogana di La Spezia, l’Amministrazione finanziaria accertava l’esistenza di alcune irregolarità nella suddetta istanza di rimborso, in quanto la società aveva richiesto ed illegittimamente ottenuto il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione anche per il gasolio che essa aveva utilizzato su alcuni veicoli, ossia 8 filobus e un pulmino, che non sono contemplati dalla normativa concernente l’agevolazione fiscale in oggetto.
A seguito di ciò la Dogana di La Spezia notificava verbale di constatazione n. A683 del 12/2/2015, per chiedere il pagamento di Euro 5.860,82, pari all’ammontare dell’indebito rimborso delle accise che A. aveva illegittimamente ottenuto.
Il suddetto importo, maggiorato degli interessi di legge, veniva pagato dall’appellata a mezzo di modello F24.
Avverso l’avviso di pagamento A. presentava ricorso alla CTP di La Spezia per chiedere l’annullamento dell’atto impositivo e la restituzione delle somme già versate.
Nel frattempo, l’Ufficio delle Dogane annullava parzialmente, in autotutela, l’avviso di pagamento de quo limitatamente alla richiesta di pagamento delle accise, pari a Euro 154,64, per l’utilizzo da parte di A. del gasolio per autotrazione sul pulmino.
Il contenzioso proseguiva quindi per il residuo importo di Euro 5.706,18, e, come detto, la CTP annullava l’avviso di pagamento.
In primo luogo l’ufficio contesta la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione del DPR 277/2000 in relazione al DLGS 285/92 e modifiche (Codice della Strada).
Secondo l’Ufficio la sentenza è meritevole di censura nella parte in cui la CTP ha ritenuto di estendere l’agevolazione commerciale prevista dal legislatore per l’utilizzo del gasolio commerciale per l’autotrazione anche per il gasolio utilizzato sui filobus.
Richiama gli artt. 1,3 e 6 del decreto ed afferma che è evidente che il legislatore ha inteso subordinare il diritto al riconoscimento dell’agevolazione fiscale in favore di determinati soggetti individuati dalla legge, all’utilizzo del gasolio su una ben specifica tipologia di mezzi di trasporto, ossia sui veicoli definiti dalla norma come autoveicoli, con ciò facendo riferimento in modo specifico alle autovetture e non certo ad altri tipi di veicoli.
Gli autoveicoli ai quali deve farsi specifico rinvio per interpretare il DPR 277/00 sono i veicoli con almeno 4 ruote, esclusi i motoveicoli, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada.
Nel caso in esame, il gasolio delle cui accise l’A. E. SPA ha chiesto ed ottenuto inizialmente il rimborso, non è stato utilizzato dalla società di trasporti per l’autotrazione di propri autoveicoli, come individuati dal CDS, bensì è stato utilizzato dalla società appellata per produrre energia elettrica per i filobus denominati SOLARIS TROLLINO 12T in uso, per il trasporto pubblico, nel comune di La Spezia.
I filobus però non rientrano nella categoria degli autoveicoli, bensì in quella dei filoveicoli, ma il legislatore ha inteso subordinare la concessione delle agevolazioni fiscali in oggetto soltanto all’utilizzo del gasolio per gli autoveicoli. E quindi, secondo l’Ufficio, anche ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi, non ci sono dubbi sull’interpretazione letterale per la quale la concessione dei benefici fiscali è subordinata all’uso di gasolio per autotrazione.
Richiama giurisprudenza ed afferma che la scelta del legislatore di voler vincolare la concessione delle agevolazioni sulle accise sul gasolio commerciale utilizzato solo sugli autoveicoli la si deduce anche dall’art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003.
Aggiungasi che i filobus in oggetto non sono soggetti ad immatricolazione con iscrizione al PRA, poiché la legge richiede che la dichiarazione di rimborso debba necessariamente essere accompagnata da copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio.
Il secondo motivo di censura della sentenza concerne il fatto che la CTP ha erroneamente ritenuto di riconoscere ad A. il diritto alla fruizione dell’agevolazione fiscale ex DPR 277/2000 anche se il gasolio, per il quale è stato chiesto il rimborso delle accise, è stato utilizzato dalla predetta società soltanto per alimentare i gruppi motogeneratori che producono energia elettrica a bordo dei filobus e non per alimentare la trazione degli autoveicoli, come richiesto dalla normativa.
Com’è noto, ai sensi dell’alt 1 comma 2, lett. b) del DL 256/2000, l’agevolazione fiscale prevista in favore delle imprese esercenti autoservizi di competenza locale è riconosciuta alle predette in presenza di due condizioni, ossia che il gasolio commerciale venga utilizzato per l’autotrazione e che le imprese esercitino autoservizi di trasporto locale.
Affinché possa dirsi rispettata la prima condizione è necessario che il gasolio commerciale alimenti un motore che eserciti l’azione motrice direttamente sulle ruote di un autoveicolo, ma nel caso in esame A. ha utilizzato il gasolio, per il quale ha chiesto successivamente il rimborso delle accise, per alimentare i motogeneratori di cui sono dotati i filobus.
Il gasolio pertanto non è utilizzato per la trazione dei filobus, ma per la diretta produzione di un altro prodotto energetico, ossia dell’elettricità, che a sua volta è assoggettata al regime impositivo delle accise.
Pertanto il gasolio non viene impiegato per la produzione della trazione degli autoveicoli, bensì per la produzione di energia elettrica.
Inoltre il termine autoservizio sta ad indicare il servizio di trasporto pubblico locale per mezzo di autobus o altri autoveicoli.
Alla luce di quanto sopra chiede la reiezione della domanda avversaria e la conferma della legittimità degli atti impugnati, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Controdeduce parte contribuente, la quale afferma preliminarmente che, secondo l’agenzia delle Dogane, per interpretare il DPR 277/2000, deve farsi esplicito rinvio agli artt. 47 e 54 del CDS, ma di tale motivazione nel corso di tutto il processo di l ° grado non si è discusso.
L’appellata richiama al riguardo l’art. 57 del DLGS 546/92 ed afferma che l’argomentazione in oggetto dovrà essere dichiarata inammissibile, in quanto domanda nuova e non proponibile in appello.
In ogni caso, richiamando il CDS, afferma che la ratio legis è quella di garantire una sicura circolazione stradale, ed in questo senso è ovvia e necessaria la distinzione tra autoveicoli, i cui spostamenti sono liberi e soggetti solo alle scelte comportamentali del conducente e i filoveicoli, le cui scelte sono vincolate alla rete elettrica e -che quindi meritano una disciplina speciale in tema di diritti di transito e precedenze.
Alla luce di siffatta argomentazione, se si considera che i mezzi dell’A. consumano il gasolio solo quando sono staccati dalla filovia elettrificata e quindi quando sono da considerarsi come autobus o autoveicoli anche ai sensi del CDS, appare evidente come l’argomentazione dell’appellante Agenzia delle Dogane sia irrilevante.
La ratio del DPR 277/2000 è infatti quella di concedere un’agevolazione tributaria a soggetti esercenti determinati servizi, tra cui è stato aggiunto anche il trasporto pubblico, al fine di sgravarli di una eccessiva pressione erariale, potenzialmente idonea a compromettere l’economicità dell’attività svolta.
In senso fiscale quindi, la pretestuosa distinzione tra soggetti idonei ad usufruire dell’agevolazione a seconda che essi siano collegati o meno saltuariamente alla rete elettrica è discriminatoria, inammissibile e porrebbe interrogativi di costituzionalità della norma agevolativa.
Nel caso in esame il trattamento differenziato ha come palese ratio quella di non imporre al contribuente che esercita un’attività strettamente connessa con l’attività di trasporto un peso fiscale eccessivo; da tale ratio consegue che detta agevolazione, per non essere considerata contraria al principio di uguaglianza tributaria, deve essere concessa a tutti gli operatori, indipendentemente dal tipo di veicolo impiegato.
Come anche esposto dalla stessa Agenzia delle Dogane in un elaborato del 2014, emerge chiaramente che la ratio legislativa dell’agevolazione è la necessità di neutralizzare almeno in parte l’aumento delle accise voluto per disincentivare l’utilizzo di mezzi inquinanti nei confronti di quei soggetti che si troverebbero a dover sopportare un insostenibile carico fiscale.
Richiama la L. 208/15 che, all’art. I comma 645 fa espresso riferimento solo ai veicoli e non agli autoveicoli.
Evidenzia che in origine l’agevolazione era stata prevista solo per gli esercenti trasporto merci, ma è stato solo con l’art. 5 comma 2 del DL 452/2001 che il legislatore ha esteso l’applicazione dell’agevolazione anche agli esercenti l’attività di trasporto di persone.
Il DL non fa più riferimento alle tipologie di veicoli impiegati, ma concede l’agevolazione solo sulla base dell’attività d’impresa esercitata, ed inoltre, facendo riferimento anche ai trasporti a fune, supera il riferimento ai soli autoveicoli, nei quali i veicoli per il trasporto a fune evidentemente non rientrano.
In secondo luogo sostiene la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione del DPR 277/2000, utilizzo del gasolio per la produzione di energia elettrica invece che per l’autotrazione.
Contesta la tesi dell’Agenzia, secondo cui, visto che il motore termico dei filobus utilizzati dalla ricorrente è destinato a ricaricare le batterie del motore elettrico e quindi non è direttamente collegato alle ruote motrici, il gasolio utilizzato per fare funzionare detto motore termico non sarebbe da considerarsi come destinato a dare trazione ai veicoli e quindi non potrebbe usufruire dell’agevolazione.
Infatti, indipendentemente dalle soluzioni tecniche e dai passaggi intermedi che si possono frapporre tra il carburante e la trazione, è innegabile che lo scopo finale per cui il gasolio è impiegato è quello della trazione del veicolo che lo utilizza.
Parte appellata chiede la reiezione dell’appello dell’ufficio, la conferma della sentenza di 1° grado con vittoria delle spese del presente grado di giudizio come da quantificazione allegata.
L’appello dell’Ufficio non è meritevole di accoglimento e pertanto deve essere rigettato.
Al fine di esplicitare l’iter” logico-giuridico che ha consentito di pervenire all’esito di cui sopra la Commissione rileva preliminarmente che l’eccezione di parte contribuente secondo la quale il rinvio alle norme del Codice della strada non è stato oggetto di discussione nel corso del giudizio di 1° grado e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 57 del DLGS 546/92 è priva di pregio.
Infatti, nella fattispecie, non trattasi di un allargamento della domanda ma di precisazioni tese unicamente a meglio definire e caratterizzare la domanda originaria, per renderla più idonea al soddisfacimento della pretesa che si vuole far valere in giudizio.
Nel merito la Commissione evidenzia che il DPR 277/2000 non disponeva nulla inizialmente circa la concessione dell’agevolazione tributaria agli esercenti l’attività di trasporto di persone, in quanto la medesima era riservata agli esercenti trasporto di merci.
E’ solo con l’art. 5 del Dl 452/2001 che è stata estesa l’agevolazione anche agli esercenti l’attività di trasporto di persone, laddove viene chiaramente affermato che la riduzione prevista si applica, tra l’altro, alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale e agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico di trasporti di persone.
Da tale norma si evince quindi che non sì fa più riferimento al tipo di veicolo impiegato ma all’attività esercitata ed è solo sulla base dell’attività esercitata che viene concessa agevolazione.
Inoltre non si può fare a meno di rilevare che, richiamando la norma richiama il trasporto a fune, è da considerarsi superato il riferimento ai soli autoveicoli, anche se è chiaro, dalla norma richiamata, come visto, che l’agevolazione viene concessa non sulla base della tipologia dei veicoli impiegati, bensì sulla base dell’attività d’impresa esercitata.
Il richiamo effettuato dall’agenzia al DPR 277/2000 deve intendersi superato dall’entrata in vigore del DL 452/2001 sopra richiamato, in quanto l’appellata ha inteso avvalersi delle agevolazioni concesse da tale decreto.
Aggíungasi anche, per comprendere meglio, che la L. 208/15, ossia la Legge finanziaria 2016, fa espresso riferimento ai veicoli e non agli autoveicoli, e quindi le eccezioni proposte dall’ufficio al riguardo devono considerarsi superate.
Infine non si può non concordare con quanto affermato dai primi giudici, ossia che il gasolio utilizzato nei filobus serve certamente per alimentare la batteria, ma la sua finalità è quella di muovere il mezzo e quindi il gasolio utilizzato serve chiaramente alla trazione dei filobus, producendo l’energia che poi viene trasformata in trazione motrice.
Alla luce di quanto sopra l’appello dell’ufficio è da rigettare e sul punto è da confermare la sentenza di 1° grado.
Per quanto concerne le spese di giudizio, le medesime devono essere poste a carico della parte soccombente e quantificate nella misura di Euro 300,00 onnicomprensive.
La Commissione rigetta l’appello dell’ufficio e condanna parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 300,00.
Genova 12 novembre 2018
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 12128 depositata il 13 aprile 2022 - Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti…
- Commissione Tributaria Regionale per la Puglia sez. 1 sentenza n. 3160 depositata il 2 dicembre 2021 - Il soggetto tenuto al pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è colui che, alla scadenza del termine, risulti proprietario dei veicoli nel…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 luglio 2019, n. 19811 - Va escluso il diritto al rimborso dell'accise nel caso di traslazione dell'onere su altri soggetti, posto che è evidente che solo nel caso in cui non sia avvenuta la suddetta traslazione può…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26285 depositata l' 11 settembre 2023 - In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, 665 comma, l. n. 190 del 190, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26848 - IRAP - Quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 essa, in quanto esercitata da…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…