Commissione Tributaria Regionale per la Liguria sezione 4 sentenza n. 1283 depositata il 19 settembre 2017
ACCISE – Esenzioni – Imbarcazioni adibite ad uso commerciale extra UE – Sussiste.
Massima:
Sebbene la disciplina dell’esenzione prevista dal D.M. n. 577/1995 faccia riferimento unicamente alle imbarcazioni comunitarie, l’esenzione compete indipendentemente dalla nazionalità della bandiera della nave, a condizione che si tratti di un’imbarcazione adibita ad uso commerciale.
Testo:
Con sentenza n. 89/01/15 del 23.6.2015 la C.T.P. di Imperia accoglieva il ricorso con il quale la S. M. S.r.l. aveva richiesto l’annullamento dell’avviso di pagamento prot. n. 7444 del 17.10.2014 con il quale l’Ufficio delle Dogane aveva contestato maggiori tributi per € 431.816,00 derivanti da forniture di carburanti effettuate in esenzione di imposta in applicazione del D.M. 577/95.
Proponeva appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo l’annullamento e/o riforma della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede e collaborazione, richiamati dall’art. 10 commi 1 e 2 della L. 212/2000.
Concludeva come segue:
“Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttore, chiede che codesta ecc.ma Commissione Tributaria Regionale annulli e/o riformi la sentenza impugnata n. 89/01/15 della C.T.P. di Imperia, con il favore delle spese di lite.”
Si costituiva la S. M. S.r.l. per resistere all’appello principale nonché, in via incidentale, per l’annullamento e/o la riforma della sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7 e dell’art. 7 della L. 212/2000.
Violazione della sentenza “SOPROPE” della Corte di Giustizia del 18.12.2008, Causa C-349/07.
Riproponeva poi i motivi del ricorso introduttivo assorbiti dalla decisione del giudice di prima cura: violazione dell’art. 20 del D.L. n. 331 del 1993, vigente ratione temporis, dell’art. 24 del D.Igs n. 504 del 1995 e della tabella A, punto 3, allegata al detto decreto, e del D.M. n. 577 del 1995.
Concludeva come segue:
“Voglia l’On.le Commissione adita, contrariis reiectis:
I) Rigettare l’appello, in quanto infondato, confermando la sentenza di primo grado;
II) in via subordinata, in accoglimento dell’appello incidentale, riformare la sentenza impugnata, dichiarando la nullità degli atti oggetto del presente giudizio;
III) In via ulteriormente subordinata, accogliere i motivi assorbiti in primo grado e qui formalmente riproposti.
Salvis juribus, con espressa riserva di memorie, produzioni, istanze e allegazioni. Con vittoria di spese di giudizio di primo e secondo grado, competenze ed onorari, oltre IVA e contributo per la Cassa previdenza secondo le ordinarie regole sulla soccombenza.”
Le parti depositavano memorie illustrative. La vertenza veniva discussa all’udienza del 15.6.2017. La S. M. S.r.l. opera nel settore di forniture di carburanti per imbarcazioni.
La sua posizione è quella di responsabile in solido con il soggetto nei cui confronti viene effettuata la fornitura.
A norma del D.M. 577/95 è prevista l’esenzione sull’accisa in presenza di utilizzo commerciale delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comutarie. La verifica eseguita dalla Guardia di Finanza ha comportato un P.V.C. col quale sono state contestate violazioni commesse in sede di rifornimento di circa 400 imbarcazioni da diporto nazionali, comunitarie ed extra-comunitarie nel periodo 2008/2012. Secondo i verificatori le imbarcazioni extra-UE non avevano titolo per l’esenzione in quanto la portata della norma di esenzione (punto 3-tab. A All. al T.U. Accise D.Igs 504/95) era limitata alle sole imbarcazioni comunitarie (ove rispettate tutte le altre condizioni previste). Ciò si desume dalla circostanza che il D.M. 577/95 disciplina l’impiego agevolato dei prodotti petroliferi per le unità commerciali da diporto battenti bandiera nazionale o bandiera comunitaria mentre alcuni riferimento si rinviene per le imbarcazioni battenti bandiera extra-UE per cui non si poteva validamente ritenere che vi fosse un’agevolazione generalizzata spettante a prescindere dalla bandiera o per il solo fatto di navigare nelle acque comunitarie, con libertà di forma probatoria e documentale idonea a comprovare i presupposti dell’esenzione.
La circostanza che in precedenti verifiche non fossero state sollevate contestazioni ha indotto il Giudice di primo grado che vi fosse stata la violazione dei principi di lealtà e correttezza che sempre debbono sostenere l’azione amministrativa per cui ha ritenuto di accogliere il ricorso in base all’invocato principio del legittimo affidamento “non solo relativamente alla inapplicabilità delle sanzioni come voluto anche dall’Ufficio, bensì riferito alla totale inesigibilità della richiesta, comportante la tassazione postuma di una ricchezza non più attuale…”.
Con il motivo d’appello l’Agenzia sostiene che nei precedenti atti di controllo “non è rinvenibile alcuna espressa e specifica informazione in senso favorevole all’abbuono d’imposta per le imbarcazioni extra UE.” Peraltro ciò che rileva ai fini del principio dell’affidamento è la circostanza che senon è stata espressa alcuna “specifica informazione in senso favorevole all’abbuono…” ciò sta piuttosto a significare che l’esenzione in questione era ritenuta applicabile anche alle imbarcazioni extra-UE. Non viene infatti contestato dall’Agenzia che i P.V.C. redatti dal 2009 al 2011 e quello risalente al 26.1.2006 (allegati al ricorso) riguardassero imbarcazioni di nazionalità extracomunitaria. Si deve pertanto concludere che l’assenza “di specifiche informazioni” sull’argomento sia elemento sufficiente per comportare la violazione sulla quale unicamente è basata la sentenza, proprio in quanto da tale assenza andava dedotto che l’esenzione fosse ritenuta applicabile.
Né può considerarsi l’assunto della Dogana secondo la quale non poteva approfondire le questioni di cui si discute “per l’obiettiva incertezza sulla portata applicativa della norma di esenzione che regnava allora “e che solo dell’anno 2012 vi è stata una maggior attenzione sull’argomento specifico, anche a seguito della modifica normativa introdotta nel codice della nautica da diporto (art. 2, comma 3 D.Igs 171/2005). Ciò in quanto la modifica richiamata riguarda le diverse situazioni dell’esercizio di attività commerciali internazionali e non aspetti fiscali.
Va rilevato infine che l‘art. 8 n. 1 lett. c) della direttiva 92/81, come deciso dalla sent. Corte di Giustizia europea dell’1.4.2004 (causa C-389/02), stabilisce l’esenzione per la navigazione in acque comunitarie con esclusione delle sole imbarcazioni private da diporto per cui qualunque operazione di navigazione ai fini commerciali rientra nella sfera di applicazione dell’esenzione, né si rinviene alcuna norma che la esclude per le imbarcazioni extra-UE.
L’unico presupposto risulta individuabile nell’utilizzo commerciale.
L’appello dell’Agenzia va pertanto respinto. Le spese vengono integralmente compensate considerata anche la difficoltà interpretativa comportata dall’applicazione del principio del legittimo affidamento.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e conferma l’impugnata decisione. Spese compensate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale n. 171 del 5 ottobre 2023 - Regolamento recante modifica al decreto 15 dicembre 2015, n. 225, concernente le norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle…
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza nella causa C-332-20 del 1° agosto 2022 - L'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 aprile 2022, n. 13066 - Il rapporto dirigenziale, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE. Le pronunce della Corte di Giustizia…
- - Ai fini dell'accertamento sintetico la distinzione del codice di navigazione tra unità, navi, imbarcazioni e natanti da riporto sono estranee alle norme tributarie, perché, nell'ambito di esse, l'imbarcazione, comunque sia classificata nella…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 19787 depositata l' 11 luglio 2023 - In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Francia, il credito d'imposta previsto dall'art. 10…
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea sentenza nella causa C-719-20 del 12 maggio 2022 - La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE deve essere…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…