Commissione Tributaria Regionale per la Liguria sezione 5 sentenza n. 520 depositata il 8 maggio 2018
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
L’Autorità Portuale di XXX e P. A. di XXX Spa presentavano distinti ricorsi, poi riuniti, contro il medesimo avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per recuperare un’imposta suppletiva applicata ad un atto registrato.
Premettevano le ricorrenti che con atto 18/12/2006 l’Autorità Portuale concedeva a P.A. S.p.A. l’occupazione e l’uso delle aree e degli specchi d’acqua siti nel compendio demaniale di XXX allo scopo di realizzare e gestire un centro polifunzionale e di costruire un Terminal Crociere a spese e cura della società.
Tali aree erano però occupate e venivano consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, con l’impegno, per l’Autorità Portuale, di pervenire alla liberazione integrale delle aree oggetto della concessione entro il 28.2.2010. In caso di ritardo nella liberazione delle aree, l’iniziale concessione sarebbe stata procrastinata di pari tempo.
L’Ufficio, con l’avviso di liquidazione impugnato, accertava maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, sostenendo che con l’atto si era costituito a favore di P.A. Spa un diritto dì superficie della medesima durata stessa, della concessione liquidando maggiori imposte per complessivi Euro 7.596.49,76.
I Giudici Provinciali accoglievano parzialmente i ricorsi riuniti, stabilendo che deve essere confermata la pretesa fiscale relativa allo specchio d’acqua dato in concessione mentre deve essere annullato nella parte in cui ritiene sussistere un effetto traslativo del diritto di superficie in quanto non realizzato. La materia trattata e la parziale soccombenza reciproca giustificava la compensazione delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D’APPELLO
Appellava l’Agenzia chiedendo il disconoscimento della condizione sospensiva e concludendo:
“Piaccia a codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza di primo grado, voler confermare integralmente l’avviso di liquidazione oggetto di lite. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Interponevano appello incidentale entrambe le Contribuenti ribadendo le eccezioni ed argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio.
L’Autorità Portuale concludeva:
“Voglia l’Onorevole Commissione Tributaria adita respingere l’appello dell’Ufficio e previo eventuale accoglimento dell’appello incidentale, dichiarare nullo/annullare integralmente/parzialmente l’atto impugnato. Con condanna di controparte alle spese del giudizio”.
P. A. Spa concludeva:
“Voglia l’onorevole Commissione Tributaria adita respingere l’appello dell’Ufficio e previo eventuale accoglimento dell’appello incidentale, dichiarare nullo/annullare integralmente/parzialmente l’atto impugnato. Con condanna di controparte alle spese del giudizio”
DIRITTO
Nel periodo interessato (dicembre 2006/gennaio 2007) sussisteva incertezza circa il regime fiscale applicabile alle concessioni dell’Autorità Portuale, ente di nuova istituzione. L’atto in questione era stato registrato a tassa fissa sul presupposto dell’imposizione dell’VA dei canoni demaniali. L’Autorità Portuale però contestava tale impostazione e, comunque, non applicava l’IVA.
Il contrasto interpretativo veniva meno ad opera del legislatore che, con il comma 993 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, escludeva l’assoggettabilità ad IVA dei canoni di concessione demaniale.
Conseguentemente l’Ufficio recuperava la sola imposta suppletiva dovuta dalle parti, determinata in misura proporzionale, a seguito della registrazione dell’atto assoggettato all’origine a tassazione in termini fissi.
I Giudici di prime cure annullano la parte di tassazione concernente le aree demaniali a terra, sul presupposto dell’esistenza, nell’atto di concessione tassato, di condizione sospensiva.
Il regime di tassazione dall’articolo 27 del TUR.
Poiché in pendenza della condizione, le parti si trovano in una situazione di aspettativa e gli effetti finali dell’ atto si produrranno solo al verificarsi dell’avvenimento dedotto in condizione, il primo comma dell’articolo 27 dispone che, al momento della registrazione, gli atti sottoposti a condizione sospensiva scontano ‘imposta di registro in misura fissa.
Qualora il contratto sia sottoposto solo parzialmente a condizione sospensiva, l’imposta di registro deve essere applicata in misura proporzionale per la parte del contratto immediatamente efficace.
Quando la condizione si verifica, o l’atto produce i suoi effetti prima dell’avverarsi di essa, tali eventi dovranno essere denunciati ex articolo 19 del TUR e, conseguentemente, l’Ufficio procederà a riscuotere la differenza tra l’imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella pagata in sede di registrazione dello stesso.
Poiché agli atti risulta che sono state consegnate al concessionario solo le aree di terra di cui ai processi verbali n.ri 6 ed 11 del 2007 come da produzione n. 18 del 5 maggio 2015 dell’Autorità Portuale, la tassazione in misura proporzionale deve essere applicata solo su tali aree, in quanto parte del contratto immediatamente efficace. oltre che su tutta l’area degli specchi d’acqua immediatamente fruita .
Non possono trovare accoglimento le richieste avanzate dalle Contribuenti in sede di appelli incidentali di rideterminazione della base imponibile in funzione del “valore venale in comune commercio”, in quanto la tassazione degli atti di concessione avviene sulla base del canone annuo moltiplicato per la durata della concessione medesima.
La parziale reciproca soccombenza la novità delle questioni trattate, l’incertezza giurisprudenziale e motivi di equità sono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio riduce la liquidazione alle sole aree degli specchi d’acqua e delle aree a terra consegnate con i verbali nn. 6 ed 11 del 2007. Spese compensate.
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