Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione 6, sentenza n. 265 depositata il 26 febbraio 2020
In tema di dichiarazione dei redditi la proroga dei termini per la notifica dell’accertamento da 4 a 5 anni è ravvisabile esclusivamente nel caso di omessa dichiarazione dei redditi e non di dichiarazione incompleta
Testo:
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’ing. G. C. aveva impugnato l’atto impositivo meglio indicato in epigrafe, recante l’accertamento di un reddito di lavoro autonomo di euro 114.652,00 pel l’anno 2008.
Con sentenza della ventesima Sezione n. 2375 del 5 novembre 2015, depositata il successivo 17 novembre, la Commissione tributaria provinciale di Genova ha accolto il ricorso de1 contribuente e, per l’effetto, ha annullato l’impugnato avviso di accertamento, compensando le spese di lite.
Ha ritenuto il primo giudice che fosse fondata e assorbente la censura relativa all’insussistenza dei presupposti previsti dall’art 43 del d.P.R. n. 600/1973 per la proroga (5 anni invece di 4) del termine di notifica dell’avviso di accertamento nel caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, atteso che il contribuente aveva presentato la dichiarazione per l’anno di imposta 2008, omettendo semplicemente di compilare il quadro RE relativo ai redditi di lavoro autonomo (“A parere di questo Collegio l’allungamento del termine di accertamento è esclusivamente subordinato al fatto che non sia stata presentata la dichiarazione a nulla rilevando la omessa indicazione dei singoli quadri di cui è composto il Modello Unico: Nella fattispecie dallo stesso provvedimento impugnato risulta che il contribuente ha presentato nel 2009 la dichiarazione dei redditi relativamente ai redditi per 1’anno di imposta 2008 compilando i quadri RB – RC – RH – RL. Pertanto l’Ufficio è decaduto dal potere di accertamento).
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla Direzione provinciale di Genova dell’Agenzia delle entrate.
Sostiene l’appellante che è necessaria l’esposizione di “dati contabili significativi” affinché una dichiarazione una dichiarazione dei redditi possa effettivamente considerarsi presentata: in assenza di qualsivoglia indicazione circa i redditi di lavoro autonomo, per mancata compilazione del relativo quadro, la dichiarazione della controparte doveva considerarsi totalmente omessa.
A suffragio della propria tesi, l’Ufficio richiama l’art. 1, secondo comma, del D.P.R. n. 600/ 1973, ove è stabilito che la dichiarazione deve contenere gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile e, più specificamente, che “i redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni“.
Si costituiva in resistenza l’ing. G. C., instando pel il rigetto de11’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Il processo è stato interrotto con ordinanza n. 265 del 19 marzo 2019 per l’intervenuto decesso del contribuente in data 7 settembre 2018.
L’Ufficio ha presentato istanza di trattazione, a seguito della quale, con ordinanza del 28 maggio 2019, è stata disposta la notifica della data di prosecuzione del processo agli eredi impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto.
All’udienza del 8 ottobre 2019, constatato il mancato assolvimento di tale incombenza, la trattazione della causa è stata rinviata a data successiva.
E’ stato quindi depositato l’atto notarile del 27 novembre 2008 di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario da parte della nipote del de cuius, A. C., avendo gli altri eredi rinunciato all’eredità.
L’Ufficio ha depositato una memoria integrativa con la quale chiede che, alla luce delle circostanze da ultimo riferite, la causa sia decisa nel merito.
Alla pubblica udienza del 12 novembre 2019, l’avv. A. P. Si è costituito verbalmente per l’erede A. C., dichiarando di non rilevare alcuna ragione ostativa alla definizione del giudizio.
Previa trattazione orale, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’ art. 43, primo comma, del D.P.R. n° 600/1973, ne testo in vigente ratione temporis, stabiliva che “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Ai sensi del secondo comma del citato art. 43, “nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.
L’inequivoco tenore letterale di tali disposizioni comporta che la proroga del termine per l’emissione dell’avviso di accertamento presupponesse l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la presentazione di una dichiarazione nulla.
Nessun elemento, invece, autorizza a ritenere che i presupposti della proroga potessero essere ravvisati anche nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione incompleta, come nel caso di omessa compilazione di uno dei quadri di cui si compone il “modello unico”.
Nel caso in esame, il contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, compilando i quadri relativi ai redditi da fabbricati, da pensione ed ai redditi di capitale, omettendo tutta la compilazione del quadro RE relativo ai redditi di lavoro autonomo.
Non si trattava, pertanto, di dichiarazione omessa, ma semplicemente incompleta, posto che l’omessa dichiarazione di una specifica tipologia di redditi non è equiparabile alla mancanza della dichiarazione.
Ne consegue l’insussistenza dei presupposti per la proroga del termine di notifica dell’avviso di accertamento Per le considerazioni che precedono, l’appello dell’Ufficio è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese del grado vanno compensate tra le parti in causa, attesa l’oggettiva peculiarità della controversia e l’assenza di contestazioni in ordine all’omessa dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo da parte del
La Commissione tributaria regionale di Genova, sezione 6, respinge l’appello dell’Ufficio e per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
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