Commissione Tributaria Regionale per la Liguria sezione 6 sentenza n. 441 depositata il 19 aprile 2018
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L’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Genova ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sez. 5, 1486/5/14, pronunciata il 20.05.2014 e depositata il 28.07.2014, avente per oggetto l’avviso di accertamento nr. TL3035208378/2012, emesso ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per l’esercizio primo luglio 2006-30 giugno 2007. Con tale avviso l’Ufficio ha accertato un maggior valore della produzione pari ad euro 7.112.120,00 cui corrisponde una maggiore Irap pari ad eurto 302.265,00 ed ha irrogato una sanzione unica di pari importo. La sentenza impugnata ha accolto parzialmente il ricorso proposto da XXXXXX, in persona dell’A.D. XXXX, nato a Genova il XXXXX, ivi residente in Via xxxxxx,elettivamente domiciliata presso lo Studio dei Dottori Commercialisti XXXXXXX, in Genova, XXXXXX.
Ricorre altresì anche XXXXXXXXXX. Infatti la Commissione Tributaria di Genova Sez. 5, con Sentenza n. 852/2010, depositata il 26/2/2010, cosi si è pronunciata:
“La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sezione V, annulla l’avviso di accertamento nr. TL 303T208378/2011, limitatamente alle sanzioni inflitte. Rigetta il ricorso nel resto e compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti”.
Il gravame dell’Ufficio riguarda solo e soltanto il capo della decisione con cui sono state annullate le sanzioni irrogate, di cui non vengono condivise le ragioni.
Appella la sentenza anche XXXXXXXXXX.. Tale società chiede la nullità/illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge ed in particolare dell’articolo 24 della Legge nr. 4/1929, nonché degli articoli 10 e 12, comma 7, della Legge nr. 212/2000 e comunque per carenza/insufficienza e illogicità della motivazione nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo afferente l’illegittimità dell’atto impositivo in quanto le riprese non sono state constatate con processo verbale o analogo verbale di chiusura del procedimento amministrativo di verifica.
Osserva la Commissione
La sentenza di prime cure deve essere riformata con riguardo alla sancita tassabilità ai fini IRAP dei proventi derivanti dall’esecuzione degli accordi di compartecipazione del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori. Non può non evidenziarsi il distinguo, e la divergente relativa regolamentazione agli effetti fiscali, tra l’acquisizione, da parte della società sportiva, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore che, incidendo per l’intero periodo di svolgimento dell’attività sportiva, produce, conseguentemente, obbligo di iscrizione di una precipua posta a carattere pluriennale, ed il diversificato diritto di compartecipazione, accordo diverso da quello della titolarità del primo originario contratto e che, ex articolo 102 bis NOIF, rappresenta invece un’attività finanziaria, e come tale deve essere esclusa da imposizione IRAP.
Tale configurazione non si discosta da quella affermata dall’Amministrazione Finanziaria che con nota n. 21274 del 09.02.2012 ha stabilito la imponibilità ai fini I.V.A. dei proventi di compartecipazione “de quibus”, evidenziandone la natura di contratti aleatori con reciprocità del rischio, determinandosi, dalla costituzione degli stessi, possibili cessioni di denaro, trattandosi propriamente, in definitiva, di mera attività finanziaria. Resta così escluso qualsivoglia assoggettamento ad IRAP dei proventi di compartecipazione ex art. 102 bis NOIF. L’annullamento di tale imponibilità Irap esclude automaticamente l’irrogazione di sanzioni.
La Commissione accoglie l’appello del ricorrente; respinge l’appello dell’Ufficio in tema di sanzioni. Spese compensate.