Commissione Tributaria Regionale per la Liguria sezione n. 2 sentenza n. 314 depositata il 19 marzo 2018 – La compensazione nel fallimento è ammissibile anche quando il credito vantato dall’imprenditore divenga liquido ed esigibile dopo l’apertura della procedura concorsuale purchè l’obbligazione sia sorta prima della dichiarazione di fallimento