COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la LOMBARDIA – Sentenza 17 maggio 2018, n. 2245 – Il mero apprezzamento del costo del personale, dunque, non è idoneo a dimostrare l’attitudine dell’azienda a produrre reddito, né costituisce un valido correttivo l’applicazione di un moltiplicatore, in quanto criterio meccanico, privo di capacità di verifica concreta della prospettiva reddituale