COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sentenza n. 1245 sez. 2 depositata il 22 marzo 2018
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese – appellante -, così come costituita in atti, depositava presso questa Commissione in data 5 luglio 2017 l’atto di appello avverso la sentenza n. 222/03/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, pronunciata il 6 marzo 2017 e depositata il 3 aprile 2017, con la quale, previo ricorso introduttivo della controversia proposto dalla società contribuente N. S.p.a. – appellata -, così come costituita in atti ,contro il silenzio rifiuto all’istanza di rimborso, presentata alla stessa Agenzia (appellante) il 23-31 dicembre 2014, dell’Imposta di Registro riferita all’anno 2013, versata su contratti di locazione e di sublocazione di immobili industriali assoggettabili ad IVA per l’importo complessivo di? 64.500,00, così veniva deciso:
accoglie il ricorso e condanna l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro tremila.
L’appellante censurava la sentenza impugnata per il motivo specifico qui di seguito riportato.
“Illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del principio di alternatività Iva Registro, alla luce delle disposizioni di legge nonché della giurisprudenza comunitaria sul punto.”
Dopo l’illustrazione di tutte le doglianze poste a corredo dell’impugnazione, l’appellante rivolgeva a questa Commissione la richiesta di accoglimento dell’appello, di riforma della sentenza gravata, di conferma della legittimità del suo operato, di negare il rimborso dell’importo di ? 64.500,00 e di condannare la contribuente appellata alle spese di giudizio.
In data 6 ottobre 2017 la società contribuente N. S.p.a.- appellata- depositava presso questa Commissione le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, eccependo, preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per il fatto che la sua notifica fosse avvenuta per posta elettronica certificata all’indirizzo del difensore, essendo stato incardinato il giudizio di primo grado con modalità cartacea. Nel merito si opponeva a tutto quanto dedotto dall’Ufficio appellante, sostenendo l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, la conferma della sentenza impugnata e la condanna di controparte alle spese di lite di questo giudizio di appello.
In data 31 ottobre 2017 l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese -appellante – depositava telematicamente presso questa Commissione memorie di replica, prendendo posizione contro l’eccezione di inammissibilità dell’appello avanzata dalla società appellata con il suo atto delle controdeduzioni, affermando che è Il contribuente ricorrente ad essere vincolato a proseguire il giudizio con modalità telematiche, avendole utilizzate sin dalla proposizione del ricorso introduttivo della controversia, ma non anche il contrario, come nel caso di specie.
Quindi concludeva per il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello telematico per inesistenza della notifica a mezzo P.E.C. ribadendo le conclusioni già rassegnate precedentemente nell’atto di gravame.
All’udienza pubblica odierna- 12 febbraio 2018- il Collegio, come da separato verbale, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese, è fondato ed è accolto.
La sentenza impugnata, emessa col n. 222/03/2017 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, è riformata.
Preliminarmente Il Collegio rigetta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, così come proposta dalla società contribuente appellata, perché l’Ufficio appellante, notificando telematicamente l’appello, non ha violato la disposizione racchiusa nell’articolo 2,comma 3, del Decreto MEF n. 163/2013, in quanto tale norma prevede espressamente che solo la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di notifica e di deposito del ricorso introduttivo è vincolata a proseguire ad utilizzarle per l’intero grado di giudizio e per l’appello.
Il Collegio, esaminati tutti gli attiche corredano il fascicolo della controversia, procede allo scrutinio dell’unico motivo specifico di impugnazione evidenziato in fatto, riferito all’Illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del principio di alternatività lva – Imposta di Registro, dell’articolo 401 della Direttiva Comunitaria n. 2006/112/CE e dell’articolo 40 – Atti relativi ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto-, comma l-bis,del D.P.R.n.131/1986. Le doglianze dell’Ufficio, racchiuse nell’atto di appello in esame, sono risultate fondate e pertanto meritano di essere accolte, perché, in modo alquanto sbrigativo, i giudici di prime cure sono addivenuti all’accoglimento del ricorso introduttivo della controversia, esonerandosi di effettuare la necessaria analisi delle suindicate norme, precisamente dell’articolo 401 della Direttiva Comunitaria n. 2006/112/CE che prevedendo specifiche e particolari condizioni, non vieta ad ogni Stato membro della Comunità Europea di mantenere o introdurre imposte su specifici contratti espressamente, ivi Indicati, nonché dell’articolo 40, comma l-bis, del D.P.R. n. 131/1986 che sottopone all’imposta di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10,primo comma,n.8), del D.P.R.n.633/1972, come nel caso di specie.
lnnanzitutto, per dovere di precisione, si riporta, prioritariamente, qui di seguito, l’intero articolo 401, pocanzi citato, che, così, dispone:
“Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni dello presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tossa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari, sempreché tale imposta, diritto o tosso non dio luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.”
Da un’attenta analisi di tale norma comunitaria emerge, nel caso che qui ci occupa, preliminarmente, l’inesistenza in essa del divieto (quindi l’esistenza della concessione di una facoltà) per uno Stato membro della Comunità Europea, di mantenere o introdurre i tributi ivi specificamente indicati, a condizione che ogni tributo, come espressamente ivi previsto, non dia luogo, negli scambi tra gli stessi Stati membri della Comunità Europea, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
Quindi lo Stato Italiano, esercitando la facoltà, prevista espressamente nell’articolo 401 sopra riportato di mantenere o introdurre i tributi che non diano luogo a formalità connesse con il passaggio di una frontiera, in ossequio a tale norma comunitaria, avendone facoltà, ha introdotto successivamente nel suo ordinamento tributario, con l’articolo 35, comma 10, lettera b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in vigore dal 12 agosto 2006, il comma l-bis nell’articolo 40 del D.P.R.n.131/1986, che così dispone:
“‘Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all’Imposta sul valore aggiunto, di cui all’art. 10, primo comma, n. 8, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.”
La controversia, che qui ci occupa, riguardando espressamente l’applicazione dell’Imposta di Registro sulle locazioni di immobili strumentali per lo svolgimento dell’attività economica di impresa, quindi produttiva di beni e di sevizi, non contrastando affatto con il principio di alternatività IVA – Imposta di Registro, non assume, come previsto dal già citato articolo 401 il carattere di imposta sulla formazione del volume di affari, in quanto riferita ad un bene che non dà luogo, negli scambi tra Stati membri della Comunità Europea, a formalità connesse con Il passaggio di una frontiera.
In considerazione di tutto quanto è stato fin qui illustrato e motivato, il Collegio, avendo accertato la fondatezza delle doglianze dell’Ufficio appellante, accoglie l’unico motivo specifico di impugnazione, perché la sentenza gravata erroneamente ha accolto il ricorso introduttivo della controversia.
Non avendo null’altro da scrutinare, definitivamente decidendo, il Collegio accoglie l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, conferma la legittimità del silenzio rifiuto dell’Ufficio all’istanza di rimborso dell’Imposta di Registro oggetto della controversia.
la condanna della società contribuente appellata N. S.p.a. alle spese di lite del doppio grado di giudizio deriva dalla sua soccombenza che vengono liquidate a favore dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese in complessivi £ 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
la Commissione accoglie l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, conferma la legittimità del silenzio rifiuto all’istanza di rimborso dell’Imposta di Registro oggetto della controversia
Condanna la società contribuente appellata N. S.p.a. alle spese di lite del doppio grado di giudizio che vengono liquidate a favore dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese (appellante) in complessivi (4.000,00 (quattromila/00),oltre accessori di legge, se dovuti.
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