COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sentenza n. 300 sez. I depositata il 22 gennaio 2019
Atti giudiziari – Pignoramento presso terzi – Provvedimento di assegnazione crediti pignorati – Registrazione in misura fissa – Sussiste
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’istituto di credito (omissis) S.p.A. propone appello avverso la sentenza della CTP di Milano n. 1600/17/2018 che ha respinto il ricorso proposto avverso avviso di rettifica e liquidazione di imposta ed irrogazione sanzioni n. (omissis), emesso dalla Direzione Provinciale I di Milano e notificato in data 27/9/2017, avuto riguardo all’ordinanza di assegnazione somma al creditore procedente, emessa dal Tribunale di Milano nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n. (omissis).
Con il provvedimento impugnato al (omissis) spa veniva intimato il pagamento di imposta registro proporzionale 0,5% pari ad euro 45.658,50.
Eccepiva il ricorrente la nullità dell’avviso impugnato per carenza di motivazione, con riguardo agli interessi applicati dall’Ufficio non specificati, comunque l’illegittimità dell’applicazione dell’imposta proporzionale dell’art. 6 della Tariffa Prima allegata al DPR 131/86 per violazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro applicabile alle operazioni di finanziamento bancario, osservando come in ogni caso i provvedimenti emessi a fronte di pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento debbano essere registrati a tassa fissa per il combinato disposto dell’art. 40 DPR 131/86 e della nota II dell’art. 8 della parte prima della tariffa allegata al citato DPR.
Costituitosi l’Ufficio controdeduceva insistendo per la correttezza del proprio operato.
Il primo collegio respingeva il ricorso escludendo da un lato la carenza di motivazione dell’avviso, a fronte della partecipazione al giudizio di esecuzione della contribuente e della conseguente conoscenza del calcolo degli interessi, e dall’altro ritenendo corretta l’applicazione dell’imposta principale di registro per gli atti giudiziari ex art. 37 e 41 del DPR 131/86, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza propone gravame l’istituto di credito lamentando la contraddittorietà della motivazione della sentenza ove il primo collegio da una parte qualifica l’atto tassato “meramente esecutivo” e dall’altro conferma la legittimità dell’applicazione della tassa nella misura dello 0,5%; insiste per l’annullamento dell’avviso per carenza di motivazione in particolare con riguardo alla applicazione degli interessi, ed infine osserva come sia palese la violazione del principio di alternatività IVA I Registro per le ragioni già espresse nel precedente grado, ampiamente sviluppate, anche con memoria illustrativa in questa fase di giudizio.
Resiste l’Ufficio insistendo per il rigetto del gravame, per la legittimità del proprio operato e la conferma della sentenza impugnata. Precisa l’Agenzia delle Entrate che l’ordinanza di assegnazione costituisce provvedimento recante trasferimento o costituzione di diritti reali ai sensi dell’art. 8 lett. A Tariffa Parte Prima del TUR, e trattandosi di imposta d’atto, in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, la tassazione operata deve ritenersi corretta.
La Commissione Tributaria Regionale
OSSERVA
L’appello è fondato.
I riferimenti normativi in tema di registrazione di atti giudiziari sono:
l’Articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;
l’Articolo 8, Tariffe parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;
l’Articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 “Atti dell’autorità giudiziaria”:
“Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi ed i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato”.
In tema di assegnazione dei crediti pignorati presso terzi, questo collegio, diversamente dalla tesi sostenuta dall’Ufficio secondo la quale i provvedimenti di assegnazione del credito avendo effetti traslativi della titolarità del credito devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50% prevista per gli atti di cessione di crediti dall’articolo 6, Tariffa Parte I, allegata al DPR 131/86, ritiene che i citati provvedimenti debbano essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa in adesione al principio di legittimità ha statuito dalla sentenza n. 9400/2007 della Corte di Cassazione.
La Corte, anche se da un lato ha escluso la valenza solo processuale del provvedimento che secondo la dottrina non dovrebbe neppure essere soggetta a tassazione, ha statuito che l’ordinanza di assegnazione di beni ai creditori esecutanti è soggetta a imposta di registro in misura fissa e non a tassazione proporzionale, perché non definisce un giudizio, e quindi non rientra in alcuna delle ipotesi disciplinate dall’articolo 8 della Tariffa citata, allorché il giudice dell’esecuzione non abbia risolto contestazioni tra i creditori, ma si sia limitato a compiere una mera verifica del consenso sul piano di riparto.
Posto che nel caso di specie non risultano esservi state contestazioni in ordine al credito, e che nessun giudizio di condanna è stato espresso dal Tribunale in sede di esecuzione, il provvedimento di assegnazione del credito pignorato presso terzi, in quanto finalizzato alla mera attuazione di un titolo esecutivo, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa ed in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del gravame, l’avviso impugnato deve essere annullato, ritenute assorbite tutte le altre eccezioni formulate.
Alla soccombenza consegue la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante che si liquidano nella misura di euro 2.000,00 per il primo grado ed in euro 3.000,00 per l’appello oltre oneri di legge, spese generali ed anticipazioni.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello ed annulla l’avviso di liquidazione.
Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 2.000,00 per il primo grado, ed in euro 3.000,00 per l’appello, oltre oneri di legge, spese generali ed anticipazioni.
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