COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sentenza n. 755 sez. I depositata il 19 febbraio 2019
Tariffa igiene ambientale – Immobile concesso in locazione finanziaria – Soggetto passivo – Utilizzatore – Sussiste – Responsabilità solidale del concedente – Non sussiste – Regolamento comunale – Previsione della responsabilità solidale del proprietario – Illegittimità – Sussiste
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 15.1.2018 la Commissione Tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso proposto dalla società S. s.p.a. avverso l’avviso di accertamento Tia, per gli anni 2011 – 2012, con cui la società D. srl, concessionaria del Comune di B., rilevato l’omesso pagamento della Tia per tali annualità, richiedeva la somma di euro 464,41 oltre sanzioni e interessi per un immobile concesso in locazione finanziaria alla società M. s.r.l., successivamente fallita.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria provinciale che anche la società finanziaria, nella qualità di proprietaria dell’immobile era soggetto passivo dell’imposta.
S. s.p.a. impugna la sentenza della Commissione Tributaria provinciale deducendo un solo motivo di appello; la società concessionaria, D. srl, non si è costituita.
Motivi della decisione
Deduce l’appellante la violazione e falsa applicazione dell’articolo 49, comma tre, D.lgs. n. 22/97.
L’appello è fondato. L’art. 49, comma tre, D.lgs. n. 22/97 recita “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessori o pertinenze dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale”.
La chiara lettera della legge consente di ritenere soggetto passivo della Tia sia l’occupante sia il conduttore in leasing per tutta la durata dell’occupazione, non essendo contestato, nel giudizio di primo grado, che, per le annualità in contestazione, l’immobile fosse occupato dalla società M. s.r.l., conduttrice in leasing.
La soggettività passiva del proprietario dell’immobile, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un terzo o concesso in locazione commerciale o finanziaria, non è prevista dalla legge; la società S. s.p.a. sarebbe soggetto passivo TIA solo nel caso in cui occupasse direttamente l’immobile.
Il regolamento comunale di B. – che prevede (art. 4) quali soggetti obbligati e responsabili del pagamento della tariffa, in solido con il conduttore, il proprietario delle aree o dei locali per i quali l’occupante non presenti denuncia – è, con riferimento a tale previsione, illegittimo producendo una non prevista normativamente solidarietà tra il conduttore e il proprietario dell’immobile, in violazione della riserva di legge in materia tributaria.
L’articolo 117 Cost. attribuisce la potestà legislative in materia tributaria allo Stato ed alle Regioni, mentre l’articolo 119 Cost. demanda agli enti territoriali una autonomia finanziaria.
L’art. 52 D.lgs. 446/97 prevede che “le province i comuni possono disciplinare con regolamento le entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi…”.
Il Comune non può quindi estendere con regolamento la soggettività passiva dei tributi.
Peraltro, i principi unionali (artt. 174 e 175 del Trattato CE e dell’art. 15 della direttiva comunitaria 2006/12/CE) consentono l’applicazione nell’ordinamento nazionale del principio “chi inquina paga” e anche sotto tale aspetto appare corretta la soggettività passiva della Tia in capo al soggetto che produce i rifiuti, cioè l’occupante dell’immobile che nella fattispecie coincide con la società conduttrice in leasing.
Va, conseguentemente, accolto l’appello della società S. s.p.a. e, in riforma dell’impugnata sentenza, annullato avviso di accertamento.
La mancanza di orientamenti della giurisprudenza di legittimità consentono di ravvisare le condizioni, previste dall’art. 15 n. 2 D.lgs. 546/92, per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie l’appello della società S. s.p.a. e, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla l’avviso di accertamento.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.