Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 25 sentenza n. 825 depositata il 1° marzo 2018
IVA – DINIEGO RIMBORSO – MANCATA INDICAZIONE DELL’IMPORTO DEL CREDITO NEL DINIEGO – DETRAZIONE DEL CREDITO NEI SUCCESSIVI ANNI DI IMPOSTA – NON SPETTA.
FATTO
La società Q. presentava la dichiarazione Iva per l’anno di imposta 2009 indicando la richiesta di rimborso di euro 50.000, la pratica veniva archiviata per mancanza di documentazione. La società Q. ha quindi indicato il credito richiesto nel rigo VL27 della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2010.
L’agenzia emetteva però avviso bonario, recuperando la somma contestata con interessi e sanzioni in quanto ha respinto la possibilità di poter utilizzare il credito nell’anno 2010 in sede di liquidazione. A seguito dell’avviso bonario, è stata poi notificata dal concessionario della riscossione la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate ha accertato per l’anno 2010 un’imposta di iva dovuta nella misura di euro 50.000.
Avverso il ridetto atto ha proposto ricorso la società Q., ribadendo la legittimità del proprio del proprio comportamento ed eccependo in diritto la nullità del ruolo per la violazione dell’art.9 dello Statuto del Contribuente nonché per un asserito conflitto con la normativa europea.
Si sono costituite in giudizio sia la Concessionaria della riscossione che l’Agenzia delle Entrate ed entrambe contestavano le deduzioni e conclusioni della società ricorrente, insistendo nella pretesa fiscale e chiedendo il rigetto del ricorso.
La concessionaria della Riscossione ha comunque chiesto che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva.
In data 02 Dicembre 2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia accoglieva il ricorso e compensava le spese.
In data 29 Giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia proponeva appello alla sentenza qui impugnata chiedendone la totale riforma, indicando la correttezza del suo operato e l’errore dei primi giudici nel punto in cui accoglievano l’appello della società.
MOTIVI
La Commissione in seguito all’esame dei documenti in atti presentanti accoglie l’appello dell’Ufficio e per effetto riforma l’impugnata sentenza dichiarando l’avviso di accertamento legittimo.
Dalla disanima della pronuncia impugnata si evince che i giudici affermano che “circostanza non secondaria è la mancata contestazione dell’esistenza del credito”, nulla di più errato. Il ricorrente aveva indicato nella dichiarazione Iva 2010, al rigo VX4 l’importo di eur 50.000,00 quale somma chiesta a rimborso. Tale istanza era tuttavia stata archiviata dall’Ufficio in data 29 Luglio 2011 per mancata presentazione delle documentazione giustificativa.
Ebbene, tale omissione non è di poco conto, o meglio l’archiviazione della pratica non significa affatto riconoscimento dell’esistenza del credito. Semplicemente l’Ufficio a fronte della mancata prova dell’esistenza del credito chiesto a rimborso, non ha potuto procedere alla sua erogazione. Sarebbe stato semmai interesse del contribuente impugnare tale archiviazione dimostrando con l’opportuna documentazione la sussistenza dei presupposti per la sua erogazione piuttosto che riportare tale credito nella dichiarazione dell’anno successivo utilizzandolo in compensazione in assenza di alcuna autorizzazione dell’Ufficio.
Certamente l’esposizione di tale somma nel rigo VL27 della dichiarazione dell’anno successivo relativa a “crediti richiesti a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’Ufficio” non era ciò che il ricorrente avrebbe dovuto fare per ottenere l’eventuale rimborso.
Si evidenzia infatti che dalle istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione in tale spazio andavano indicati solo quei crediti chiesti a rimborso in anni precedenti per i quali l’ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l’anno 2013 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale. In tale spazio dunque potevano essere indicati solo quei crediti per i quali vi è stato un provvedimento di diniego espresso dall’Ufficio con riconoscimento contestuale del diritto.
L’art.1 comma 1 del DPR 443/97 dispone che, nel caso in cui l’Ufficio Iva competente, dopo avere esaminato la richiesta di rimborso emetta un provvedimento di diniego per mancanza di uno dei presupposti previsti dall’art.30 DPR 633/72 ma riconosca l’effettiva esistenza del credito, il contribuente può computare il credito stesso in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale successiva alla notifica del provvedimento di diniego.
A tal proposito si fa presente che per il provvedimento di diniego si deve intendere solo il provvedimento con il quale l’Ufficio Iva comunica al contribuente la non spettanza del rimborso per assenza dei presupposti previsti dal citato articolo 30 e non anche il provvedimento di sospensione del rimborso previsto dal’art.38 bis terzo comma DPR 633/72 o il provvedimento di fermo amministrativo.
Nel caso di specie, non vi è stato alcun provvedimento di diniego da parte dell’ufficio né tanto meno di riconoscimento del credito stesso. L’inserimento del “credito” di euro 50.000,00 nel rigo VL27 delle dichiarazioni scaturisce da una libera scelta del contribuente, peraltro contrastante con il dato legislativo.
La stessa Corte di Legittimità nella sentenza n.11368/2012 avalla l’operato dell’Ufficio specificando, in una vicenda del tutto analoga che ” la menzionata norma del DPR 443/97 articolo 1 prevede che il credito Iva per il quale non è stato accordato dall’Ufficio il rimborso, per difetto dei presupposti di cui al DPR 633/72 articolo 30 “è portato in detrazione successivamente alla notifica del provvedimento di diniego, in sede di liquidazione periodica ovvero nella dichiarazione annuale. Tuttavia siffatto diritto alla detrazione presuppone per sempre che contestualmente al diniego de rimborso, l’Amministrazione provveda all’indicazione del credito spettante al contribuente che provvede poi a portarlo in detrazione negli anni d’imposta successivi secondo le modalità indicate. Senonché nel caso concreto, come riconosciuto dalla stessa resistente il provvedimento di diniego al rimborso non conteneva indicazione alcuna circa l’ammontare del credito spettante ala D Sas, per l’ovvia considerazione che l’Amministrazione ne aveva disconosciuto l’esistenza per non avere la contribuente prodotto la nota di accredito registrato nel libro Iva acquisti, comprovante la detraibilità del credito d’imposta in discussione.
Ne discende che contrariamente a quanto richiesto dal giudice di appello, tale credito non avrebbe potuto essere portato in detrazione dalla contribuente nella dichiarazione relativa l’anno d’imposta 2005″.
La disposizione dell’art. 1 DPR 443/1997 fissa quale condizione per poter portare in detrazione il credito Iva per il quale non è stato accordato il rimborso in sede di liquidazione periodica o annuale, l’indicazione da parte dell’Amministrazione, contestualmente al diniego al rimborso, del credito spettante al contribuente.
Ne consegue che se il provvedimento di diniego del rimborso non contiene alcuna indicazione circa l’ammontare del credito perché l’Ufficio ne abbia disconosciuto l’esistenza, nessun credito potrà essere portato in detrazione del contribuente nei successivi anni d’imposta.
P.Q.M.
In riforma della impugnata sentenza dichiara la legittimità, delle cartelle impugnate.
Condanna al pagamento delle spese il .contribuente che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
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